Il locatore chiede indennizzo all’assicuratore del conduttore, ma non sussiste alcun rapporto diretto tra i due

In materia di rca, e al di fuori delle ipotesi normative di assicurazione obbligatoria, il locatore non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del locatario, non sussistendo tra loro alcun rapporto diretto e immediato.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13231/15, depositata il 26 giugno. Il caso. A seguito di un incendio di un capannone industriale oggetto di locazione, la società locatrice del bene otteneva dal Tribunale di Chieti il sequestro conservativo del credito della società locataria circa l’indennizzo assicurativo dovuto da una società di assicurazioni. La Corte d’appello di L’Aquila, riformando la sentenza di primo grado, condannava la locatrice, sul fondamento che, non essendo parte nel contratto di assicurazione, era inammissibile ogni sua pretesa diretta nei confronti dell’assicuratore. Ricorre allora per cassazione la società locatrice del capannone. Res inter alios acta. I Giudici di legittimità affrontano la questione ricordando che, in materia di rca, e al di fuori delle disposizioni normative di assicurazione obbligatoria, l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato è autonoma e distinta dall’obbligo di risarcimento dell’assicurato verso il danneggiato. Infatti, poiché non esiste un rapporto diretto e immediato tra l’assicuratore e il terzo, quest’ultimo, in assenza di previsioni normative specifiche come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore Cass., n. 26019/15 . Nel caso di specie, ciò significa che è inammissibile ogni pretesa avanzata nei confronti della società assicuratrice da parte della locatrice del bene assicurato dalla locataria. In virtù del principio res inter alios acta neque nocet, neque prodest , tutte le questioni fondate sugli artt. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata , 1589 Incendio di cosa assicurata , e 1917 Assicurazione sulla responsabilità civile c.c. rimangono pertanto interne al rapporto tra locatore e conduttore, e sono irrilevanti in mancanza di un rapporto diretto tra locatore e assicuratore del locatario. Assicurazione in favore di terzo. La Suprema Corte rileva inoltre che non ricorre neppure il caso di un’assicurazione in favore di terzo. In una tale ipotesi infatti, la locatrice, qualificatasi come terzo, avrebbe dovuto agire per un credito diretto e sarebbe stato insensato un sequestro di un credito della sua debitrice, come invece aveva chiesto nel caso di specie. La Corte di Cassazione, osservando infine che nessuna azione diretta è stata mai esercitata nella lite in questione, rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 aprile – 26 giugno 2015, n. 13231 Presidente Russo – Relatore De Stefano Svolgimento dei processo § 1. - La R. R.A. & amp C snc d'ora in avanti anche solo R. snc , locatrice di un capannone industriale in Pretoro, ottenne dal tribunale di Chieti sequestro conservativo del credito della locataria New Team srl relativo all'indennizzo assicurativo dovuto da Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia spa per l'incendio del 3.3.99 al bene locato ed intraprese, con atto di citazione 13.2.00, il giudizio di merito, chiedendo la convalida del sequestro e la condanna della sola locataria, instaurando peraltro il contraddittorio anche nei confronti dell'assicuratrice, al risarcimento del danno al bene locato. Costituitasi solo l'assicuratrice con rilievo di inesistenza di domande nei propri confronti e comunque con contestazione delle pretese attoree, al fallimento della pur contumace New Team srl segui dichiarazione d'interruzione del processo ed all'esito della riassunzione si costituì nuovamente l'assicuratrice e, per la prima volta, la Curatela, che si associò alle difese ed alle richieste della locatrice. Il tribunale di Chieti, pur non convalidando il sequestro, condannò la Curatela della locataria e l'assicuratrice, tra loro in solido, a pagare all'attrice la somma di € 43.279,09 oltre accessori e le spese di lite, nonché quest'ultima a tenere indenne l'altra condannata di quanto eventualmente fosse stata costretta a pagare in dipendenza della condanna sentenza n. 615 del 3.8.07 . Il gravame dell'assicuratrice - nelle more divenuta INA Assitalia - fu peraltro accolto dalla corte di appello di L'Aquila, che riconobbe non esser mai state dispiegate domande di condanna, né dirette né di manleva, nei confronti dell'appellante, pure rimarcata l'inammissibilità di ogni pretesa diretta della locatrice, siccome estranea al contratto di assicurazione, con conclusiva riforma delle condanne pronunziate in primo grado nei confronti dell'assicuratrice ed anzi con condanna dell'originaria attrice alle spese del doppio grado. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata addì 8.3.12 col n. 189 e notificata il 10.5.12, ricorre oggi, affidandosi a due motivi, la R. R.A. & amp C snc, mentre degli intimati solo INA Assitalia spa notifica controricorso e, per la pubblica udienza del 23.4.15, la ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Motivi della decisione § 2. - Parte ricorrente si duole - col primo motivo, di Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto arti. 1588 e 1589 c.c., 1891 c.c., 1917 in relazione all'art. 360 I° c. n. 3 c.p.c. . Erronea interpretazione delle clausole contrattuali - col secondo motivo, di vizio motivazionale circa l'asserzione sull'impossibilità di proporre domanda diretta nei confronti dell'assicuratrice e sull'assenza di domande di condanna di tal fatta. § 3 - Dal canto suo, la controricorrente - quanto al primo motivo, rileva che le domande originariamente dispiegate in primo grado dalla R. snc non erano in alcun modo rivolte contro essa assicuratrice e che, ove lo fossero state tempestivamente, sarebbero state inammissibili, visto che non si verteva in tema di assicurazione obbligatoria aggiunge che nessuna domanda ammissibile aveva poi potuto formulare la Curatela, costituendosi in primo grado con adesione alle domande originariamente proposte dalla locatrice, che appunto non lo erano state, almeno fino a quel momento, pure nei confronti dell'assicuratrice - quanto al secondo motivo, rileva la linearità delle argomentazioni della corte territoriale in punto di rilievo dell'inerzia della curatela fallimentare e di carenza, fino al secondo grado, di dirette domande nei confronti dell'assicuratrice da parte della locatrice per poi rimarcare l'irrilevanza dei richiami all'art. 1589 cod. civ., non conferendo quella alcun diritto al locatore. § 4. - I due motivi, tra loro unitariamente considerati per l'evidente connessione, non possono trovare accoglimento. § 4.1. In via dirimente, si osserva che, nell'assicurazione della responsabilità civile ed al di fuori di ipotesi normative di assicurazione obbligatoria, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato, è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato sicché, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore Cass. 5 dicembre 2011, n. 26019 Cass. 14 aprile 2010, n. 8885 Cass. 18 luglio 2002, n. 10418 Cass. 26 marzo 1996, n. 2678 Cass. 27 luglio 1993, n. 8382 Cass. 20 luglio 1971, n. 2332 e tanto è chiaramente enunciato dalla corte territoriale. Né ricorre un'ipotesi di assicurazione in favore del terzo, la cui prospettazione ai giudici dei merito non risulta mai, dal ricorso - mai integrabile con atti successivi - per cassazione, sottoposta in tali chiari termini a quei giudici risultando anzi coerentemente esclusa, per avere da subito la locatrice agito con sequestro del credito che essa stessa aveva prospettato come esclusivamente in capo alla conduttrice verso l'assicuratrice mentre, se avesse mai pensato di agire in forza di un contratto di assicurazione in favore di terzi e se essa si fosse individuata come terzo, avrebbe dovuto agire per un credito diretto e nessun senso avrebbe avuto un sequestro di un credito della sua debitrice . Ne deriva la definitiva inammissibilità di ogni pretesa nel confronti dell'assicuratrice da parte della locatrice del bene assicurato dalla locataria e quindi di qualunque questione, perfino interpretativa, dei contratto tra locataria e assicuratrice, che rimane, per la locatrice, res inter abos acta e ne consegue pure che tutte le questioni fondate sugli arti. 1588 o 1589 o 1917 cod. civ. R.no interne alle parti del rapporto di locazione e comunque irrilevanti in difetto di rapporto diretto tra locatore e assicuratore del locatario. § 4.2. Correttamente si rileva poi che l'azione diretta non è mai stata dispiegata nella presente controversia - non dall'attrice-locatrice negli atti di causa di primo grado fino a dopo la maturazione delle preclusioni c.d. assertive o di merito, visto che la sola condanna è stata chiesta nei confronti della sola controparte dei contratto di locazione - non da tale ultima, perché R.ta contumace fino a dopo la maturazione delle preclusioni e perché la sua Curatela, costituendosi, non le ha dispiegate, ma si è limitata ad associarsi alle domande dell'attrice, che però appunto non vi erano nei confronti di essa assicuratrice. Né alcuna domanda diretta della locatrice può dirsi ritualmente dispiegata successivamente non solo per l'evidente violazione dei relativi termini preclusivi, quanto pure per l'altrettanto evidente difetto di legittimazione attiva in capo alla locatrice per i diritti nascenti in capo alla locataria da un contratto di assicurazione da questa sola stipulato. § 5. - La gravata sentenza si sottrae, quindi, alle critiche mossele ed il ricorso va dunque rigettato ma R. beninteso fermo il giudicato, determinato dal carattere limitato della riforma operata in appello, della sentenza di primo grado sulla responsabilità diretta del conduttore e su ogni questione diversa da quella sola della non spettanza di azione diretta del danneggiato verso l'assicuratrice del danneggiante, compreso ii credito risarcitorio dell'odierna ricorrente verso l'ex conduttrice. Al rigetto del ricorso segue infine la condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di controparte. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la R. R.A. & amp C snc, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore della INA Assitalia spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese di lite, liquidate in € 5.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed oltre accessori nella misura di legge.