La produzione del certificato di demolizione del veicolo è necessaria al fine di ottenere la rifusione del valore di mercato al momento del sinistro

Ai fini della corresponsione di un importo pari al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro, è necessario produrre in giudizio il certificato con cui è avvenuta la demolizione dello stesso, non essendo sufficiente la prova del danno antieconomico. La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata la fine di sopperire alla mancanza del certificato di demolizione.

La fattispecie. Nel caso in esame, i giudici di merito avevano rigettato la domanda formulata dall’attore e tesa a ottenere la rifusione del valore del motociclo al momento del sinistro, in quanto il precitato non aveva dato la prova della demolizione dello stesso producendo in giudizio il certificato di demolizione, e neppure aveva fornito la prova di aver riparato lo stesso. La controversia, pertanto, è giunta all’esame della Corte di Cassazione. Necessità di fornire la prova del danno. La Corte di legittimità, confermando la sentenza di merito, ha precisato che, ai fini del ristoro del nocumento, il danneggiato deve fornire la prova della riparazione o il certificato con cui si attesa la rottamazione del veicolo. Ne consegue che è onere dell’interessato produrre la fattura di riparazione o il certificato di demolizione e, senza detta prova, la domanda risarcitoria non può essere accolta. La continenza con spostamento della competenza. Il Supremo collegio ha altresì avuto modo di rilevare che la continenza di cause, con spostamento sulla competenza, si verifica solo quanto le cause pendono dinanzi a uffici giudiziari differenti e non a due giudici appartenenti al medesimo ufficio. La contemporanea pendenza, avanti al medesimo ufficio, di più procedimenti relativi a cause connesse non è riconducibile all’ambito di disciplina dell’art. 39 c.p.c., ma dà luogo all’applicazione dell’art. 274 c.p.c., essendo semplice facoltà del Giudice decidere simultaneamente le cause, senza possibilità di sindacato in sede di legittimità. Danno antieconomico e consulenza tecnica d’ufficio. Bene ha fatto il Giudice di merito a rigettare la richiesta di ammissione di C.T.U., in quanto tale istituto non può essere utilizzato al fine di sopperire all’onere probatorio delle parti e, nel caso in esame, non può essere sostitutiva della prova dell’avvenuta demolizione. Ne consegue che la consulenza può essere richiesta solo qualora vi siano dubbi sull’antieconomicità del danno.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 giugno – 17 luglio 2015, n. 15087 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Premesso in fatto E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. - F.B. citava il giudizio innanzi al Tribunale di Milano F.B. quale proprietaria , A.L.P. quale conducente Unipol Assicurazioni S.p.A. e Fondiaria Sai S.p.A., quale impresa designata alla rappresentanza del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per sentire dichiarare tutti corresponsabili dell'incidente stradale occorso a causa dello scontro tra l'autovettura Fiat Panda tg. , condotta dal L.P., e il motociclo Ducati 648 tg. condotto dall'attore, e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a casa dal sinistro, da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2. - Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda del B., riconoscendo il suo diritto al risarcimento dei danni biologico, da invalidità temporanea e morale, per una somma complessiva di E 64.259,67, ma non anche del danno patrimoniale al motociclo, ritenendo lo stesso non adeguatamente documentato in quanto l'attore non aveva fornito la prova né dell'asserita antieconomicità delle riparazioni, né della rottamazione del veicolo stesso. 3. - La Corte d'Appello di Milano ha respinto sia l'appello principale proposto da F.B. e da A.L.P. avverso la sentenza di primo grado, sia, per quanto qui rileva, il motivo di appello incidentale proposto dal B., con il quale quest'ultimo si doleva della mancata liquidazione del danno patrimoniale al motociclo. Il ricorso è proposto con un unico motivo. L'Unipol Assicurazioni S.p.A. resiste con controricorso. Non si difendono gli altri intimati. 4. - Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce nullità della sentenza per mancanza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 e violazione dell'art. 2967 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., perché la Corte territoriale ha ritenuto che la carenza di documentazione in ordine alla avvenuta demolizione del motociclo costituisce uno scoglio insormontabile ai fini dell'accoglimento dei proposto incidentale gravame . Il ricorrente sostiene di aver provato tale voce di danno, avendo prodotto in giudizio il preventivo delle rottamazioni e le fotografie del motociclo incidentato, e che, pertanto, non sarebbe motivato il rigetto della relativa domanda risarcitoria. Lamenta, inoltre, il B. che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto suo onere probatorio dimostrare l'avvenuta rottamazione del veicolo, laddove, a suo dire, sarebbe stato invece onere di controparte eccepire e provare l'eventuale ricorrenza di un utile scaturente da detta mancata rottamazione. Infine, il ricorrente si duole che la Corte non solo non abbia preso in considerazione il materiale probatorio da lui prodotto in giudizio, ma che sia pervenuta al rigetto della domanda senza nemmeno previamente disporre l'espletamento di CTU. 4.1.- Il motivo non merita di essere accolto. È condivisibile il ragionamento operato dai giudici del merito. II ricorrente, infatti, ha si depositato il preventivo delle riparazioni, ma solo per dimostrare la loro eventuale antieconomicità, ovverossia che per riparare il veicolo si sarebbe resa necessaria una somma pari al prezzo di acquisto di un motociclo nuovo dello stesso tipo, e ha conseguentemente richiesto che il motociclo gli venisse pagato per nuovo i giudici di primo e di secondo grado hanno allora rilevato che per la corresponsione di un danno patrimoniale pari al prezzo di acquisto di un motociclo nuovo era indispensabile la prova della rottamazione del veicolo danneggiato. Delle due l'una o il danneggiato produce il preventivo e fa eseguire le riparazioni, richiedendo poi quanto speso a tale fine, oppure dispone la demolizione del veicolo e chiede la liquidazione del valore del motociclo stesso. Da tali considerazioni emerge che la Corte d'Appello non ha affatto omesso di motivare su un fatto decisivo per il giudizio, ma ha, al contrario, preso in considerazione la doglianza dell'appellante incidentale senza tuttavia condividerne le conclusioni. Quanto al mancato espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, lamentato dal ricorrente, si osserva che tale vizio è ricorribile per cassazione solo laddove l'omessa consulenza tecnica si sost nhi in carenze o deficienze diagnostiche della sentenza, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate ex multis Cass. 22707/2010 tali carenze non ricorrono nel caso di specie infatti, il mancato risarcimento del danno patito dal motociclo non è dipeso dalla difficoltosa quantificazione del danno stesso, ma dalla mancata prova della rottamazione del mezzo quale condizione cui è necessariamente subordinata la liquidazione di tale voce di danno. Altrettanto infondata è la censura circa l'asserita violazione dell'art. 2967 c.c., in quanto l'avvenuta rottamazione del veicolo danneggiato è elemento costitutivo della domanda risarcitoria e, in quanto tale, deve essere provata dalla parte che fa valere in giudizio tale pretesa. In conclusione, si propone il rigetto del ricorso. . La relazione è stata comunicata e notificata come per legge. Ritenuto in diritto A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Unipol Assicurazioni SPA, delle spese dei giudizio di cassazione, complessivamente liquidate nell'importo di C 3.200,00, di cui é 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.