Anche la ASL è responsabile per il comportamento negligente del medico di base

Non può che ribadirsi che il medico generico o di base convenzionato, nello svolgimento della propria attività professionale, adempie una obbligazione della ASL nei confronti degli assistiti/utenti del S.S.N. e la adempie per conto e nell'interesse di quella.

Lo ha stabilito la Terza Sezione della Cassazione Civile nella sentenza n. 6243, depositata il 27 marzo 2015. La vicenda. Nel dicembre 1997 il medico di base, allertato dalla moglie di un proprio” assistito che lo stesso presentava sintomi di ischemia cerebrale, interveniva con estremo ritardo e, non rendendosi conto elle effettive gravi condizioni del paziente, ne ometteva l'ospedalizzazione urgente, causandone la paralisi permanente di parte del corpo. Nel giudizio di merito conseguente, il Tribunale condannava in solido il medico e la ASL di appartenenza a risarcire il danno, motivando che un tempestivo trattamento farmacologico avrebbe avuto effetti contenitivi del danno. La Corte d'Appello, invece, accoglieva l'impugnazione proposta dalla ASL rigettando la domanda risarcitoria proposta nei confronti di questa, escludendo qualsiasi responsabilità della ASL a motivo del fatto che non vi sarebbe alcun contatto tra paziente e ASL stessa. Sul ricorso proposto dagli eredi del paziente, a 17 anni di distanza dal fatto sic! la Corte di Cassazione pone la parola fine” alla vicenda. Il medico di base adempie un'obbligazione della ASL. La Terza Sezione accoglie il ricorso e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di merito, decide la causa. Ricordano gli Ermellini che l'assistenza medico-generica è stata assegnata dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario nazionale L. n. 833/1978 alle Unità sanitarie locali ora Aziende sanitarie locali, ex art. 3 d.lgs. n. 502/92 che devono provvedere ad erogare tale assistenza, che costituisce un diritto del cittadino, o tramite proprio personale dipendente o tramite personale convenzionato. In quest'ultimo caso è l'utente a scegliere il medico, con atto destinato a produrre effetti nei confronti della A.S.L., medico che è tenuto a prestare la predetta assistenza, in quanto convenzionato con la A.S.L., fatta salva l'ipotesi del venir meno del rapporto per scelta dell'utente che non deve essere motivata o per scelta del medico che invece deve essere motivata . Insomma, l'assistenza medico-generica è prestazione curativa che l'utente del S.S.N. ha diritto di ricevere secondo il livello stabilito dal piano sanitario nazionale e, in questi termini, l'ASL ha l'obbligo di erogare . Pertanto, a carico della A.S.L. è configurabile una obbligazione ex lege art. 1173 c.c. atto e fatto idoneo a produrle” di prestare l'assistenza medico-generica all'utente del S.S.N., obbligazione che può venire adempiuta, alternativamente, con personale medico dipendente ovvero con personale medico convenzionato per pacifica giurisprudenza definito parasubordinato” in ogni caso a tale obbligazione si applicheranno gli articoli 1218 e seguenti del codice civile, a nulla rilevando la natura giuridica di dipendenza piuttosto che di parasubordinazione del rapporto che lega il medico alla ASL. Il medico convenzionato adempie una obbligazione propria della A.S.L. nei confronti degli utenti del S.S.N., e la adempie per conto e nell'interesse della ASL stessa quale conseguenza, evidentemente, la A.S.L. è responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stesa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 gennaio – 27 marzo 2015, numero 6243 Presidente Segreto – Relatore Vincenti