L’invalido disoccupato e non qualificato ha diritto al risarcimento del solo danno “generico” non patrimoniale

In tema di lesioni da sinistro stradale e quindi di responsabilità aquiliana, il danno fisico non determina, ex se, il riconoscimento contestuale del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale così, l’invalidità civile, anche permanente, già fonte di risarcimento della capacità lavorativa generica per colpa esclusiva altrui non costituisce, in re ipsa, ratio di risarcimento anche della capacità lavorativa specifica.

È, quindi, legittima, e va pertanto confermata, la sentenza di merito con cui, accertati la mancata produzione di documentazione fiscale inerente il reddito anteriore e lo stato di disoccupazione all’epoca del sinistro, nonché la mancata dimostrazione di una formazione professionale lavorativamente necessaria e della validità presente e futura del tesserino di iscrizione alla relativa categoria, venga concesso il risarcimento del danno non patrimoniale e, invece, negato il risarcimento del danno patrimoniale al soggetto che, pur professionalmente qualificato, mai abbia svolto quella determinata attività lavorativa specifica. Il principio si argomenta dalla sentenza n. 14517, depositata il 10 luglio 2015. Il caso. A seguito di incidente stradale, un soggetto, in possesso di tesserino di iscrizione all’Associazione italiana maestri di sci riportante data anteriore di tre anni e nome a penna e di una dichiarazione di una scuola di sci attestante una possibilità di lavoro poi non accettata per l’anno successivo con testimonianza della fidanzata, riportava il 55% di invalidità permanente residuata e l’80% di invalidità civile, ottenendo in secondo grado il risarcimento al 100%, dei danni non patrimoniali, ma non del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica. La responsabilità tra illecito e prova il danno patrimoniale post non patrimoniale ed il quid pluris. In primis , vanno richiamati gli artt. 2, 3, 4 e 24 Cost., 1223, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697, 2727 e 2729 c.c. e 137 d.lgs n. 209/05 nonché gli artt. 116 e 421 c.p.c. All’uopo, necessita focalizzarsi sul concetto di illecito, danno, colpa, onere della prova, responsabilità. Sotto il profilo sostanziale, tre sono le principali osservazioni da effettuare. La prima sulla previsione, in base all’ordinamento interno vigente, di due differenti tipologie di lesioni e, quindi, di danni, patrimoniale e non patrimoniale. La seconda sull’onere della prova, gravante sul danneggiato mediante la dimostrazione formale del reddito pregresso ed ottemperabile anche a mezzo presunzioni, e sulla relativa valutazione, spettante al Giudice di merito è richiesta, cioè, la prova positiva del danneggiato, non quella negativa del danneggiante. La terza sul rapporto tra invalidità permanente e danni consequenziali. Sul punto, è da notare che la lesione della capacità generica di lavoro assurge a lesione dell’integrità psico-fisica e viene risarcita in termini di danno non patrimoniale e non genera, automaticamente e/o nella stessa misura, lesione della capacità specifica di lavoro e, quindi, alcun diritto al risarcimento del relativo danno patrimoniale Cass., n. 2644/13 e Cass., n. 3290/13 in assenza di congrua prova ulteriore ad hoc . Segnatamente, è necessaria la dimostrazione, e la relativa allegazione, del pregresso svolgimento di un’attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata Cass., n. 15674/11 in mancanza, va esclusa la prova presuntiva dell’ulteriore danno rectius , patrimoniale anche in caso di elevato grado di invalidità permanente e ciò anche se il danneggiato abbia rifiutato, a causa dei danni riportati nel medesimo sinistro, una proposta di futuro lavoro. Prima facie , si potrebbe pensare che abbia minore importanza sociale ovvero rilievo giuridico il nocumento subìto da colui che esercita lo sport dello sci in realtà, il principio è che il danno non patrimoniale non porta con sé, sic et simpliciter , necessariamente il danno patrimoniale. Correlativamente, il principio di responsabilità non si attesta come normativo ordinario, individualizzato e totale ma ad acta così, essa si configura quando possibile, cioè soltanto in presenza di precisi presupposti, e non finché possibile, cioè non sussiste e non si estende implicitamente e non è suscettibile di sola eventuale inconfigurabilità. Non si verifica, dunque, alcuna analogia con la situazione del minorenne che, pur specializzato, non ancora eserciti una specifica attività Cass., n. 564/05 e Cass., n. 17514/11 e non rileva, altresì, la mera dichiarazione favorevole da parte della fidanzata del danneggiato. De iure condito , il diritto al risarcimento del nocumento patrimoniale da incapacità lavorativa specifica non scaturisce immediatamente dall’accertamento dell’invalidità permanente, bensì esclusivamente se quest’ultima condizione abbia causato la riduzione del reddito futuro di un’attività lavorativa effettivamente esercitata in altri termini, il danno non patrimoniale costituisce volumetria giuridica” per l’ulteriore illecito patrimoniale soltanto se sia fornita relativa prova sulla sua sussistenza e consistenza, formando così parametro ex lege autonomamente risarcibile. Rebus sic stantibus , si può escludere il danno patrimoniale pur in presenza di danno non patrimoniale riconosciuto risarcibile per avere riportato, nell’incidente stradale, il 55% di invalidità permanente residuata e l’80% di invalidità civile essere stato iscritto ad un’associazione sportiva non attribuisce cioè, ex se , alcun titolo per un doppio diritto extracontrattuale in termini di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale, risultando il primo superiore” al secondo. In tal senso, per effetto di una visione cromaticamente non pura e non assoluta di danno, di fatto bloccato e rimosso” dall’omissione della relativa prova, si verifica una sorta di dissociazione nella relazione tra i concetti di illecito e responsabilità. Insufficiente la liquidazione del danno non patrimoniale per il riconoscimento diretto dell’ulteriore danno patrimoniale. In ambito di lesione grave della capacità lavorativa e quindi di responsabilità civile, la lesione fisica non costituisce, ipso iure , anche danno patrimoniale futuro specifico in assenza di prova specifica Corte d’app., Genova, n. 1017/12 in tal senso, è, altresì, irrilevante il grado percentuale di riconoscimento, anche progressivo, della colpa altrui nella causazione dell’evento dannoso. Ergo, il ricorso va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 10 giugno – 10 luglio 2015, n. 14517 Presidente Finocchiaro - Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1.11 Tribunale di La Spezia, riconosciuta la corresponsabilità nella misura del 50%, nella causazione del sinistro stradale tra l'A. e il T., accolse, limitatamente al danno non patrimoniale, la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'A. nei confronti dei T. e della Fondiaria Sai s.p.a., condannando i convenuti alla misura percentuale corrispondente. Ai fini che ancora rilevano nella presente decisione, la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconobbe l'esclusiva responsabilità del T. nella causazione del sinistro, ma non riconobbe la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica Sentenza del 6 novembre 2012 . 2. Avverso la suddetta sentenza, l'A. propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste con controricorso la Fondiaria Sai s.p.a. T.A.T., non svolge difese. Motivi della decisione 1. La Corte di Appello di Genova, sul presupposto che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica non discende in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, spettando al giudice di valutare - sulla base delle prove offerte dal danneggiato e anche tramite presunzioni - se le lesioni, oltre ad incidere sulla salute abbiano anche inciso sulla capacità lavorativa specifica con riduzione del reddito futuro, ha ritenuto, nella specie - in generale, l'onere probatorio incombente sul danneggiato deve ritenersi assolto con la dimostrazione del reddito pregresso, da cui inferire la perdita di quello futuro - che, invece, il danneggiato non aveva prodotto alcuna documentazione fiscale in ordine al proprio reddito - che aveva affermato di essere disoccupato all'epoca dei fatti - ch si era limitato a produrre un tesserino dell'Associazione italiana maestri di sci, peraltro con il nome apposto a penna, nonché una dichiarazione di una scuola di sci attestante una possibilità di lavoro per l'anno successivo - che tale ultima dichiarazione non era stata asseverata con testimonianza e nessun rilievo poteva avere la conoscenza della stessa da parte della fidanzata - che tale proposta non era stata accettata. Ha, quindi, concluso nel senso della mancata prova che il danno fisico potesse con ragionevole probabilità determinare anche la verificazione del danno patrimoniale futuro. 2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli art. 2056 c.c., 1223 c.c., 1226 c.c., 137 Digs. 209/2005, 116 c.p.c., 2727 c.c., 2729 c.c., 421 c.p.c. Sostiene il ricorrente che, mentre il giudice è partito dal presupposto che il danneggiato svolgesse la professione di maestro di sci e che fosse all'epoca dei fatti disoccupato, non dando prova della pregressa attività, al contrario, il danneggiato era disoccupato e non aveva mai svolto la professione di maestro di sci, ma aveva la qualificazione professionale per svolgerla, come risultante dal tesserino. In tal modo, sempre secondo il ricorrente, il giudice avrebbe errato nel non ritenere possibile il ricorso alla prova presuntiva, tanto più in presenza dell'elevato grado di invalidità permanente 55% di invalidità permanente residuata e 80% di invalidità civile e nel non liquidare il danno patrimoniale in via equitativa. 3. Il motivo non ha pregio è va rigettato. 3.1 .La corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema da risarcimento del danno patrimoniale futuro per lesione della capacità di lavoro specifica Cass. n. 2644 e n. 3290 de1 2013 . Partendo dal presupposto della mancanza di ogni automatismo, discendente dall'esistenza della lesione della capacità di lavoro generica, risarcita con la riconosciuta lesione della integrità pscicofisica quale danno non patrimoniale, ha rilevato da un lato, la mancanza di prova del reddito quale maestro di sci dall'altro, ha messo in rilievo che l'unico elemento attestante tale pretesa qualificazione professionale era un tesserino dell'associazione con il nome scritto a penna, oltre che una dichiarazione di una scuola di sci attestante che il soggetto avrebbe avuto la possibilità di lavorare nell'anno successivo. 3.2.11 ricorrente, vorrebbe pervenire ad una riforma della decisione mettendo in evidenza la differenza tra l'essere maestro di sci disoccupato temporalmente, che sarebbe la prospettiva assunta dalla corte di merito dando rilevanza alla mancanza di produzione di redditi pregressi, e l'essere soggetto in possesso di una qualificazione professionale, quella di maestro di sci, ancora mai esercitata con conseguente inidoneità della pretesa produzione di documentazione attestante il redito e che sarebbe stata possibile esercitare se l'incidente non l'avesse impedito impedendo al danneggiato di accettare l'offerta della scuola per l'anno successivo al sinistro . E sostiene che, rientrando la specie in questa ultima ipotesi, il giudice avrebbe dovuto applicare la giurisprudenza elaborata con riferimento a minore che ancora non esercita attività ma che, sulla base di studi e specializzazioni, avrebbe potuto esercitare una specifica attività Cass. n. 564 del 2005, n. 17514 del 2011 . 3.3. In realtà, emerge inequivocabile dalla costruzione generale della sentenza impugnata, che il giudice ha valutato le due diverse prospettive, sia pure non esplicitandole chiaramente. Infatti, mentre ha fondato il rigetto nella prospettiva della attuale disoccupazione in una professione già esercitata sulla mancanza di produzione dei redditi pregressi, ha mostrato di non credere alla reale esistenza della qualifica professionale di maestro di sci quando ha richiamato l'unica prova offerta a supporto, quale tesserino di una associazione con il nome iscritto a mano, e la probabilità di lavoro per il futuro attestata solo da dichiarazione non asseverata da testimonianza, ma dalla fidanzata del danneggiato. E, d'altra parte il ricorrente, che pure richiama a supporto l'originario atto di citazione dove avrebbe fatto valere la qualifica di maestro da sci, nello stesso atto richiama gli stessi elementi fattuali a supporto, dove peraltro il tesserino, effettivamente scritto a mano, si riferisce ad un solo anno 2002/2003/ , ben lontano dall'epoca del sinistro 2006 , senza null'altro aggiungere in ordine alla formazione professionale necessaria per il rilascio, alla sua validità anche per il futuro. Invece, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'ancorare l'accertamento, anche presentivo della lesione della capacità lavorativa specifica, a deduzioni e allegazione del danneggiato cass. n. 2644 del 2013 n. 15674 del 2011 In conclusione, il ricorso è rigettato sulla base del seguente principio di diritto Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Comunque, affinché il giudice possa procedere all'accertamento presuntivo della perdita patrimoniale da menomazione della capacita lavorativa specifica, anche nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile la menomazione di quella specifica, liquidando poi questa specifica voce di danno patrimoniale con criteri presuntivi, è necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova in concreto del pregresso svolgimento di una attività economica o alla prova in concreto del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata. . 4. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese processuali, liquidate secondo i parametri vigenti, seguono la soccombenza nei confronti della controricorrente. Non avendo l'altro intimata svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali del giudi7io di cassazione, liquidate in Euro 5.300,00 di cui 200,00, per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.