La polizza rca copre anche le operazioni di carico e scarico

Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato nell'art. 2054 c.c. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade.

Così le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell'importante sentenza n. 8620/15, depositata il 29 aprile. La vicenda. Sinteticamente, per quel che qui rileva, gli eredi del lavoratore che aveva perso la vita a causa dell'errata manovra del braccio meccanico dell'autogru avevano richiesto il risarcimento del danno anche all'assicurazione di rca dell'autogru. Dopo i due gradi di merito la compagnia assicurativa porta la questione all'attenzione della Cassazione, ritenendo che nel caso di specie non fosse operante la polizza di rca, non trattandosi di circolazione” del veicolo. Assegnato inizialmente alla Terza Sezione, il procedimento è stato poi rimesso alle Sezioni Unite affinché chiarissero il concetto di circolazione ai fini dell'applicabilità delle norme sull'assicurazione obbligatoria. Il concetto di circolazione. Le Sezioni Unite non si lasciano scappare l'occasione di fare chiarezza sul concetto di circolazione” ai fini dell'assicurazione obbligatoria di cui all'attuale art. 122 d.lgs. n. 209/2005, dato atto che nell'ordinanza di rimessione erano stati individuati due orientamenti, ovvero 1 quello che equiparando il rischio statico a quello dinamico ritiene operativa la polizza rca anche nell'ipotesi di sosta in questo senso Cass. n. 2302/2004, n. 14498/2004, n. 8305/2008 e n. 316/2009 2 quello che invece ritiene decisive le particolari funzioni esplicate dal veicolo al momento dell'evento così Cass. n. 5398/2013 . Nel proprio iter argomentativo, anzitutto la Suprema Corte ricorda come è oramai pacifico che costituisca momento afferente alla circolazione quello della movimentazione degli sportelli a veicolo fermo e, in generale, qualsiasi attività prodromica alla messa in marcia e circolazione, potendo il fatto colposo del terzo ad esempio del trasportato che apra lo sportello concorrere ex art. 2055 c.c. con la responsabilità del proprietario/conducente, ma non valendo a interrompere il nesso di causa. Viene inoltre specificato che la nozione tecnico giuridica di circolazione stradale, quale assunta dall'art. 2054 cod. civ. ha una connotazione diversa e più ampia rispetto a quella che il termine 'circolazione' assume nel linguaggio comune dovendo il concetto di 'circolazione stradale' comprendere anche la 'circolazione statica' e, cioè, anche i momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti un'utilizzazione della strada al pari del transito . La circolazione dei veicoli di cui all'art. 2054 c.c. , proseguono gli Ermellini, costituisce una species del genus attività pericolose disciplinate nel precedente art. 2050 c.c. d'altra parte, mentre ai fini civilistici per veicolo” può intendersi ogni strumento idoneo a trasportare persone/cose circolando senza guida di rotaie, potendo essere a trazione meccanica, umana o animale, per la normativa rca deve trattarsi di un veicolo a motore in ipotesi, anche non funzionante o, occasionalmente, spinto . In quest'ultima categoria deve quindi essere compresa l'autogru, mentre solo un mezzo stabilmente impossibilito a muoversi non rientrerebbe nella definizione. Dalle osservazioni che a le funzioni di carico/scarico sono fasi prodromiche all'avvio nel flusso della circolazione del veicolo così come qualsiasi atto di movimentazione ad esempio l'apertura/chiusura degli sportelli e b che l'art. 122 d.lgs. n. 209/2005 ovvero il vecchio” art. 1 l. n. 990/1969 nell'individuare l'oggetto dell'assicurazione per la rca pone in correlazione l'obbligo assicurativo all'essere stato il veicolo posto in circolazione su strade pubbliche o su aree a questa equiparate senza però prevedere che il veicolo debba essere utilizzato esclusivamente per la circolazione scaturisce la conseguente affermazione che sia un errore distinguere le operazioni di carico/scarico effettuate con il braccio della gru dalla circolazione della stessa. Di più, viene affermato espressamente il principio per cui è indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo, purché rientri tra gli usi normali”.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 24 febbraio – 29 aprile 2015, n. 8620 Presidente Rovelli – Relatore Ambrosio