Saviano ha copiato, ma per la liquidazione del danno la palla ritorna alla Corte d'appello

E' ben vero che l'art. 158 della legge sul diritto d’autore prevede una liquidazione in via equitativa del danno, ma la stessa va effettuata in conformità a quanto disposto dalla norma appena citata, che pone la liquidazione forfettaria del danno come alternativa alla liquidazione del lucro cessante sulla base dei criteri dell'art. 2056, comma 2, c.c., integrati con la possibilità di tenere conto dei profitti del contraffattore, e richiede che la liquidazione forfettaria non sia comunque inferiore al cosiddetto prezzo del consenso.

Ritenendo che la Corte d'Appello non si sia attenuta a tale principio la Prima Sezione ha accolto, limitatamente a questo aspetto, il ricorso presentato dallo scrittore Roberto Saviano e Mondadori Editore con la sentenza n. 12314/15 depositata il 15 giugno 2015. La vicenda. I fatti sottostanti la sentenza in commento sono noti, ma meritano comunque un breve riassunto. L'autore di Gomorra” veniva citato in giudizio dalla casa editrice Libra Editrice”, che riteneva che il noto autore avesse illegittimamente riprodotto all'interno del romanzo alcuni articoli pubblicati su 2 quotidiani editi dalla casa editrice. Il Saviano e la casa editrice Mondadori resistevano respingendo ogni addebito e anzi in via riconvenzionale chiedevano la condanna della Libra Service per aver questa pubblicato, su propri quotidiani, alcuni articoli dello scrittore usciti su altre testate giornalistiche. Mentre il Tribunale accoglieva la riconvenzionale liquidando il danno in € 5.000,00 a favore dello scrittore e rigettava la domande della Libra Editrice, la Corte d'Appello accoglieva le domande attoree e condannava Saviano e Mondadori in via solidale al pagamento di € 60.000, dichiarando che alcuni articoli erano stati illecitamente riprodotti nel libro. Veniva quindi proposto il ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi. Gli articoli di giornale rientrano a pieno titolo tra le opere protette dal diritto d'autore. La Cassazione ha ritenuto corretta l'affermazione dei giudici d'appello relativamente al fatto che articoli di giornali e riviste siano da considerarsi effettivamente come opere protette dal diritto d'autore. Sul punto ha inoltre ricordato il principio, pacifico, secondo cui il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1, legge n. 633/1941, di modo che, affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un atto creativo”, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore . La distinzione tra riproduzione abusiva, contraffazione e elaborazione creativa. Ribadendo principi già affermati, i giudici della Prima Sezione ricordano come si incorra in violazione dell'esclusiva non solo quando l'opera venga copiata integralmente nel qual caso di parla di riproduzione abusiva in senso stretto ma anche allorquando vi sia contraffazione dell'opera in questo caso, che di per sé implica che vi siano sia differenze che somiglianze, il punto di discrimine è vedere se i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore siano riconoscibili nell'opera posteriore. Invece l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione per caratterizzarsi come elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo. L'errore sulla liquidazione del danno. L'unico motivo di appello che è stato accolto è quello che riguarda il criterio di quantificazione del danno. La Cassazione sottolinea come abbia errato la Corte d'Appello nell'applicare la vecchia formulazione dell'art. 158 l.d.a., e non la nuova entrata in vigore il 22 aprile 2006, visto che la pubblicazione del romanzo era avvenuta nel maggio 2006. Secondo la nuova formulazione il giudice di merito nel liquidare il lucro cessante deve tenere conto degli utili realizzati in violazione del diritto d'autore leso, ovvero a liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero potuto essere riconosciuti qualora l'autore avesse chiesto l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto . Non avendo la Corte territoriale tenuto conto che la liquidazione forfettaria deve in ogni caso non essere inferiore al cd. prezzo del consenso, e anzi non avendo proprio esplicitato il criterio di liquidazione equitativa del danno, la Prima Sezione ha dunque cassato la decisione di secondo grado, rinviando alla Corte d'Appello che dovrà enucleare in che cosa poteva concretizzarsi il lucro cessante della controricorrente in relazione alla peculiarità della fattispecie, in cui l'opera plagiata articoli apparsi su giornali e l'opera plagiaria romanzo non si ponevano in concorrenza tra loro, essendo distribuite su circuiti commerciali del tutto diversi ed avendo diverso tipo di pubblico nonché esaurendo la prima la propria distribuzione nell'ambito di pochissimi giorni se non del giorno stesso mentre la seconda che oltretutto era stata edita dopo più di un anno dalla uscita dei giornali usufruiva di un periodo di distribuzione e di vendita molto più lungo .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 aprile – 15 giugno 2015, n. 12314 Presidente Rordorf – Relatore Ragonesi