Falsi invalidi, medico nel mirino. Eccessiva, però, la vignetta satirica a corredo del pezzo giornalistico…

Vittoria definitiva per il professionista riconosciuti i danni morali da lui lamentati, danni che dovranno essere risarciti da giornalista, direttore e società editrice con una somma di 15mila euro. Irrilevante il richiamo al diritto di satira, anche, anzi soprattutto, perché ci si è trovati di fronte alla riproduzione, attendibile almeno in apparenza, di un fatto di cronaca.

Clamorosa denuncia – siamo a maggio del 1997 – sulle indennità riconosciute in Campania a numerosi falsi invalidi. Piatto ricchissimo, ovviamente, per i giornalisti E a finire nel mirino sono soprattutto i medici che, secondo l’accusa, hanno ‘armeggiato’ per quelle indennità. Eccessiva, però, la cassa di risonanza proposta da un quotidiano napoletano, non limitatosi a fornire un resoconto della vicenda, ma arrivato ad additare, con tanto di fotografia e di vignetta satirica, uno dei medici finiti nell’occhio del ciclone. Condotta, quella adottata dal giornale, valutata come abnorme, e poco ortodossa anche sul fronte della satira ciò dà il ‘la’ a un adeguato risarcimento a favore del medico Cassazione, sentenza n. 5851, Terza Sezione Civile, depositata oggi . Vignetta. Materiale cartaceo scottante riferimento, in particolare, a un articolo, intitolato Truffe e bugie per falsi invalidi duri di orecchie” , pubblicato da un quotidiano napoletano. Ma vero pomo della discordia sono la fotografia del medico finito sotto accusa per le indennità riconosciute ad alcuni falsi invalidi e, a corredo, un disegno umoristico in cui un personaggio accostava l’orecchio ad un corno acustico simile ad una cornucopia tracimante banconote . Per completare il quadro, peraltro, nel corpo dell’articolo il medico era ‘gratificato’ dell’epiteto di somaro Davvero troppo, riconoscono i giudici d’Appello, smentendo quelli di primo grado e condannando giornalista, direttore e società editrice a risarcire i danni morali , lamentati dal medico, con una somma di 15mila euro. Risarcimento. Evidente, quindi, la diffamazione compiuta dal quotidiano napoletano, almeno alla luce di quanto deciso in secondo grado. E ora questa visione viene cristallizzata e ritenuta corretta dai giudici della Cassazione, nonostante le obiezioni proposte dalla giornalista. Irrilevante il richiamo difensivo al cosiddetto ‘diritto di satira’, perché anche su questo fronte, quando ci si trova a trattare, come in questo caso, la riproduzione apparentemente attendibile di un fatto di cronaca , il ricorso alla satira deve essere valutato secondo il criterio della continenza delle espressioni e delle immagini e delle vignette e delle foto utilizzate . E proprio come in questa vicenda, sanciscono i giudici, nessuna scriminante è possibile riconoscere allorché la satira diventa forma pura di dileggio, disprezzo e distruzione della dignità della persona . Tutto ciò, ovviamente, conduce alla conferma definitiva del risarcimento a favore del medico ritratto con una vignetta sulle pagine del quotidiano napoletano.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 novembre 2014 – 24 marzo 2015, numero 5851 Presidente Segreto – Relatore Petti Svolgimento del processo l. B. F., medico INAIL, proponeva appello avverso la sentenza del tribunale di NAPOLI del 30 giugno 2005, che aveva rigettato la sua domanda risarcitoria nei confronti della giornalista D.C. M. T., del direttore del ROMA G. S. e della scarl E. ROMA, per la diffamazione a mezzo stampa contenuta da un articolo intitolato TRUFFE E BIGIE PER FALSI INVALIDI DURI DI ORECCHIE pubblicato sul quotidiano il 25 maggio 1997, cui erano abbinate la fotografia del medico ed un disegno umoristico nel quale un personaggio accostava l'orecchio ad un corno acustico simile ad una cornucopia tracimante banconote. Inoltre il medico nel corpo dello articolo era gratificato dell'epiteto di somaro eccedendo il limite della continenza che anche la satira doveva rispettare. Resistevano all'appello la giornalista che proponeva appello incidentale e la SCARL E. ROMA che deduceva il difetto di legittimazione passiva e comunque la infondatezza del gravame ed il direttore responsabile S 2. La CORTE DI APPELLO di NAPOLI con sentenza del 3 novembre 2011 accoglieva per quanto di ragione l'appello principale del B. ed in riforma della sentenza di primo grado condannava in solido la giornalista, il direttore e la E. DI Roma spa a risarcire i danni morali liquidati in via equitativa in euro 15.000 ed la giornalista ed il direttore anche al pagamento della ulteriore somma di euro 1500 per sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 1948 numero 47,oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo RIGETTAVA l'appello incidentale della giornalista condannava in solido le parti convenute giornalista, direttore ed editore,a rifondere la metà delle spese di primo e di secondo grado liquidate come in dispositivo con attribuzione ai difensori antistatari. 3. CONTRO la decisione ricorre la giornalista M. T. C. deducendo unico motivo di ricorso, ricorso adesivo e ricorso incidentale è stato proposto dalla E. DEL ROMA SPA, affidato a due motivi resiste B. con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso principale. Motivi della decisione 4. I ricorsi previamente riuniti non meritano accoglimento. PER CHIAREZZA ESPOSITIVA se ne offre una sintesi illustrativa ed a seguire la confutazione in diritto. 4.1. SINTESI DEL RICORSO PRINCIPALE D.C Il ricorso propone cumulativamente l'error in iudicando riferito alla legge sulla stampa in relazione all'articolo 2043 c.c. ed al fatto reato di cui allo articolo 595 cood.penale, con specifico riferimento alla satira ed ai suoi conseguenti effetti, cui aggiunge il vizio motivazionale, per motivazione insufficiente e contraddittoria, palesemente ingiusta su punto decisivo, che nel corpo del motivo parrebbe riferito alla qualifica di somaro riferita al medico INAIL. 4.2. SINTESI DEL RICORSO INCIDENTALE DELLE E. DEL ROMA SPA. Nel primo motivo si deduce error in iudicando in relazione all'esercizio del diritto di critica alla luce dello articolo 10 della CEDU, 21 E 23 DELLA Costituzione e della legge della stampa, il tutto in relazione con gli articolo 2043 cc e 595 c.p.c. richiamando anche l'orientamento giurisprudenziale che definisce i limiti che circoscrivono l'ambito di esercizio del diritto di cronaca, secondo il principio della verità putativa, dell'interesse generale e della correttezza della narrazione. Limiti ed ambiti di esercizio che si assumono rispettati anche in relazione alla specifica violenta satira denigratoria nei confronti di un medico stimato nel suo ambito di lavoro. SEGUE LA CITAZIONE di vari precedenti giurisprudenziali. Nel secondo motivo si deduce cumulativamente una motivazione viziata per omissione, insufficienza e contraddittorietà sul rilievo della peculiarità della satira che si esprime con il paradosso e la metafora surreale, con un ingaggio essenzialmente simbolico e paradossale per cui l'unico limite esistente viene indicato nella rilevanza sociale della notizia. 5. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. I motivi vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione e risultano in parte inammissibili ed in arte infondati. INAMMISSIBILI nella parte in cui si deduce il vizio motivazionale, posto che non viene censurata puntualmente la chiara ratio decidendi espressa dalla CORTE DEL riesame del merito, allorché precisa che il diritto di satira, di rilievo costituzionale ed internazionale, costituisce una manifestazione del diritto di critica, che a sua volta è una species della libertà del pensiero, che 0 esprime il cd libero arbitrio della persona. Potrà anche giovare un excursus storico a partire dal pensiero greco e dalla nascita della commedia in GRECIA prima che in ROMA, ovvero ricorrere alla MOIRA erasmiana, che procurò al suo coltissimo autore la scomunica postuma, ma occorre considerare come, nell'attuale contesto della democrazia italiana, i cd. principi primi che regolano la libertà del pensiero derivano dal contenuto intrinseco di ogni libertà che trova nella responsabilità e nel dovere, la sua concreta ed evolutiva considerazione. Ha dunque ricordato la CORTE DI APPELLO, riferendosi a giurisprudenza consolidata, che la satira, per la sua natura di diritto soggettivo ed opinabile, è sottratta al parametro della verità, ma che soltanto i fatti così rappresentati in modo apertamente difforme alla verifica del reale sono privi della capacità offensiva, mentre la riproduzione apparentemente attendibile di un fatto di cronaca, deve essere valutata secondo il criterio della continenza delle espressioni e delle immagini e delle vignette e delle foto utilizzate. NESSUNA SCRIMINANTE è possibile riconoscere allorchè la satira diventa forma pura di dileggio, disprezzo, distruzione della dignità della persona. La ratio decidendi, espressa dalla CORTE AI FF 5 E 6 DELLA MOTIVAZIONE, costituisce l’adeguamento della ratio iuris ai principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte. DUNQUE NESSUN ERRORE DI DIRITTO risulta compiuto. Vedasi per un approfondimento la recente sentenza del. 4 settembre 2012 numero 14822 che ricorda i tre paletti del cd discrimine libertario, e che vale anche a ricordare che è riservato al giudice del merito la valutazione della congruità dei termini ritenuti diffamatori . Tale giudizio peraltro insindacabile in questa sede è avvenuto in un contesto più ampio e storicizzato, con motivazione di merito immune da vizi rilevabili in questa sede di legittimità. I RICORSI VENGONO PERTANTO RIGETTATI ed i ricorrenti condannati in solido alla rifusione delle spese in favore del B., liquidate come in dispositivo. P.Q.M. RIUNISCE i ricorsi e li rigetta e condanna in solido il ricorrente D.C. ED E. DEL ROMA SPA a rifondere le spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 3200 di cui euro 200 per onorari.