Incidente stradale: il proprietario del veicolo non può farla franca

In tema di assicurazione obbligatoria, nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l’azione diretta contro l’assicuratore, è necessaria, ai fini dell’integrità del contraddittorio, la presenza in processo del responsabile del danno, tanto nel primo che nei successivi gradi di giudizio.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 12089, depositata il 10 giugno 2015. Il caso. Tre eredi, rispettivamente moglie e figli di un uomo defunto, convenivano innanzi al Tribunale di Busto Arsizio il conducente di un autocarro, il proprietario del mezzo e la società assicuratrice, al fine di sentirli condannare solidalmente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dagli stessi a causa della morte del loro padre e marito avvenuto a seguito di un incidente stradale. In primo grado si dichiarava l’esclusiva colpa del conducente per aver provocato l’incidente suddetto, condannando i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori come liquidati in dispositivo, nonché alle spese di lite. A seguito di tale decisione, la compagnia assicuratrice proponeva appello con successivo appello incidentale degli eredi, e il secondo grado terminava con una rideterminazione delle somme a titolo di risarcimento danni. Gli attori, non contenti, decidono di ricorrere in Cassazione. Il responsabile del danno ha l’obbligo di essere chiamato in causa. I ricorrenti sostengono che a norma dell’art. 23, l. numero 990/1969, si ha l’obbligo di chiamare in causa il responsabile del danno e cioè il proprietario del veicolo assicurato, cosa che nel caso di specie la Corte territoriale non avrebbe fatto, incorrendo quindi nella violazione di tale norma. La società assicuratrice, in veste di controricorrente, risponde invece che la Corte territoriale, non disponendo l’integrazione del contradittorio, avrebbe correttamente operato, atteso che, una volta formatosi il giudicato sulla responsabilità per mancata impugnazione sul punto della sentenza di primo grado, sarebbe facoltativa l’integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del danno. I giudici di legittimità, analizzando il caso di specie, rilevano come nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l’azione diretta contro l’assicuratore, il responsabile del danno deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario, in riferimento alla normativa richiamata dagli stessi ricorrenti. Inoltre, gli stessi Ermellini precisano come il vecchio ordinamento a cui si riferisce la controricorrente, oltre ad essere da tempo superato, non rispetta la lettera e la ratio della norma stessa. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 marzo – 10 giugno 2015, numero 12089 Presidente Spirito – Relatore Scrima Svolgimento del processo Nel 2001, G.L. , O.A. e O.M. , in qualità di eredi del signor O.O. , rispettivamente marito e padre degli attori, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, L.S.L. conducente dell'autocarro Iveco Daily tg. omissis , la Aertermica S.p.a. proprietaria del detto autocarro e la Commercial Union S.p.a., ora Aviva Italia S.p.a. società assicuratrice del già indicato veicolo , al fine di sentirli condannare solidalmente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dagli stessi a causa del decesso di O.O. , avvenuto a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data omissis . Si costituiva la società assicuratrice, chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio, in quanto pendente il procedimento penale a carico del L. , e, nel merito, il rigetto della domanda. I convenuti L.S.L. e Aertermica S.p.a. non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia. Con sentenza del 3 luglio 2003, il Tribunale di Busto Arsizio rigettava la richiesta di sospensione del processo e dichiarava l'esclusiva colpa del L. nel provocare l'incidente suddetto, condannando i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori come liquidati in dispositivo, nonché alle spese di lite. Avverso la sentenza di primo grado, la Commerciai Union S.p.a., ora Aviva Italia S.p.a., proponeva impugnazione. Si costituivano in giudizio G.L. , O.A. e O.M. , contestando l'impugnazione e proponendo, a loro volta, appello incidentale, con il quale chiedevano l'accoglimento della domanda proposta per il risarcimento delle spese relative alla dichiarazione di successione, il riconoscimento a favore della G. di un'indennità di Euro 19.450,82 da capitalizzarsi, a titolo di pensione annua percepita dal defunto marito e il risarcimento del danno esistenziale. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 dicembre 2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, accoglieva in parte sia l'appello principale sia quello incidentale e rideterminava la somma capitale di Euro 5.551,84, liquidata in favore degli attori, in Euro 6.336,85 rideterminava la somma capitale di Euro 61.974,00 in Euro 6.000,00 e la somma capitale di Euro 216.354,59 in Euro 168.177,30, liquidate in favore della G. rideterminava la somma capitale di Euro 108.177,28, liquidata in favore di ciascuno dei figli del defunto, in Euro 84.088,64 confermava nel resto la sentenza impugnata e compensava le spese di secondo grado interamente fra le parti. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano G.L. , O.A. e O.M. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La Aviva Italia S.p.a. ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale articolato in due motivi. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto - art. 360 numero 3 c.p.c. e nullità della sentenza ovvero del procedimento - art. 360 numero 4 c.p.c. in relazione agli artt. 18 e 23 legge numero 990/69, art. 102 c.p.c. e art. 331 c.p.c. . I ricorrenti deducono che la Corte di merito non avrebbe applicato il principio sancito dall’art. 23 della L. numero 990/1969, il quale pone l'obbligo di chiamare in causa il responsabile del danno e cioè il proprietario del veicolo assicurato, nel giudizio instaurato contro l'assicuratore a norma dell’art. 18, primo comma, della stessa legge. Sostengono i ricorrenti che trattasi di litisconsorzio necessario in senso tecnico , che persiste anche nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata appellata dall'assicuratore nei confronti del danneggiato vittorioso. Ad avviso dei ricorrenti, nel caso di specie, avendo la società assicuratrice appellato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio esclusivamente nei loro confronti, la Corte di appello, avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo assicurato e, non avendo provveduto a tanto, sarebbe incorsa nella violazione delle norme indicate in rubrica. 1.1. La controricorrente sostiene al riguardo che la Corte territoriale, non disponendo l'integrazione del contraddittorio, avrebbe correttamente operato, atteso che, una volta formatosi il giudicato sulla responsabilità per mancata impugnazione sul punto della sentenza di primo grado, sarebbe facoltativa l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del danno nel giudizio sul quantum debeatur , sicché ben potrebbe in tal caso il giudizio proseguire tra l’assicuratore e i soli danneggiati. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto — art. 360 numero 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2056 - 2057 c.c., e 112 - 113 c.p.c. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360 numero 5 c.p.c. in merito all'omessa capitalizzazione del reddito da incarico presidente del c.d.a. percepito dal defunto . 3. Con il terzo motivo del ricorso principale si prospetta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 numero 3 c.p.c. in relazione all'art. 2059 c.c. nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360 numero 5 c.p.c. con riferimento alla riduzione del risarcimento a titolo di c.d. danno morale liquidato agli eredi del defunto . 4. Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 numero 3 c.p.c. in relazione all'art. 2059 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento del danno esistenziale richiesto dagli appellati in via incidentale . 5. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 numero 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2056 - 2057 c.c. omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso del giudizio art. 360 numero 5 c.p.c. in merito all'errata valutazione e determinazione/quantificazione del reddito destinato ai bisogni della famiglia . 6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 numero 3 c.p.c. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360 numero 5 c.p.c. in merito alla liquidazione del danno agli eredi iure hereditatis ” ed alla liquidazione del danno morale . 7. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. 7.1. Le parti sostengono concordemente e risulta, altresì, dalla sentenza impugnata che nel giudizio di secondo grado non è stato integrato il contraddittorio nei confronti della Aertemica S.p.a., proprietaria del veicolo assicurato, sicché quest'ultima è stata in quel grado pretermessa. 7.2. Si osserva che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l'azione diretta contro l'assicuratore, è necessaria, ai fini dell'integrità del contraddittorio, la presenza in processo del responsabile del danno, tanto in primo grado che nei successivi eventuali gradi di giudizio, senza che, atteso il disposto letterale della L. 24 dicembre 1969, numero 990, art. 23, assuma rilevanza il fatto che si sia formato il giudicato interno implicito in ordine all'accertamento della responsabilità Cass. 29 settembre 2005, numero 26041, soprattutto in motivazione v. anche Cass. 26 febbraio 2003, numero 2888 Cass. Sez. Unumero , 5 maggio 2006, numero 10311 . 7.3. Va precisato che il responsabile del danno, che a norma dell'art. 23 legge numero 990 del 1969, applicabile al caso di specie ratione temporis , deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente sulla qualifica di litisconsorte necessario non in capo al conducente, ma al proprietario del veicolo assicurato, v. Cass. 27 luglio 2005, numero 15675 Cass. 22 maggio 2007, numero 11885 Cass. 3 luglio 2008, numero 18242 Cass. 14 dicembre 2010, numero 25238 , trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata Cass. 8 febbraio 2006, numero 2665 Cass. 14 giugno 2007, numero 13955 Cass. 9 marzo 2011, numero 5538 . 7.4. Il diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità invocato dalla controricorrente Cass. 17 luglio 2002, numero 10386 Cass., sez. unumero , 15 ottobre 1982, numero 5350 , oltre ad essere stato da tempo superato e a non rispettare la lettera e la ratio della norma richiamata, non convince, implicando un sacrificio intollerabile del diritto di difesa del responsabile del danno, essendo evidente l'interesse di questi a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore v. sul punto Cass., ord., 23 aprile 2014, numero 9112 . 7.5. Rilevato che la società proprietaria del veicolo la cui circolazione, come da giudicato formatosi sul punto, ha causato il danno è rimasta pretermessa nel giudizio di secondo grado, in quel grado il contraddittorio non era integro, con conseguente nullità di quel giudizio e della sentenza impugnata. 8. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento dei restanti motivi del predetto ricorso nonché di quelli del ricorso incidentale. 9. Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del detto ricorso nonché l'intero ricorso i, incidentale in applicazione del principio generale desumibile dal j combinato disposto degli artt. 331 e 383 c.p.c. v. Cass., ord., 23 aprile 2014, numero 9112 , la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini il gravame della Commerciai Union S.p.a., ora Aviva Italia S.p.a., nel contraddittorio anche della Aertermica S.p.a., proprietaria del veicolo assicurato, e provveda pure sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del detto ricorso nonché l'intero ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.