Malattia genetica per la neonata: colpevoli struttura sanitaria e medico per l’errore diagnostico

Shock terribile per i due genitori, che passano dalla felicità al dramma, a poche ore dalla nascita della loro bimba. Quest’ultima dovrà convivere per sempre con una malattia terribile, che arresta la crescita e riduce le aspettative di vita. Evidenti le responsabilità dell’ospedale e della ginecologa per l’errore diagnostico compiuto durante la gravidanza.

Notizia shock per i due genitori la loro piccola bimba, nata da pochissime ore, è affetta da una terribile malattia – ereditaria, per giunta – che arresta la crescita e riduce le aspettative di vita”. A rendere ancora peggiore, se possibile, la situazione, poi, il fatto che, all’inizio della gravidanza, con un esame ad hoc , sia stata esclusa la possibilità di tale malattia genetica. Evidente la responsabilità dell’ospedale che ha accolto la donna, e della ginecologa che l’ha seguita nei nove mesi. Consequenziale il corposo risarcimento a favore dei due genitori Corte di Cassazione, sentenza n. 6440, terza sezione civile, depositata il 31 marzo . Diagnosi. Punto di svolta, nella vicenda giudiziaria, è la decisione della Corte d’appello di disporre una nuova consulenza medico-legale . Tale passaggio si rivela fondamentale alla luce dei dati rilevati dal consulente, difatti, viene ritenuta assolutamente legittima la richiesta di risarcimento avanzata da una mamma e da un papà per le condizioni fisiche precarie – eufemismo – della loro bambina, nata con una grave malattia genetica non diagnosticata, nonostante esami ad hoc , durante la gravidanza. Per i giudici di secondo grado, in sostanza, è evidente la responsabilità della struttura sanitaria e del medico – una ginecologa –. Conseguenza logica è il risarcimento dei danni lamentati dai due genitori in cifre, quasi 105 mila euro alla donna e quasi 15 mila euro all’uomo. Risarcimento. E ora la visione adottata in Appello è condivisa anche dai giudici della Cassazione, i quali ritengono evidente la lesione del diritto inviolabile della neonata alla salute . Allo stesso tempo, è lapalissiano il nesso di causalità con la condotta della struttura sanitaria e del medico . Due, in sostanza, sono i punti decisivi per l’ accertamento delle responsabilità da inadempimento della prestazione medica di garanzia primo, l’ errore diagnostico, compiuto in sede di analisi microscopica su cellule fetali e materne secondo, il dato temporale, poiché la villocentesi è stata praticata sulla donna a fine maggio, mentre l’esito dell’esame del laboratorio venne comunicato solo un mese dopo , quando la donna aveva superato il novantesimo giorno di gravidanza , con conseguente lesione, in capo alla madre, del diritto di autodeterminazione in ordine alla decisione di optare per l’aborto. Non discutibile, quindi, la responsabilità della struttura sanitaria e del medico . E ferma, in via definitiva, anche la determinazione della misura dei danni , alla luce del 30 per cento della invalidità permanente che ha colpito la bambina.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1 dicembre 2014 – 31 marzo 2015, n. 6440 Presidente/Relatore Petti Svolgimento del processo 1.Il tribunale di Genova, con sentenza del 25 giugno 2003, ha respinto le domande risarcitorie proposte da C.T. e Amelio C., in relazione alla nascita, il 9 novembre 1991, di V., affetta da mucolipidosi di tipo DUE, malattia ereditaria che arresta la crescita e riduce le aspettative di vita per la neonata, nei confronti della struttura sanitaria GASLINI di GENOVA e della dottoressa R.G., ginecologa. Il Tribunale rigettava le domande rilevando il difetto di prova del nesso causale tra la evento e la errata diagnosi,che aveva escluso la presenza di tale malattia generica, considerando anche il tempo utile entro il quale poteva esercitarsi il diritto di interrompere le gravidanza. 2.Contro la decisione proponevano appello i coniugi C. deducendo tre censure, resistevano le controparti chiedendo il rigetto del gravame. La Corte disponeva nuova consulenza medico legale. Con sentenza del 27 gennaio 2011 non notificata la Corte, che aveva disposto nuova consulenza medico legale, accoglieva il gravame e condannava l'istituto e la ginecologa al risarcimento dei danni, che liquidava in favore di C.T. in euro 104.450,40 oltre rivalutazione e interessi ed in favore di Amelio C. in euro 14.941,90 oltre rivalutazione e interessi, le spese dei due gradi e di consulenza tecnica erano poste a carico dei soccombenti. 3.Contro la decisione ricorrono l'ISTITUTO GASLINI deducendo cinque motivi di ricorso illustrati da memoria, resistono i C. deducendo inammissibilità e infondatezza. Motivi della decisione 4.Il ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi ed a seguire la confutazione in diritto. 4.1. Sintesi dei motivi del ricorso. Nel primo motivo si deduce error in iudicando e in procedendo in relazione agli articolo 112 e 115 c.p.c. e 2967 c.c. e la nullità del giudizio di appello e della sentenza per violazione dell'articolo lll Cost. e del contraddittorio. La tesi è che la corte di appello,avvalendosi di una sentenza solo in parte percipiente e per altra parte deducente, e senza e, tener conto della rinuncia alla prova orale, si= pervenutk alla riforma della decisione del tribunale, violando le regole del giusto processo e del contraddittorio effettivamente svoltosi,così comprimendo i diritti di difesa dello ente ospedaliero. Nel secondo motivo si deduce cumulativamente l'error in iudicando in procedendo per violazione degli articolo 342 e 112 c.p.c. ed il vizio della motivazione sul rilievo che l'appello andava dichiarato inammissibile per la genericità delle censure dedotte. Nel terzo motivo si deduce error in iudicando, con riferimento alle norme della causalità penale ed agli articolo 1226,1227,1294 c.c. per la mancata rilevanza del concorso di cause nella determinazione del danno, e quindi anche il vizio della motivazione in tema di concorso di caso fortuito o naturale e causa umana, e per avere identificato un fattore umano con un fattore naturale. Nel quarto motivo si deduce ancora cumulativamente error in iudicando, in procedendo e vizio della motivazione, per la violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato avendo la CORTE accolto una domanda giudiziale in realtà non proposta, con una valutazione illogica della consulenza tecnica. Nel quinto motivo si deduce infine error in iudicando e in procedendo sempre in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in accoglimento di una domanda giudiziale mai proposta e di istanze istruttorie mai proposte, liquidando il danno non patrimoniale esistenziale. La memoria è in replica ad alcune censure proposte nel controricorso, ma nulla aggiunge alle censure esposte. 4.2. Confutazione In Diritto. Il primo,il secondo motivo,possono essere esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili in quanto denunciano errori in procedendo inesistenti, avendo il giudice dell'appello, in relazione al devolutum ed alla specificità delle censure, riesaminato analiticamente e nel contraddittorio tra le parti, le vicende da cui derivano da un lato le pretese risarcitorie per la lesione del diritto inviolabile della salute della neonata e d'altro lato le ampie e accurate difese sul nesso di causalità e sul concorso delle cause,sollevate dalla struttura sanitaria e dal medico. Il processo si è dunque svolto nel rispetto delle regole del giusto processo e secondo il principio della disponibilità delle prove e del riesame completo del merito compiuto dai giudici di appello. Il terzo ed il quarto motivo vengono in esame congiunto in quanto attengono sostanzialmente alla ricostruzione del fatto illecito dannoso e del nesso di causalità, fatto illecito che si innesta nell'inquadramento contrattualistico del contatto sociale secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte. ORBENE le censure formulate nei motivi sintetizzati non non colgono le chiare argomentazioni svolte dal giudice di appello che utilizza le informazioni e gli accertamenti peritali, rilevando due punti decisivi ai fini dello accertamento delle responsabilità da inadempimento della prestazione medica di garanzia, come si legge a pag 25 e seguenti della ampia motivazione. Il primo punto attiene all'errore diagnostico compiuto in sede di analisi microscopica attraverso la separazione, con operazione manuale,delle cellule fetali da quelle materne, con la necessità di un successivo controllo microscopico. Il secondo punto attiene al fatto che la villocentesi, raccomandata con il referto del 22 maggio 1991 è stata praticata alla T. in data 22 maggio 1991, mentre l'esito dell'esame del laboratorio venne comunicato solo il 20 giugno 1991 ossia un mese dopo la esecuzione del prelievo, allorquando la gestante aveva superato il NOVANTESIMO giorno di gravidanza, con conseguente lesione in capo della madre del diritto di autodeterminazione in ordine alla decisione di interrompere la aravidanza. diritto che attiene anche al cd consenso informato, che viene ad essere invece ulteriormente inadempiuto. La causalità deterministica di cui si discute, attiene dunque ad un doppio inadempimento consequenziale alla prestazione di garanzia per la salute della madre e del nascituro, e la responsabilità e la determinazione del danno biologico risarcibile, non può essere inficiata o ridotta dalla cd.teoria del danno differenziale, in quanto la invalidità permanente attuale riguarda un soggetto già geneticamente neonato. Tale preesistenza aggrava gli effetti dello inadempimento, proprio perché tale soggetto, incolpevole, non concorre alla produzione dello evento di danno, anzi la sua permanente invalidazione determina nel tempo sofferenze gravissime e progressive,al punto che solo la mancata ulteriore impugnazione delle parti lese preclude a questa CORTE di considerare la ulteriore integrazione del ristoro integrale. RESTA pertanto ferma, e correttamente motivata, la determinazione della misura dei danni compiuta dal giudici sulla base del 30 per cento della invalidità permanente, e la commisurazione del danno in base alle tabelle milanesi, con il calcolo degli interessi e della rivalutazione. Nel quinto motivo motivo, cumulativo, la inammissibilità deriva dal cumulo delle censure, tra di loro indistricabili, che non consentono alla CORTE di legittimità di scinderle e di specificarle, non essendo consentito alla CORTE, per la suafunzione di ` imparziale, di integrare i motivi del ricorrente. AL RIGETTO dei predetti motivi per infondatezza e degli altri per inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. RIGETTA il ricorso e condanna i ricorrenti ISTITUTO GIANNINA GASLINI e Rossana G. in solido a rifondere ai resistenti C.T. C. ed A.C. le spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 12.200 di cui euro 200 per spese.