Apertura hot per il locale, foto piccanti sul sito web: proteste della ballerina

Pare plausibile la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della proprietà del locale. Fatale la pubblicazione, non autorizzata, di alcune foto, relative alla serata di inaugurazione della struttura.

Serata ‘piccante’ per l’apertura della discoteca. E il relativo racconto – fatto soprattutto di immagini – conquista grosse attenzioni sul sito web della struttura. Ma sono proprio due foto a provocare una lunga – e ancora non conclusa – battaglia giudiziaria la donna, ritratta mentre partecipava all’evento in qualità di ballerina, chiede un adeguato risarcimento. A suo dire, difatti, quelle immagini erano state scattate e pubblicate senza autorizzazione, ed avevano provocato una ‘ferita’ alla sua onorabilità . E ora la visione proposta dalla donna pare ritenuta plausibile Corte di Cassazione, sentenza n. 15763/15, sez. III Civile, depositata oggi Foto e web. Vittoria in primo grado, e sconfitta in secondo grado andamento altalenante per la donna, che vede riconosciuto, dal Giudice di pace, il proprio diritto al risarcimento”, diritto poi negato dai giudici del Tribunale. Questi ultimi, in particolare, evidenziano che le foto diventate casus belli erano state effettuate con l’espresso consenso della persona ritratta, che, si badi bene, si stava esibendo in un pubblico spettacolo . Allo stesso tempo, viene aggiunto che è mancata ogni concreta prova del disdoro derivato alla ballerina e della entità del danno . Pronta, e piccata, la replica della donna, la quale sostiene, innanzitutto, la insussistenza del diritto a pubblicare e diffondere sul sito internet le fotografie , mancando qualunque autorizzazione da parte sua, pur trovandosi di fronte a immagini scattate all’interno di un locale da ballo privato ed utilizzate a fini promozionali e pubblicitari, e, quindi, a scopo di lucro . Peraltro, la donna sottolinea anche il fatto che quelle foto avevano avuto diffusione anche nel suo ambiente di lavoro , determinando commenti pesanti e facendole guadagnare la reputazione di donna di facili costumi . Reputazione. E ora le obiezioni mosse nei confronti della decisione del Tribunale, favorevole ai titolari del locale da ballo, vengono ritenute logiche, e meritevoli di un approfondimento. In premessa, viene ricordato che le due foto ritraggono la donna in posizioni non proprio da educanda in un caso, in particolare, in primissimo piano, in ginocchio, col viso all’altezza della zona pubica maschile . Allo stesso tempo, viene sottolineato che le foto rimasero pubblicate per alcuni mesi sul sito web del locale. Ciò comporta che, anche laddove si possa prescindere dal consenso all’esposizione del proprio ritratto – ad esempio, in relazione ad eventi svoltisi in pubblico –, rimane tuttavia, chiariscono i giudici, il divieto di esposizione allorquando, come in questo caso, l’immagine rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della persona. Come detto, la visione tracciata dalla donna pare plausibile. Per questo motivo, la vicenda è affidata ancora ai giudici del Tribunale, i quali dovranno pronunciarsi nuovamente sulla richiesta di risarcimento nei confronti della proprietà del locale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 aprile – 27 luglio 2015, n. 15763 Presidente Salmé – Relatore Sestini Svolgimento del processo C.P. convenne in giudizio D.P., titolare del locale El Merendero Club, per sentirla condannare al risarcimento del danno all'immagine che aveva subito a seguito della pubblicazione -sul sito web del Club di alcune fotografie che ritraevano l'attrice mentre partecipava -in qualità di ballerina alla serata di inaugurazione del locale dedusse che le foto erano state scattate e pubblicate senza autorizzazione ed avevano provocato un concreto danno alla sua onorabilità. Il Giudice di Pace di Casamassima accolse la domanda e condannò la P. a risarcire il danno, liquidandolo nella somma di 1.500,00 euro. Il Tribunale di Bari, Sez. Distaccata di Rutigliano ha riformato la sentenza, rigettando la domanda e condannando la P. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Ricorre per cassazione la P., affidandosi a quattro motivi l'intimata non svolge attività difensiva. Motivi della decisione 1. Compiute alcune considerazioni di carattere generale sul concetto di diritto all'immagine , il Tribunale esaurisce la motivazione affermando tanto premesso, è evidente che la domanda introduttiva del giudizio di primo grado è rimasta priva di ogni prova, richiesta, ovvero offerta. Ne prova può considerarsi l'avvenuta produzione in giudizio di foto effettuate con l'espresso consenso della persona ritratta che, si badi bene, si stava esibendo in un pubblico spettacolo. Manca, in altri termini ogni concreta prova del disdoro derivato alla attrice e la entità del danno . 2. Col primo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 e dell'art. 10 c.c. , nonché omessa e/o insufficiente motivazione , la P. si duole che il Tribunale non si sia pronunciato sulla questione della insussistenza del diritto de El Merendero Club a pubblicare e diffondere sul proprio sito internet le fotografie e lamenta un vuoto motivazionale che impedisce l'individuazione e la verifica dell'esattezza dell'iter logico seguito dal giudice d'appello . Col secondo motivo che ripete la stessa rubrica del primo con l'aggiunta del riferimento all'art. 2697 c.c. e del rilievo della contraddittorietà della motivazione , la ricorrente si duole specificamente della mancata considerazione degli elementi probatori che deponevano nel senso del difetto di qualunque autorizzazione all'effettuazione delle fotografie e alla loro pubblicazione evidenzia che il Tribunale non ha considerato che gravava sulla parte convenuta l'onere di fornire la prova dell'avvenuto consenso e dell'esistenza delle condizioni di cui all'art. 97 l. n. 63/1941, tanto più che le fotografie erano state scattate all'interno di un locale da ballo privato ed erano state utilizzate a fini promozionali e pubblicitari e, quindi, a scopo di lucro. Il terzo motivo avente rubrica identica al secondo censura la sentenza per avere ritenuto insussistente la prova della lesione del decoro e della reputazione, senza considerare che le foto avevano avuto diffusione anche nell'ambiente di lavoro della P. il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Bari , determinando commenti pesanti e facendo guadagnare alla donna la reputazione di donna di facili costumi . Il quarto motivo prospetta ogni possibile vizio motivazionale in merito al fatto che la P. avrebbe affermato di avere svolto -in occasione della festa anche attività di animatrice. 3. I motivi -che vanno esaminati congiuntamente per l'evidente connessione sono fondati. Premesso che -per quanto emerge dal ricorso le due fotografie di cui si tratta ritraggono la P. l'una in primissimo piano in ginocchio col viso all'altezza della zona pubica maschile e l'altra mentre sembra slacciare il copri perizoma della stessa figura maschile e considerato che è pacifica la circostanza che tali foto rimasero pubblicate per alcuni mesi sul sito web del Club, deve ritenersi che l'affermazione categorica compiuta dal giudice di appello circa il fatto che la domanda introduttiva sia rimasta priva di ogni prova non risulti adeguatamente motivata. La sentenza -che si segnala per l'estrema concisione non spiega le ragioni della conclusione secondo cui le foto furono effettuate con l'espresso consenso dell'interessata potendosi, tutt'al più, presumere un consenso implicito per il fatto che la ragazza si stava esibendo in pubblico , ma -soprattutto tace del tutto sul distinto profilo del consenso alla pubblicazione sul sito internet, che la P. ha recisamente negato di avere espresso e che risultava invece necessario per legittimare la pubblicazione. Né, nell'escludere ogni concreta prova di disdoro , la sentenza ha dato alcun conto -neppure al fine di escluderne la rilevanza delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi U. e T In punto di diritto, va rimarcato come le disposizione degli artt. 96 e 97 della l. n. 633/1941 affermino il principio della necessità del consenso della persona interessata ai fini dell'esposizione del suo ritratto è tale è stata sicuramente la pubblicazione continuativa su un sito internet accessibile da parte di un numero indeterminato di utenti e che anche laddove si possa prescindere da tale consenso come in relazione ad eventi svoltisi in pubblico permane tuttavia il divieto di esposizione allorquando la stessa rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata art. 97 l. n. 633/1941 . 4. All'accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza e il rinvio della causa al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Bari, in persona di altro magistrato. Roma, 30.4.2015.