Reportage trasmesso in tv: se reca pregiudizio va risarcito il danno all’immagine e alla reputazione

L’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui a norma dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 l. n. 633/1941 sul diritto d’autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza quali la notorietà del soggetto ripreso, l’ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico , ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l’esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17211, depositata il 27 agosto 2015. Il fatto. L’attrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale territorialmente competente una s.p.a. televisiva per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla lesione del diritto all’immagine e alla reputazione ad essa cagionata da un noto programma televisivo trasmesso da una nota emittente televisiva gestita dalla convenuta. L’attrice assumeva che, nell’ambito di detto programma televisivo, all’interno di un reportage era stata ripresa - senza il suo consenso, durante una festa pubblica a Negril in compagnia di un ragazzo e in un contesto lesivo della sua reputazione, in quanto il reportage aveva ad oggetto il crescente fenomeno del turismo sessuale delle donne in Giamaica. Il Tribunale adito accolse con sentenza, la domanda dell’attrice nel contraddittorio con la società convenuta, quest’ultima condannata al risarcimento del danno all’immagine e alla reputazione. Successivamente, la Corte di appello rigettava l’impugnazione proposta dalla società soccombente avverso la sentenza del tribunale in quanto aveva ritenuto, in conformità alle valutazioni operate dal giudice di prime cure e, senza possibilità di nutrire alcun dubbio in merito, che il contenuto del servizio televisivo fosse del tutto lesivo della reputazione delle donne intervenute alla festa tenutasi nella località giamaicana. In particolare, secondo i giudicanti, la trascrizione del sonoro del servizio consentiva di ritenere pacificamente che l’attrice, ritratta in compagnia di un uomo nel corso di una normale conversazione, fosse dedita al c.d. turismo erotico femminile consistente in relazioni sessuali occasionali, trasgressive e disinvolte. Ella, infatti durante la festa a cui aveva partecipato, era stata ripresa dalle telecamere nascoste in vari momenti e durante l’apparizione dei seguenti sottotitoli adesso me ne cerco un altro e c’è un tipo che mi piace. Infine, il Collegio – conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, evidenziava che non poteva affermarsi, come invece dedotto dalla società appellante, che l’appellata non fosse riconoscibile, là dove era pacifico che la società televisiva non avesse adottato, contrariamente a quanto di solito avviene in occasione di servizi televisivi del genere, alcun accorgimento per oscurare i volti delle persone riprese peraltro, la circostanza che il servizio fosse stato girato di notte e con telecamera nascosta, non impediva ai conoscenti di riconoscere agevolmente le persone ritratte anche per un breve periodo. La società appellante proponeva ricorso per cassazione. L’onore e il decoro della persona ritratta prevale sempre sul diritto di cronaca e di informazione. Nella specie, gli Ermellini hanno ritenuto infondati i motivi di ricorso proposti dalla s.p.a. televisiva sul presupposto che, come peraltro più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sebbene le ipotesi di cui all’art. 97, comma 2, l. n. 633/1941, consentano la riproduzione dell’immagine anche senza il consenso della persona ritratta, in quanto esse giustificano l’interesse pubblico all’informazione, qualora dall’evento derivi pregiudizio all’onore o al decoro della persona, quest’ultima potrà legittimamente vantare pretese risarcitorie anche qualora ricorrano tali ipotesi. I giudici di legittimità, infatti, hanno approvato il convincimento della Corte territoriale che, nel caso di specie, pur riconoscendo l’interesse pubblico al reportage giornalistico, volto ad illustrare – come esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica – un fenomeno di costume concernente il turismo sessuale, ha tuttavia, privilegiato la tutela del decoro e della reputazione della persona ritratta. Nello specifico è stato posto in rilievo, per un verso, che il filmato non giustificasse nei confronti del soggetto leso l’illazione avvalorata dal sonoro, di una sua presenza sulla spiaggia giamaicana finalizzata alla ricerca di facili incontri sessuali e, per altro verso, che l’identità e il volto della persona ritratta non avevano alcuna relazione con l’oggetto pruriginoso del servizio e, in ogni caso seppure qualche relazione vi fosse stata erano del tutto privi di interesse nell’economia del servizio destinato ad illustrare un generale fenomeno di costume. Concludendo. Di qui l’ulteriore considerazione del giudice di appello sul fatto che all’interno del reportage si sarebbe dovuto provvedere all’oscuramento del voto della ritratta, imposto dal prevalente diritto alla reputazione e alla riservatezza di una persona non nota con ciò nulla togliendo alla libera espressione del pensiero dell’autore del programma.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17211 Presidente Berruti – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto 1. - M.M.T. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la Reti Televisive Italiane RTI S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla lesione del diritto all'immagine e alla reputazione ad essa cagionata dal programma televisivo omissis , trasmesso il 13 giugno 2001 dall'emittente televisiva omissis , gestita dalla convenuta. L'attrice assunse che, nell'ambito di detto programma televisivo, all'interno del reportage per sole donne , era stata ripresa in una festa pubblica a in compagnia di un ragazzo, senza il suo consenso, in un contesto lesivo della sua reputazione, in quanto il reportage aveva ad oggetto il crescente fenomeno del turismo sessuale delle donne in Giamaica. Con sentenza del 26 luglio 2006, il Tribunale di Roma, nel contraddittorio con la costituita RTI S.p.A., accolse la domanda e condannò la società convenuta al pagamento di Euro 30.000,00 in favore della M. , a titolo di risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione. 2. - Avverso tale sentenza proponeva impugnazione la RTI S.p.A., che la Corte di Appello di Roma, nel contraddittorio con la M. , rigettava con sentenza resa pubblica in data 8 ottobre 2012. 2.1. - Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale evidenziava che, sul contenuto del servizio televisivo in quanto lesivo della reputazione delle donne partecipanti alla festa nella località giamaicana, non era possibile nutrire alcun dubbio , poiché la trascrizione del sonoro del servizio consentiva di confermare l'esattezza delle valutazioni operate dal giudice di primo grado circa il fatto che si potesse ritenere che la M. , ritratta in compagnia di un uomo nel corso di una normale conversazione, fosse dedita al c.d. turismo erotico femminile fatto di relazioni sessuali occasionali, trasgressive e disinvolte . Tale conclusione era da considerarsi avvalorata dalla riproduzione delle voci di altre donne che commentavano le prestazioni sessuali di uomini del luogo, con esplicito riferimento alle dimensioni dei loro organi sessuali, alla durata del coito e alla possibilità di cambiare facilmente partner ritenuti non soddisfacenti . Inoltre, la M. aveva pacificamente partecipato alla festa ed era stata ritratta dalla telecamera nascosta in vari momenti e durante l'apparizione di sottotitoli adesso me ne cerco un altro e c'è un tipo che mi piace”. Né, soggiungeva il giudice di appello, poteva essere affermato, come invece dedotto dall'appellante, che la M. non fosse riconoscibile , là dove era pacifico che RTI non avesse adottato, come invece comunemente avviene in occasione di servizi televisivi del genere, alcun accorgimento per oscurare i volti delle persone riprese peraltro, la circostanza che il servizio fosse stato girato di notte e con telecamera nascosta , non impediva ai conoscenti di agevolmente riconoscere le persone ritratte anche per un breve periodo . La Corte territoriale riteneva, poi, irrilevante l'obiezione secondo cui la ripresa era avvenuta in un luogo pubblico, giacché ciò non consentiva di escludere l'obbligo di ottenere il consenso in relazione al montaggio del servizio ed all'accostamento tra immagini e sonoro , che induceva a concludere che la M. fosse dedita al turismo sessuale. 2.2. - Il giudice di appello osservava, inoltre, che rientravano certamente nella libera manifestazione del pensiero i servizi giornalistici su ogni argomento di cronaca e costume e quindi, anche sul turismo erotico, ma che il filmato non giustificasse, nei confronti della M. , l'illazione avvalorata dal sonoro che la sua presenza sulla spiaggia di fosse finalizzata alla ricerca di facili incontri sessuali”. Inoltre, nel caso concreto , l'identità e il volto della M. non avevano alcuna relazione con l'oggetto pruriginoso del servizio e, anche qualora lo avessero avuto, erano del tutto privi d'interesse nell'economia del servizio, destinato ad illustrare un generale fenomeno di costume . Sicché, l'oscuramento del volto della M. , imposto dal prevalente diritto alla riservatezza e alla reputazione di una persona non nota, nulla avrebbe tolto alla libera espressione del pensiero dell'autore del programma . 2.3. - Infine, quanto al danno non patrimoniale alla reputazione, la Corte territoriale ne riteneva provata la sussistenza in via presuntiva, in ragione del fatto che il servizio era stato trasmesso da un canale televisivo di primaria importanza, notoriamente diffuso, con largo pubblico su tutto il territorio nazionale e che, dunque, era stato visto da un numero non modesto di conoscenti della M. , là dove, poi, tenuto conto anche dell'oggetto pruriginoso del servizio , la notizia dell'apparizione televisiva si era diffusa anche tra le persone che non avevano assistito al programma . 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre Reti Televisive Italiane S.p.A., affidando le sorti dell'impugnazione a cinque motivi. Resiste con controricorso M.M.T. . Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ Considerato in diritto 1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia , in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare il contenuto del supporto audiovisivo contenente il servizio oggetto di doglianza attorea e ciò assumerebbe rilievo decisivo, considerato che la M. è stata ritenuta riconoscibile unicamente sulla base della trascrizione del sonoro, nonostante l'espressa contestazione in ordine alla concreta identificabilità dell'appellata. Infatti, la visione del filmato avrebbe consentito di ritenere che l'attrice non era riconoscibile, in quanto le immagini erano state girate di notte con telecamera nascosta a infrarossi e la stessa M. era stata ripresa solo di spalle, senza mai essere intervistata, e, dunque, non potendo essere riconosciuta nemmeno in funzione della propria voce. 1.1. - Il motivo non può trovare accoglimento. 1.1.1. - Occorre premettere che il vizio di motivazione denunciato con il presente motivo di ricorso - quale atto di impugnazione avverso sentenza dell'8 ottobre 2012 - è da sussumere sotto il paradigma della nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., introdotta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Sicché, alla luce della giurisprudenza di questa Corte Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053 , si tratta di un vizio relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia . Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o ex tra testuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”. Con l'ulteriore puntualizzazione per cui la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili tra le altre, Cass., 9 giugno 2014, n. 12928 . 1.1.2. - Alla luce dei ricordati principi la motivazione adottata dalla Corte capitolina si sottrae alle censure della RTI S.p.A Non è dato ravvisare, infatti, l'omesso esame, da parte del giudice di appello, del fatto storico rappresentato dai contenuti del servizio televisivo trasmesso nel corso del programma OMISSIS del 13 giugno 2001, in rapporto alla posizione della M. , giacché a tali contenuti la motivazione della sentenza impugnata fa ampio e particolareggiato riferimento cfr. anche sintesi riportata al p. 2.1. del Ritenuto in fatto , che precede , seppur mutuandoli, segnatamente, dalla trascrizione del sonoro del servizio , là dove la supposta mancata visione del supporto audiovisivo verrebbe ad integrare, semmai, solo una carenza attinente alla considerazione di talune risultanze probatorie documentative dei contenuti dell'anzidetto servizio televisivo, ma non già del fatto storico che investe i contenuti medesimi. Del resto, neppure l'accennata carenza è tale da ridondare decisivamente sul piano del vizio motivazionale dedotto, giacché la Corte di Appello non si è limitata a fondare il proprio convincimento sulla sola predetta trascrizione, ma ha correlato tale contezza del fatto storico alle valutazioni del primo giudice, le quali - incontestatamente secondo quanto chiaramente si evince dagli stessi atti introduttivi del presente giudizio di legittimità - si fondavano sulla diretta visione del supporto audiovisivo avvenuta all'udienza dell'8 novembre 2004 . Con ciò, quindi, il giudice di appello è giunto a ritenere - in netta e decisa contrapposizione a quanto postulato dalla stessa appellante RTI S.p.A. - che non poteva invece affermarsi che la M. non fosse riconoscibile . Sicché, le deduzioni di parte ricorrente - secondo cui la M. si trovava girata di spalle, non era stata intervistata personalmente e l'immagine non era del tutto nitida - volte a supportare la conclusione che l'attrice non fosse riconoscibile , non assumono rilievo decisivo ai fini della denuncia del vizio di motivazione di cui al novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto si orientano unicamente a mettere in discussione il diverso apprezzamento effettuato dal giudice di merito sul medesimo fatto storico, ossia - come detto - il precipuo contenuto del servizio televisivo del 13 giugno 2001. Peraltro, si tratta di deduzioni che sorreggono una denuncia che, come prospettata, risulta disallineata rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., là dove la norma nell'interpretazione consolidata di questa Corte impone, tra l'altro, di rendere direttamente intelligibili nel ricorso i contenuti degli atti e documenti su cui le doglianze si imperniano almeno per le parti all'uopo rilevanti e decisive , mentre la ricorrente ha mancato di esibire il tenore della trascrizione del sonoro del servizio, così da non consentire a questa Corte di poter apprezzare, in funzione della decisività della censura, anche quale grado di specificità la stessa trascrizione potesse avere in funzione della puntuale ricostruzione di tutti gli aspetti delle riprese televisive, siccome dallo stesso giudice di appello messi in evidenza. 2. - Con il secondo mezzo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 10 cod. civ. e 595 cod. pen., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ Dall'impossibilità di riconoscere la M. nel filmato in questione deriverebbe l'inapplicabilità del disposto dell'art. 10 cod. civ. e l'insussistenza di qualsivoglia connotato diffamatorio all'onore e alla reputazione del soggetto, giacché in mancanza di alcun collegamento tra le immagini del servizio e la M. difetterebbe l'elemento essenziale della riconoscibilità. 2.1. - Il motivo è inammissibile. Esso muove dal presupposto, fattuale, che la M. non fosse riconoscibile nel servizio televisivo trasmesso dall'emittente omissis . Si tratta, tuttavia, di premessa in fatto smentita da quanto asserito dalla Corte di appello, il cui accertamento sulla riconoscibilità della persona dell'attrice nel servizio anzidetto è rimasto ormai cristallizzato all'esito dello scrutinio del primo motivo di ricorso che ne faceva oggetto di diretta censura, che è stata disattesa , tanto da non poter più esser messo in discussione. La censura di violazione di legge mossa con il motivo oggetto di scrutinio è, dunque, inammissibile, in quanto essa non può essere costruita come nel caso in esame innestando nella fattispecie legale una fattispecie materiale che non trova rispondenza nell'accertamento compiuto in sentenza. Difatti, tramite la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto , di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., può muoversi soltanto una critica che attiene all'erroneità dell'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito nel dimensionare la portata di una determinata norma alla vicenda oggetto di cognizione, individuandola come somministratrice della regola del caso concreto . Ma per dar corpo ad una siffatta censura occorre mantenere fermo come unico riferimento obbligato il fatto – siccome - accertato dal medesimo giudice del merito, non suscettibile di diversa conformazione o modulazione, giacché è soltanto l'esito interpretativo, che è giunto ormai a coniugare fatto – e - norma, definendone il rapporto nell'ambito della vicenda conosciuta, ad essere posto in discussione con la denuncia sub n. 3 dell'art. 360, non potendo essere confusi, per l'appunto, il piano della guaestio facti , ossia dell'accertamento del fatto che attiene al vizio motivazionale, con quello della guaestio iuris , ossia del risultato ermeneutico che si colloca a valle di detto accertamento, sul quale soltanto, così come definito, la ricordata regola del caso concreto ha modo di inverarsi. 3. - Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa dell'art. 51 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe negato la sussistenza delle scriminanti del diritto di cronaca e critica sull'errato presupposto della riconoscibilità della M. , che dovendo essere esclusa sulla base delle precedenti argomentazioni, comporterebbe invece la corretta applicazione delle esimenti dell'illecito invocate da essa ricorrente. In particolare, relativamente all'art. 51 cod. pen. ed al bilanciamento tra l'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero con quello alla reputazione e all'onore della persona diffamata, sarebbero riscontrabili nel caso di specie tutti i limiti individuati dalla giurisprudenza la verità della notizia, consistente nel crescente fenomeno del turismo femminile in la continenza espositiva, in quanto non sono state utilizzate espressioni ingiuriose o volgari nonché l'interesse pubblico di un servizio destinato ad illustrare un crescente fenomeno di costume. Inoltre, quand'anche vi fosse stata la rivelazione dell'immagine della M. , la stessa sarebbe stata lecita proprio in forza dell'interesse pubblico della notizia, che esclude l'illecito anche qualora l'immagine non sia strettamente essenziale all'espletamento del diritto di cronaca, poiché tale requisito non trova riscontro nel dato normativo. 3.1. - Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 3.1.1. - È inammissibile là dove - come nel motivo precedente, appena scrutinato - insiste nel formulare una denuncia di violazione di legge in base ad una ricostruzione dei fatti la asserita non riconoscibilità della M. nel servizio televisivo trasmesso il 13 giugno 2001 , che capovolge l'accertamento compiuto dal giudice del merito nell'esercizio dei poteri ad esso riservati. 3.1.2. - È infondato là dove, in base all'accertamento di fatto esibito dalla sentenza impugnata, sostiene esservi stata una erronea mancata applicazione della scriminante del diritto di cronaca e di critica giornalistica. A tal riguardo, la Corte territoriale come già evidenziato nella sintesi sub p.2.2. del Ritenuto in fatto che precede, cui si rinvia , pur riconoscendo l'interesse pubblico del reportage giornalistico, volto ad illustrare - come esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica - un fenomeno di costume, concernente il turismo sessuale, ha, tuttavia, posto in rilievo, per un verso, che il filmato non giustificasse, nei confronti della M. , l'illazione avvalorata dal sonoro su una sua presenza sulla spiaggia di finalizzata alla ricerca di facili incontri sessuali e, per altro verso, che l'identità e il volto della stessa non avevano alcuna relazione con l'oggetto pruriginoso del servizio e, in ogni caso seppure qualche relazione vi fosse stata , erano del tutto privi di interesse nell'economia del servizio, destinato ad illustrare un generale fenomeno di costume . Di qui, l'ulteriore considerazione del giudice di appello sul fatto che l'oscuramento del volto della M. , imposto dal prevalente diritto alla riservatezza e alla reputazione di una persona non nota, nulla avrebbe perciò tolto alla libera espressione del pensiero dell'autore del programma . In definitiva, la Corte capitolina ha evidenziato l'assenza di un rapporto di proporzionalità necessaria tra l'interesse pubblico a trasmettere televisivamente un servizio sul fenomeno del turismo sessuale femminile in e la divulgazione dell'immagine della M. , che non era neppure un personaggio pubblico, con ciò venendo a sostanziare un giudizio sulla mancanza di continenza , quale requisito legittimante l'esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica, il quale si aggiunge a quelli della verità e dell'interesse pubblico all'informazione e che è direttamente orientato proprio a garantire che cronaca e critica non si manifestino tramite strumenti e modalità di per sé lesivi dei diritti fondamentali all'onore ed alla reputazione. Difatti, la continenza è limite interno all'esercizio dei diritti di cronaca e di critica - diritti riconducibili nell'alveo dell'art. 21 Cost. e architravi, in quanto sostanzianti il diritto-dovere all'informazione dei consociati, del sistema democratico delineato dalla Carta Fondamentale - che viene in considerazione non solo sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale, consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per l'appagamento del pubblico interesse tra le altre, Cass., 15 gennaio 2002, n. 370 Cass., 27 gennaio 2015, n. 1434 ciò tenuto conto, dunque, non solo dei fatti da divulgare, ma anche del rilievo che assume di per sé la figura della persona coinvolta, se essa abbia o meno e in quale grado notorietà presso il pubblico. Sicché, nell'ambito di una trasmissione televisiva, il giudizio sulla c.d. non eccedenza ben può avere riguardo anche alle modalità di comunicazione utilizzate, in ragione di una certa peculiare combinazione di immagini e sonoro tra loro, tale da risultare, in quanto tale, trasmodante il limite della continenza, là dove l'esito di una siffatta combinazione si presti ad essere valutato non più in correlazione di stretta necessarietà rispetto all'interesse pubblico ad informare. Si tratta, quindi, di una delibazione che va effettuata in concreto, secondo un bilanciamento di valori quello individuale all'onore e alla reputazione e quello pubblico all'informazione che si avvale del metro della ragionevolezza e della proporzionalità delibazione alla quale è tipicamente tenuto il giudice del merito, la cui motivazione al riguardo, ove adeguata, rimane insindacabile in questa sede. A tali principi si è, dunque, attenuta la Corte di merito, con conseguente infondatezze delle censure svolte dalla parte ricorrente. 4. - Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della legge n. 633 del 1941. La Corte territoriale, nel ritenere comunque necessario il consenso della M. al montaggio del servizio , non avrebbe tenuto conto del tenore dell'anzidetta norma, poiché la stessa attrice era stata ripresa in luogo pubblico e il servizio televisivo in questione, avendo ad oggetto un fenomeno culturale di costume e di attualità, sarebbe stato di sicuro interesse pubblico. Pertanto, la divulgazione dell'immagine sarebbe stata lecita pur senza il consenso del soggetto ritratto, ricorrendo tutti i requisiti previsti per l'applicazione dell'art. 97 della legge n. 633 del 1941 ed essendo esclusa la disciplina di tutela del diritto all'immagine. 4.1. - Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che l'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico , ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima Cass., 29 settembre 2006, n. 21172 . In altri termini, le ipotesi previste dall'art. 97, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ricorrendo le quali l'immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, determinando una pretesa risarcitoria solo se da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della medesima Cass., 24 ottobre 2013, n. 24110 . Sicché, avendo la Corte territoriale ravvisato la sussistenza di una lesione della reputazione dell'attrice con motivazione dimostratasi resistente alle doglianze mosse sul punto , cade anche la censura sviluppata con il mezzo in esame. 5. - Con il quinto ed ultimo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 cod. civ La Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere provato in via presuntiva il danno non patrimoniale lamentato dalla M. , in quanto la stessa non avrebbe minimamente assolto l'onere di allegazione e prova degli specifici pregiudizi subiti. La sussistenza del danno sarebbe stata, infatti, affermata, in assenza di qualsivoglia riscontro concreto, identificando il danno con l'evento e, dunque, reputando il primo sussistente in re ipsa . 5.1. - Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha ritenuto di liquidare, in via equitativa, il danno non patrimoniale patito dalla M. sulla base delle ripercussioni negative nella vita relazionale dell'attrice in ragione del fatto che la notizia della sua apparizione televisiva si era diffusa tra un numero non modesto di conoscenti , giacché il programma, dall' oggetto pruriginoso , era stato trasmesso da una rete televisiva di primaria importanza, con largo pubblico sul territorio nazionale. In tal modo, il giudice del merito non si è discostato dai principi enunciati da questa Corte in tema di liquidazione del danno non patrimoniale alla reputazione a seguito di diffamazione a mezzo stampa, giacché, lungi dal considerarlo in re ipsa . ciò che non sarebbe comunque consentito , lo ha ritenuto sussistente in base ad allegazioni che hanno consentito un giudizio probatorio radicato sulla base di presunzioni semplici, come tali idonee a fondare una liquidazione equitativa del pregiudizio alla persona tra le altre, Cass., 12 aprile 2011, n. 8421 Cass., 18 novembre 2014, n. 24474 . 6. - Il ricorso va, pertanto, rigettato e la società ricorrente condannata, ai sensi dell'art. 385, primo comma, cod. proc. civ., al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-guater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bls del citato art. 13. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i dati identificativi della controricorrente, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.