Condanna penale per danni all’ambiente, il danno può essere chiesto entro 10 anni

Nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ai sensi dell’art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, in quanto la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell’attitudine all’esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l’accertamento dell’obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6901/15, depositata il 7 aprile. Il caso. Il Ministero dell’Ambiente conveniva in giudizio il fallimento di una società e due soggetti privati chiedendo la condanna al pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese di messa in sicurezza, rimozione, trasporto e smaltimento di materiali inquinanti, oltre al danno per non aver potuto attingere alle falde freatiche, a seguito di comportamenti imputabili ai convenuti. Il tribunale di Rovigo respingeva tutte le eccezioni preliminari. La Corte d’appello di Venezia dichiarava inammissibile la domanda nei confronti del fallimento, in quanto non proposta ai sensi dell’art. 92 l.f., respingeva l’appello incidentale di un convenuto privato e respingeva ogni domanda nei confronti degli eredi dell’altro, nel frattempo deceduto, poiché questi avevano rinunciato all’eredità. Il convenuto soccombente ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 18 l. n. 349/1986 istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale , in quanto la domanda di rimborso delle spese per la rimessione in pristino e la bonifica dei terreni inquinati è una domanda diversa ed autonoma rispetto a quella che ha ad oggetto il risarcimento del danno ambientale. Erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che anche per il rimborso delle spese il termine doveva farsi decorrere dall’ottobre 1994, data del passaggio in giudicato della sentenza penale di appello che aveva condannato per danno ambientale, senza disporre in ordine al rimborso delle spese di ripristino. Il termine decennale era ampiamente decorso infatti, le spese di bonifica risalivano al 1988 e la domanda giudiziale era stata proposta nel 2002. Inoltre, deduceva che il diritto al risarcimento del danno ambientale è soggetto al termine di prescrizione di 5 anni, per cui, pur calcolando la decorrenza del termine dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale, la domanda doveva essere dichiarata tardiva, essendo stata proposta più di 5 anni dopo l’ottobre 1994. Stessa disciplina. La Corte di Cassazione nega la possibilità che al medesimo illecito dovrebbero essere applicati termini di prescrizione diversi in relazione alla natura dei danni che ne sono conseguiti il termine di prescrizione si riferisce solo alla fattispecie illecita, non ai relativi effetti. Una volta accertato l’illecito, sia le spese di ripristino del bene danneggiato, sia i danni conseguenti al deprezzamento, o all’impossibilità di utilizzazione o di commercializzazione del bene stesso, nonché ogni altra conseguenza dannosa, costituiscono voci risarcitorie suscettibili di essere fatte valere in giudizio e soggette alla medesima disciplina dei termini di prescrizione. L’art. 18 l. n. 349/1986 sancisce l’obbligo di chi arrechi danni all’ambiente di provvedere al risarcimento dei danni, che il giudice deve quantificare anche in via equitativa, menzionando tra le voci di danno il costo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi. Queste disposizioni sono in conformità ai principi generali in tema di responsabilità civile, per cui il responsabile dell’illecito è tenuto a risarcire tutti i danni arrecati, il che nella specie significa tramite il ripristino del bene nello status quo ante , tramite unica azione, soggetta al medesimo termine di prescrizione. Condanna generica in sede penale. Inoltre, i giudici di legittimità si esprimono a favore dell’applicabilità del termine decennale di prescrizione anche all’illecito civile, qualora sia stata emessa in sede penale una condanna anche solo generica del responsabile al risarcimento dei danni. L’azione volta alla quantificazione del danno è quindi soggetta al termine decennale di prescrizione, ai sensi dell’art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, in quanto la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell’attitudine all’esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l’accertamento dell’obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum . Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 dicembre 2014 – 7 aprile 2015, n. 6901 Presidente Petti – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2002 il Ministero dell'Ambiente ha convenuto davanti al Tribunale di Rovigo il Fallimento della s.r.l. Intermedi Chimici Sintetici ICS , Gh.Da. e S.M. , chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 462.949,83, oltre rivalutazione e interessi a decorrere dal 1988, in rimborso delle spese di messa in sicurezza, rimozione, trasporto e smaltimento di materiali inquinanti, oltre al danno per non avere potuto attingere alle falde freatiche, a seguito di comportamenti imputabili ai convenuti. Questi hanno resistito, sollevando varie eccezioni di rito e di merito, fra cui l'eccezione di prescrizione. Con sentenza non definitiva 10 luglio 2003 il Tribunale ha respinto tutte le eccezioni preliminari. Proposto appello principale dal Fallimento, a cui ha resistito il Ministero, e appello incidentale dal Gh. e dal S. , il processo è stato interrotto per la morte del G. e riassunto nei confronti degli eredi di lui. Con sentenza 10 marzo - 18 aprile 2011 n. 970 la Corte di appello di Venezia ha accolto l'appello principale del Fallimento, dichiarando inammissibile la domanda del Ministero, perché non proposta ai sensi degli art. 92 ss. l. fall. ha respinto l'appello incidentale del S. ed ha respinto ogni domanda nei confronti degli eredi Gh. , per avere essi rinunciato all'eredità. Con atto notificato a mezzo posta il 15 luglio 2011 il S. propone tre motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria. Gli intimati non hanno depositato difese. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 18 legge n. 349 del 1986, sul rilievo che la domanda di rimborso delle spese per la rimessione in pristino e la bonifica dei terreni inquinati è domanda diversa ed autonoma rispetto a quella avente ad oggetto il risarcimento del danno ambientale. Assume che l'obbligo di rimborso dei costi è regolato dall'ottavo comma dell'art. 18 legge cit., il cui primo comma dispone il risarcimento del danno ambientale, e che nella specie la domanda è stata proposta oltre dieci anni dopo l'evento che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che anche per il rimborso delle spese il termine debba farsi decorrere dal 25 ottobre 1994, data del passaggio in giudicato della sentenza penale di appello che ha emesso condanna per danno ambientale, senza disporre in ordine al rimborso delle spese di ripristino, e che il termine decennale sia ampiamente decorso, in quanto le spese di bonifica risalgono al 1987-88 e la domanda giudiziale è stata proposta nel 2002. 2.- Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 2947 e 2953 cod. civ., sul rilievo che il diritto al risarcimento del danno ambientale è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni e che pertanto, pur calcolando la decorrenza del termine dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale, la domanda va dichiarata tardiva, perché proposta oltre il quinquennio dal 25 ottobre 1994. 3.- I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perché connessi, non sono fondati. 3.1.- Va disatteso il principio per cui al medesimo illecito dovrebbero essere applicati termini di prescrizione diversi in relazione alla natura dei danni che ne sono conseguiti. Il termine di prescrizione si riferisce alla fattispecie illecita, non ai relativi effetti, che possono essere i più disparati. Una volta accertato l'illecito, sia le spese di ripristino del bene danneggiato, sia i danni conseguenti al deprezzamento, o all'impossibilità di utilizzazione o di commercializzazione del bene stesso, sia ogni altra conseguenza dannosa, costituiscono voci risarcitorie suscettibili di essere fatte valere in giudizio e soggette alla medesima disciplina, soprattutto per quanto concerne i termini di prescrizione. L'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 in tema di Ministero dell'ambiente e di disciplina dei danni ambientali non dispone alcunché di diverso dai principi di cui sopra. Sancisce espressamente, per contro, l'obbligo di chi arrechi danni all'ambiente di provvedere al risarcimento dei danni 1 comma , che il giudice deve quantificare anche in via equitativa, menzionando espressamente fra le voci di danno il costo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi 6 e 8 comma , in piena conformità con i principi generali in tema di responsabilità civile, per cui il responsabile dell'illecito è tenuto a risarcire tutti i danni arrecati, sia per equivalente in denaro, in base ai principi di cui agli art. 2056, 1223, 1226 e seg. cod. civ., sia anche in forma specifica art. 2058 cod. civ. , il che nella specie significa tramite il ripristino del bene nello status quo ante, tramite unica azione, soggetta al medesimo termine di prescrizione. 3.2.- Quanto al secondo motivo va condivisa l'opinione della Corte di appello circa l'applicabilità anche all'illecito civile del termine decennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., qualora sia stata emessa in sede penale condanna anche solo generica del responsabile al risarcimento dei danni Nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 cod. civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, in quanto la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum Cass. civ. Sez. 3, 23 maggio 2003 n. 8154 Conf. Cass. civ. Sez. 3, 19 febbraio 2009 n. 4054 e 18 aprile 2012 n. 6070 . 4.- Infondato è anche il terzo motivo, che lamenta violazione della tariffa professionale forense sul rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente commisurato la liquidazione di diritti ed onorari al valore della domanda risarcitoria, senza tenere conto del fatto che l'impugnazione è stata rivolta contro una sentenza non definitiva, donde il minor valore della questione controversa. Il valore della causa relativa all'astratta sussistenza del diritto al risarcimento dei danni va individuato con riferimento all'importanza delle questioni trattate, che nella specie hanno avuto oggetto più ampio della mera quantificazione dei danni, e deve avere comunque riferimento all'entità della somma richiesta in pagamento. 5.- Il ricorso deve essere respinto. 6.- Non vi è luogo a condanna alle spese. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso.