Anche se “vecchio” il certificato di proprietà dell'auto non scade

L'iscrizione nel pubblico registro automobilistico p.r.a. del trasferimento di proprietà di un'autovettura, pur essendo volto a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume altresì, valore di prova presuntiva in ordine all'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo.

Ribadendo questo principio, già affermato in precedenza Cass. n. 9134/2010 e Cass. n. 24681/2014 la Terza Sezione nella sentenza n. 11124 depositata il 28 maggio 2015 ha cassato la sentenza del Tribunale, quale giudice di secondo grado. La vicenda. Sia il giudice di primo grado Giudice di pace che il giudice d'appello Tribunale avevano rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai due comproprietari dell'auto, per i danni subiti in un sinistro. Il giudice di pace aveva infatti ritenuto che i danneggiati non avessero fornito la prova di essere proprietari dell'auto. La decisione, confermata nel giudizio d'appello, si fondava sull'assunto che il certificato di proprietà prodotto in giudizio era anteriore di 5 anni alla data del sinistro e che avrebbero dovuto i danneggiati dare la prova negativa di eventuali trasferimenti successivi. Si giungeva quindi inevitabilmente di fronte alla Cassazione, cui è toccato il compito di porre rimedio a due sentenze onestamente abbastanza incomprensibili nel proprio iter logico. Il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà. La Terza Sezione anzitutto ricorda come accanto alla funzione primaria dell'iscrizione nel p.r.a. dei trasferimenti di proprietà, ovvero dirimere gli eventuali conflitti tra pretesi proprietari, tale iscrizione abbia anche quella, di valore presuntiva, in ordine all'individuazione del soggetto proprietario del veicolo. Da ciò ne deriva la conseguenza che non sia come preteso dai giudici del merito, sic! colui che risulti proprietario a dover fornire la prova negativa di assenza di trasferimenti successivi rispetto alla data della carta di circolazione. Sarà invece, secondo i principi generali in tema di prova, colui che contesta il diritto di proprietà a essere onerato del relativo onere di prova. Facendo infatti riferimento al diritto di proprietà sulla cosa mobile in generale, la Terza Sezione afferma come costituisca regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto che, in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria”. A questo punto, resta solo da capire come ben due successivi giudicanti abbiano potuto capovolgere in maniera così abnorme un principio generale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 marzo – 28 maggio 2015, n. 11124 Presidente Segreto – Relatore D’Amico Svolgimento del processo G.L. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pozzuoli la Fondiaria - Sai Assicurazioni, nella qualità di assicuratrice per la r.c.a. del veicolo Volkswagen Polo, nonché G.L.V. e L.V., nella qualità di proprietari di detto veicolo, onde sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro automobilistico verificatosi il 2 dicembre 2005, allorquando la sua vettura Peugeot venne danneggiata dall'auto di parte convenuta mentre quest'ultima usciva dal parcheggio. Nessuno dei convenuti si costituì. Il Giudice di Pace rigettò la domanda attrice ritenendo che il danneggiato non aveva fornito la prova di essere proprietario del veicolo al momento dell'incidente. La relativa sentenza fu appellata da G.L Nel giudizio d'appello si costituì la Fondiaria Sai con procura in calce alla copia dell'atto di citazione in primo grado. Il Tribunale rigettò l'appello confermando la sentenza del Giudice di Pace. Propone ricorso per cassazione G.L. con tre motivi. Gli intimati non svolgono attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 115, 116 e 166 c.p.c. - nullità, inesistenza ed inefficacia della procura - omessa motivazione ex art. 360, n. 3, c.p.c Assume il ricorrente che il giudice d'appello ha erroneamente dato per scontato che la Fondiaria Sai si era costituita nel giudizio di primo grado, in virtù di procura conferita in calce all'atto di citazione introduttivo di tale giudizio dalla comparsa di costituzione della Fondiaria Sai, relativa al giudizio d'appello, non si evince che sia stata prodotta la suddetta copia della citazione del giudizio di primo grado. Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che il giudice del gravame avrebbe dovuto dichiarare l'inesistenza della procura conferita alla Fondiaria Sai in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. In altri termini, erroneamente la sentenza impugnata avrebbe dichiarato che la Fondiaria era costituita in appello con atto di procura rilasciata in calce all'atto di citazione di I grado ciò perché la Fondiara era rimasta contumace in primo grado ed in appello non avrebbe prodotto tale citazione di primo grado. Il motivo è inammissibile perché fa valere un travisamento del fatto che integra un vizio revocatorio. Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. Cass. 10 marzo 2006, n. 5251 Cass. 30 gennaio 2003, n. 1512 Cass. 27 gennaio 2003, n. 1202 Cass., 27 gennaio 2003, n. 1143 . Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto - artt. 1376, 1470, 1477, 2683, 2684, 2697, 2727, 2729 c.c. e art. 6 RDL n. 436/1927, convertito in legge n. 510/1928 - omessa ed insufficiente motivazione, - artt. 115, 116, 118 disp. att. cpc - art. 360 n. 3 e 5 cpc. Sostiene il ricorrente che il giudice d'appello, per rigettare il gravame, ha affermato che la sentenza di primo grado ha correttamente concluso che il danneggiato non fosse proprietario del veicolo al momento dell'incidente. Per giustificare tale assunto il giudice ha affermato che il sinistro è avvenuto nel 2005 mentre il certificato è del 2000. Ad avviso del ricorrente nessuna norma di legge pone l'obbligo di aggiornare e rinnovare l'intestazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà. Secondo il ricorrente il giudice d'appello ha omesso di considerare 1 che la carta di circolazione e il certificato di proprietà hanno valore presuntivo circa la proprietà del mezzo 2 che la teste Anna Luongo aveva riferito che l'auto era di proprietà del fratello 3 che il modello di denuncia del sinistro era stato sottoscritto da entrambi i conducenti 4 che la Fondiaria Sai non aveva mai contestato la sua legittimazione attiva. Il motivo è fondato. Va anzitutto rilevato che dalle certificazioni prodotte, carta di circolazione e certificato di proprietà, risulta che l'auto fu immatricolata nel 2000 e risulta di proprietà dell'attore. Ciò integra presunzione di proprietà a favore del soggetto che risulta da tali certificati come proprietario, con la conseguenza che è il soggetto che contesta ciò a dover fornire la prova contraria. L'iscrizione nel pubblico registro automobilistico p.r.a. del trasferimento di proprietà di un'autovettura, prevista dall'art. 6 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, pur essendo volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume, altresì, valore di prova presuntiva in ordine all'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo Cass., 20 aprile 2010, n. 9314 Cass., 19 novembre 2014, n. 24681 . Ciò in quanto, in tema di diritto di proprietà sulla cosa costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria Cass., 11 aprile 2008, n. 9681 . Risulta evidente che all'esposto principio in tema di onere probatorio il Giudice di Pace non si sia attenuto in quanto ha affermato che dovesse essere l'istante a dare anche la prova negativa di trasferimenti successivi alla certificazione del 2000. Con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto - omessa ed insufficiente motivazione - artt. 115, 116, 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. - art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Sostiene il ricorrente che il giudice d'appello ha omesso di valutare il modello di denuncia dal quale si poteva dedurre la prova della sua proprietà del veicolo e la mancata contestazione della proprietà da parte della Fondiaria Sai. La trattazione del terzo motivo è assorbita a seguito dell'accoglimento del secondo motivo. In conclusione, deve essere dichiarato inammissibile il primo motivo, accolto il secondo, assorbito il terzo. L'impugnata sentenza deve essere cassata e rinviata al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale Napoli in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.