Ora serale, illuminazione scarsa: scende col passeggino parlando col marito, scivola e finisce a terra. Nessun risarcimento

Azzerata definitivamente l’ipotesi di una colpa del condominio. La donna, che abita nello stabile con la famiglia, ha tenuto una condotta poco attenta, dando il ‘la’ così alla disavventura.

Piede in fallo. Così, una mamma si ritrova improvvisamente a terra. Ella riesce, però, per fortuna, a salvare il figlio, sistemato nel carrozzino che stava conducendo davanti a sé. Tutto avviene nel contesto dello stabile condominiale dove la donna abita col marito, e, a suo dire, la caduta è stata provocata dallo scollamento parziale di una striscia antiscivolo sulla rampa da lei percorsa. Corretta la ricostruzione della dinamica dell’episodio. Tuttavia, la disavventura non è addebitabile al condominio, bensì alla disattenzione della donna, poco accorta nel passare in una zona illuminata, spingendo il carrozzino e parlando, contemporaneamente, col marito, che le era di fianco. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza n. 18903/15 depositata oggi Scivolata. Scenario della vicenda è un condominio di Roma. Lì, una donna che abita in quello stabile con la famiglia, una volta superato il portone del palazzo, col marito, e conducendo il carrozzino in cui è sistemato il figlio, scivola repentinamente sulla rampa che, posta lateralmente alle scale , conduce al cortile. Tutto avviene di sera, e, secondo la donna, a causa di una striscia antiscivolo parzialmente scollata, situata sulla rampa . A suo dire, quindi, è da considerare responsabile il condominio. Tale visione, però, viene ritenuta non accettabile dai giudici di merito, i quali, invece, sostengono la tesi della condotta negligente della donna, condotta idonea, da sola, a cagionare il capitombolo. DISATTENZIONE. E ora, nel contesto della Cassazione, l’ottica proposta in tribunale prima e in corte d’appello poi viene considerata assolutamente corretta. Per i Giudici del Palazzaccio, difatti, non fa una piega il ragionamento che ha portato a ritenere decisiva, nella disavventura vissuta dalla donna, la condotta negligente di lei, la quale abitante del palazzo, percorreva, in ora serale e in zona poco illuminata, la rampa adiacente una scalinata, spingendo un carrozzino con un bambino, e parlava con il marito che scendeva le adiacenti scale . Ciò significa che anche per i giudici di terzo grado la condotta della donna è da considerare come, senza dubbio, idonea a provocare l’evento , liberando, di conseguenza, il condominio da ogni responsabilità e dall’ipotesi di un risarcimento. In sostanza, la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 15 luglio – 24 settembre 2015, n. 18903 Presidente Finocchiaro – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. La domanda di risarcimento dei danni personali subiti a seguito di una caduta, che la B. propose nei confronti del Condominio di Via Virginia Agnelli XX, assumendo che il sinistro era stato causato da una striscia antiscivolo parzialmente scollata, situata sulla rampa posta lateralmente alle scale, nel cortile condominiale, fu rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma, rigettò l'impugnazione proposta dalla soccombente sentenza del 26 giugno del 2012 . 2. Avverso la suddetta sentenza, la B. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, esplicati da memorie. Resiste con controricorso il Condominio. Motivi della decisione 1.La Corte di Appello di Roma, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto interrotto il nesso causale, tra la cosa in custodia e l'evento, dalla condotta negligente, per disattenzione, della B Rilevato che la cosa che aveva occasionato l'evento presentava solo un parziale scollamento di una striscia antiscivolo e che non era risultato accertato se lo stesso scollamento preesisteva o si era determinato con il passaggio , la Corte di merito ha ritenuto, all'esito dell istruttoria, che la condotta negligente della danneggiata - la quale, quale abitante del palazzo, percorreva, in ora serale e in zona poco illuminata la rampa adiacente una scalinata spingendo un carrozzino con un bambino e parlava contemporaneamente con il marito che scendeva le adiacenti scale -- fosse stata idonea da sola a cagionare l'evento, integrando il fortuito che esenta di responsabilità il custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. 2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 2051 e 1227 comma 1 c.c. Con il secondo. e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, si denuncia l'omessa, l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Si sostiene che la Corte di merito avrebbe valutato a sfavore della ricorrente la mancanza di illuminazione, non avrebbe dato rilevanza alla circostanza che il condominio, dopo la caduta della ricorrente, avrebbe potenziato l'illuminazione proprio sul punto del sinistro e sostituito la striscia antiscivolo ed, inoltre, avrebbe valutato, in modo illogico e insufficiente, incauto il comportamento della danneggiata, sostenendo, in definitiva, la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento. Rispetto alla dedotta violazione dell'art. 1227 c.c. si limita a sostenere l'omessa valutazione del comportamento della vittima, quale concorso colposo non idoneo a interrompere il nesso di causa. 2.1 I motivi risultano inammissibili. La valutazione riguardante lo stato dei luoghi, gli interventi successivi di manutenzione degli stessi, il comportamento, incauto, della danneggiata, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla stato della cosa in custodia o dal comportamento della vittima o se vi sia stato un concorso causale tra i due fattori, riguardano valutazioni di merito il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se accompagnato, come nella specie, da valutazioni esenti da vizi logico giuridici. La Corte ha già affermato che, Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. Cass. n. 23584 del 2013 . In definitiva, la ricorrente, sia pure prospettando anche la violazione di legge, in realtà mira ad una nuova valutazione delle risultanze probatorie di causa. 3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese processuali, liquidate secondo i parametri vigenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.900,00 di cui 200,00, per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'ars. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.