Velocità eccessiva, auto nella scarpata: manca il guard-rail, nessuna responsabilità dell’Anas

Respinta definitivamente la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari dell’automobilista, morto a seguito del drammatico incidente. Acclarata l’assenza del guard-rail, ma, alla luce della dinamica del sinistro, non è certo che la barriera avrebbe salvato l’uomo.

Dinamica terribile e dall’esito fatale un uomo perde il controllo della propria vettura, esce di strada e precipita in una scarpata, collocata a 50 metri dal margine stradale. Nessuna possibilità di sopravvivenza per l’automobilista. All’interno della ricostruzione del drammatico episodio, poi, emerge la clamorosa assenza del guard-rail. Ciò nonostante, però, non è addebitabile all’Anas la colpa per il mortale incidente, vista anche la velocità eccessiva del veicolo. E, di conseguenza, è impensabile un risarcimento a favore dei familiari dell’uomo Cass., sentenza n. 13187/2015, Terza Sezione Civile, depositata oggi . Guard-rail. Già i giudici di merito hanno respinto al mittente la richiesta di risarcimento dei danni presentata dai famigliari dell’automobilista. Irrilevante, in questa ottica, il richiamo alla mancata installazione – attribuita all’‘Anas’ – di un guard-rail nella zona del sinistro . Per i giudici non vi è nesso di causa tra l’omissione ascritta all’‘Anas’, pur ritenuta colposa, e la morte dell’uomo. Ciò significa che, in sostanza, se anche fosse stato presente un guard-rail, non vi era certezza che esso avrebbe evitato l’evento letale . Velocità. Facilmente immaginabili l’amarezza e le proteste dei familiari più stretti dell’uomo Consequenziale è la decisione di proporre ricorso in Cassazione, ribadendo la propria richiesta di risarcimento , e sostenendo ancora la gravità della condotta tenuta dall’‘Anas’. Su questo fronte, però, i giudici del ‘Palazzaccio’ riconoscono che era dovere dell’‘Anas’ provvedere alla installazione della barriera protettiva , ma, allo stesso tempo, ritengono corretta la valutazione compiuta in Appello, laddove si è sostenuto che, alla luce della dinamica dell’incidente, il guard-rail non sarebbe stato comunque sufficiente a impedire l’evento dannoso . Più precisamente, è stato affermato che la presenza del guard-rail avrebbe avuto scarsissime possibilità di evitare l’evento , soprattutto tenendo presente la condotta imprudente dell’automobilista e consistita nel tenere una velocità eccessiva , e tale affermazione , sottolineano ora i giudici, è in sintonia con il criterio della ‘ragionevole probabilità’ Tutto ciò conduce a una decisione che segue la linea di pensiero tracciata in Appello nessuna responsabilità dell’‘Anas’ e nessun risarcimento per i familiari dell’automobilista.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 marzo – 26 giugno 2015, n. 13187 Presidente Salmé – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. L'8.7.1999 il sig. D.G., mentre percorreva in auto la SS 36, perse il controllo dei mezzo, usci di strada e precipitò col proprio veicolo in una scarpata, il cui ciglio si trovava a 50 metri circa dal margine della strada. 2. Nel 2003 i congiunti della vittima G. G., D. G. e N. C. convennero dinanzi al Tribunale di Lecco l'ANAS, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte dei proprio congiunto. A fondamento della domanda allegarono la colpa dell'Anas per non avere installato un guard rail nella zona del sinistro. 3. II Tribunale di Lecce con sentenza 22.12.2006 n. 951 rigettò la domanda. I soccombenti proposero appello. La Corte d'appello di Milano con sentenza 1.2.2011 n. 242 rigettò il gravame, sul presupposto che non vi fosse nesso di causa tra l'omissione ascritta all'Anas, pur ritenuta colposa, e la morte della vittima. La Corte d'appello, in particolare, ritenne da un lato che la funzione delle barriere laterali di protezione non è quella di prevenire eventuali manovre scorrette degli automobilisti, e dall'altro che comunque, quand'anche fosse stato presente un guard rail, non vi era certezza che esso avrebbe evitato l'evento letale. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dagli eredi G., sulla base di cinque motivi. Ha resistito l'Anas con controricorso. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Coi primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. si assumono violati gli artt. 1227 e 2043 c.c. sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe errato a nel ritenere che il sinistro fu causato dalla condotta imprudente della vittima, consistita nel tenere una velocità eccessiva b nel ritenere che la funzione del guard rail non fosse quella di prevenire anche le condotte anomale degli utenti della strada c nel non considerare che, dopo l'uscita di strada, la vittima nemmeno se avesse voluto avrebbe potuto arrestare il mezzo prima della scarpata, non essendovi spazio sufficiente. 1.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è inammissibile. Esso infatti, al di là della sua intitolazione formale, nell'illustrazione delle ragioni del ricorso non prospetta alcuna violazione o falsa applicazione di norme da parte dei giudice di merito, ma si duole unicamente di una valutazione di fatto e cioè della ritenuta sussistenza d'una condotta colposa della vittima, e d'un valido nesso di causa tra l'omissione ascritta all'ente convenuto e il danno. 1.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo è infondato. Come noto, infatti, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. E' altresì noto che il giudice di merito al fine di adempiere all'obbligo della motivazione non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. E', infine, noto che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice del merito. Da questi principi pacifici discende che non può chiedersi al giudice di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Il sindacato della Corte è limitato a valutare se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo. 1.4. Nel caso di specie, i ricorrenti sono nel vero quando lamentano la illogicità dell'affermazione secondo cui il guard rail non ha lo scopo di prevenire i danni derivanti da condotte anomale degli utenti della strada. E tuttavia, nell'economia della decisione impugnata, quella erronea affermazione non ha alcun peso decisivo. La Corte d'appello ha infatti rigettato la domanda attorea sul presupposto dell'irrilevanza causale della condotta colposa ascritta all'ANAS. Ha infatti ritenuto il giudice d'appello che, quand'anche l'ente convenuto avesse installato - come era suo dovere la barriera protettiva, questa non sarebbe stata sufficiente ad impedire l'evento dannoso. Si tratta dunque di una motivazione adeguata e non contraddittoria, con la conseguenza che il primo motivo di ricorso è dunque inammissibile, perché chiede una nuova e diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Stabilire, poi, se la decisione impugnata sia anche corretta nel merito è questione sottratta al perimetro dei poteri di questa Corte. 2. II secondo motivo di ricorso. 2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c Espongono, al riguardo, che nel giudizio di merito era stata sia acquisita la perizia disposta dal giudice penale, nel corso dei procedimento scaturito dalla morte della vittima, sia disposta una consulenza tecnica d'ufficio. II perito del giudice penale dichiarò che se fosse stato presente un guard rail, il veicolo della vittima non sarebbe caduto nella scarpata soggiunse tuttavia che l'urto contro il guard rail avrebbe comunque provocato lesioni, forse anche mortali alla vittima. Il perito del giudice civile dichiarò anch'egli che se fosse stato presente un guard rail il veicolo della vittima non sarebbe caduto nella scarpata ma soggiunse che, in assenza di elementi certi, non si poteva affermare che l'impatto contro il guard rail avrebbe determinato comunque la morte della vittima. La Corte d'appello, proseguono i ricorrenti, ha di fatto disatteso le conclusioni raggiunte dal consulente del giudice civile attribuendogli affermazioni in realtà da questi non compiute , e condiviso quelle raggiunte dal perito del giudice penale, senza spiegare perché. 2.2. II motivo è inammissibile, per due indipendenti ragioni. Nella parte in cui attribuisce alla Corte d'appello di avere sostanzialmente frainteso le conclusioni cui pervenne il consulente tecnico d'ufficio nominato nel processo civile, il ricorso denuncia un tipico vizio revocatorio, che si sarebbe dovuto far valere ai sensi dell'art. 395 c.p.c. dinanzi alla stessa Corte d'appello. Nella parte, invece, in cui lamenta un contrasto tra la consulenza d'ufficio disposta nel giudizio civile, e le perizie disposte nel giudizio penale, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, dal momento che nelle pp. 7 10 del ricorso ove è illustrato il motivo in esame non si indica né dove e quando sia stata prodotta la perizia disposta in sede penale, né in quale pagina della suddetta perizia siano contenute le affermazioni trascritte o riassunte nel ricorso. 3. II terzo motivo di ricorso. 3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. si assumono violati gli artt. 2043 e 2697 c.c. sia da un vizio di motivazione, al sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere insufficiente la prova che la presenza dei guard rail avrebbe evitato l'evento dannoso. Spiegano che la Corte d'appello ha escluso il nesso di causa sul presupposto che gli attori avrebbero dovuto provare che, ove il guard rail fosse stato presente, l'evento non si sarebbe comunque verificato con alta probabilità. Tale giudizio sarebbe erroneo, perché per l'accertamento della causalità omissiva in materia di responsabilità civile è sufficiente dimostrare che l'evento di danno, se fosse stata tenuta la condotta alternativa corretta, non si sarebbe verificato con ragionevole probabilità. 3.2. Ad onta della sua intitolazione formale, il motivo in esame censura la sentenza per violazione delle regole sulla causalità omissiva. Esso è infondato, perché la Corte d'appello non ha affatto preteso che la prova della causalità omissiva dovesse essere fornita con elevato grado di credibilità razionale. Ha affermato, invece, che la presenza del guard rail avrebbe avuto scarsissime possibilità di evitare l'evento affermazione, quest'ultima, in sintonia con il criterio della ragionevole probabilità . 4. II quarto motivo di ricorso. 4.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c Il motivo ripete nella sostanza le doglianze già illustrate col secondo motivo di ricorso, e va dichiarato inammissibile per le medesime ragioni già esposte al § 2.2. 5. li quinto motivo di ricorso. 5.1. Col quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di nullità, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che gli attori, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'Anas, avessero inammissibilmente mutato la domanda rispetto a quella formulata con la citazione introduttiva. 5.2. II motivo è inammissibile. La Corte d'appello infatti, pur ritenendo non validamente formulata la domanda di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., l'ha comunque esaminata nel merito e rigettata p. 11, terzo capoverso, della sentenza impugnata . 6. Le spese. 6.1. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c. - dichiara inammissibile il ricorso - condanna i ricorrenti alla rifusione in favore di ANAS s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.