Morto in un incidente stradale, i Giudici devono tener conto dell’enormità del pregiudizio

In caso di incidente stradale che conduce alla morte, i Giudici, nella liquidazione del danno catastrofico, non possono rifarsi a meri criteri tabellari, ma devono prendere in considerazione l’enormità” del pregiudizio subito dalla vittima deceduta.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13198/15, depositata il 26 giugno. Il caso. La Corte d’appello di Milano, quale giudice del rinvio a seguito di cassazione, liquidava il danno biologico terminale maturato nei tre giorni precedenti la morte , in favore degli eredi della vittima di un sinistro stradale, deceduta a seguito delle lesioni ivi subite. Gli eredi della vittima propongono ricorso per cassazione lamentando, in particolare, l’esiguità della somma liquidata a titolo di danno biologico terminale, e sostenendo che i Giudici non abbiano tenuto conto che la vittima era rimasta cosciente del proprio stato irrimediabilmente compromesso dal momento dell’incidente, fino al giorno della morte. Lesione dell’integrità fisica con esito letale. Prima di affrontare nello specifico le questioni emerse nel ricorso, i Giudici di piazza Cavour ricordano il principio stabilito nella precedente sentenza della Corte d’appello di Milano da lei stessa cassata. In virtù di tale principio, infatti, la lesione dell’integrità fisica che conduce alla morte, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo, non può essere qualificato come danno biologico. Invero, la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma va a ledere il diverso bene giuridico della vita, salvo che non intercorra un significativo arco di tempo tra le lesione subite dalla vittima e il decesso cagionato dalle stesse. In tal caso, essendo stata irrimediabilmente compromessa l’integrità psico-fisica del soggetto, è configurabile un danno biologico risarcibile nei confronti della vittima, che si trasferisce agli eredi. Danno biologico terminale e danno catastrofico. Richiamando una precedente pronuncia Cass., n. 23183/14 , gli Ermellini affermano infatti, che, in caso di incidente stradale che abbia cagionato la morte non immediata della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale permanente dal momento dell’evento lesivo fino a quello del decesso , può aggiungersi il c.d. danno catastrofico, ossia una componente di sofferenza psichica. Pertanto, se nel primo caso, la liquidazione può essere realizzata sulla base di criteri tabellari relativi all’invalidità temporanea, nel caso di danno catastrofico, il carattere particolare della lesione esige che la liquidazione venga effettuata affidandosi ad un criterio equitativo puro, che prenda in considerazione l’enormità” del pregiudizio. Infatti, tale danno, benché temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, a tal punto da sfociare nella morte. Nel caso in questione, i Giudici della Suprema Corte rilevano l’inosservanza di tale principio da parte della Corte territoriale, la quale ha pronunciato una simbolica liquidazione del danno in esame che non tiene appunto conto della sua enormità”. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Milano, che procederà ad una nuova liquidazione, sia delle spese processuali, che del danno biologico terminale e del danno catastrofico subito dalla vittima.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 marzo – 26 giugno 2015, n. 13198 Presidente Salmè – Relatore Spirito Svolgimento del processo Questa Corte, con la sentenza n. 870 del 17 gennaio 2008, ha cassato la precedente sentenza della Corte d'appello di Milano, fissando il principio di diritto in ragione del quale La lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall 'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi un'ef fettiva compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configura bile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis . Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio a seguito di cassazione, ha liquidato nella somma di € 1.000,00, in luogo della somma di € 100.000,00 richiesta dai ricorrenti il danno biologico terminale maturato nei tre giorni ante cedenti il decesso in favore degli eredi di E.D.V., morto a seguito delle lesioni subite nel corso di un incidente stradale. Il danno è stato liquidato avuto riguardo all'effettivo periodo di esistenza in vita del soggetto leso, appunto tre giorni, e del fatto che il danno alla salute pari alla durata dell'inabilità temporanea, nella specie si configura in termini di particolare gravità, trovando causa nelle lesioni che esitano alla morte . La sentenza ha, inoltre, condannato i convenuti a rimborsa re agli attori, per il giudizio di rinvio, le somme di £ 1800,00 per onorari, £ 781,00 per diritti ed £ 100,00 per spese. La sentenza impugnata è stata resa a seguito della riunione di due cause quella in riassunzione a seguito di cassazio ne quella con la quale gli eredi della vittima hanno chie sto di condannare i convenuti alla restituzione della somma di £ 8.264,04, oltre interessi e rivalutazione, versata al la AXA a titolo di spese giudiziali in adempimento della sentenza d'appello poi cassata. In ordine a quest'ultima domanda, il giudice del rinvio ha compensato per la metà le predette spese di lite e, dunque, ha condannato la Axa a restituire agli attori le somma di E 4.117,83. Propongono ricorso per cassazione gli eredi della vittima attraverso due motivi. Risponde con controricorso AXA Ass.ni spa. I primi hanno depositato memoria per l'udienza. Motivi della decisione Il primo motivo, che chiede, per il giudizio di rinvio nel quale sono state decise due cause riunite , le differenze rispetto alle somme liquidate dal giudice in particolare, 571,00 per spese, e 1.654,00 per diritti, e 3.420,00 per onorari è fondato. La liquidazione delle spese, diritti ed onorari risulta essere stata eseguita dal giudice del rin vio in violazione dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 e del DM vigente e senza tener conto dell'analitica domanda formulata in proposito. Il secondo motivo, nel censurare la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione, lamenta l'esiguità del la somma liquidata a titolo di biologico terminale E 1000,00 a fronte della richiesta di E 100.000,00 , soste nendo che il giudice abbia trascurato di considerare che la vittima è rimasta cosciente delle proprie irreversibili condizioni nei tre giorni di ricovero e fino alla morte. Il motivo è fondato. Questa Corte ha stabilito che in caso di sinistro mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vitti ma, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quel la del decesso , può sommarsi una componente di sofferenza psichica danno catastrofico , sicché, mentre nel primo ca so la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della enormità del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte Cass. n. 23183/14 n. 18163/07 n. 1877/06 . Principio, questo, in relazione al quale è stata evidenzia ta la necessità di tener conto di fattori di personalizza zione, escludendo pertanto che la liquidazione possa essere effettuata attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella ge neralità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanen ti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso. Nella fattispecie in esame, il giudice ha disatteso l'enunciato principio, procedendo ad una simbolica liquida zione del danno in discussione £ 1.000,00 , che non tiene, appunto, conto della sua enormità . Ha così deciso non so lo in violazione di legge, bensì anche in contrasto della motivazione, siccome è pervenuto a tale conclusione dopo avere egli stesso sostenuto di avere avuto riguardo all'effettivo periodo di esistenza in vita del soggetto le so, appunto tre giorni, e del fatto che il danno alla salu te pari alla durata dell'inabilità temporanea, nella specie si configura in termini di particolare gravità, trovando causa nelle lesioni che esitano alla morte . In accoglimento dei due motivi, la sentenza deve essere, dunque, cassata ed il giudice del rinvio procederà ad una nuova liquidazione sia delle spese, diritti ed onorari so stenuti dai Campana/Della Vecchia nel precedente giudizio di rinvio, sia del danno biologico terminale e del danno catastrofico subito dalla vittima, tenendo conto dei prin cipi sopra enunciati. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giu dizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione.