All’INAIL deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria del credito azionato in surrogazione

Il credito dell’INAIL verso il terzo autore del danno per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell’infortunato è un credito di valore e non di valuta al quale, in sede di esercizio della facoltà di surrogazione verso il terzo responsabile del fatto illecito, deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo il versamento delle somme all’infortunato, in quanto la predetta surrogazione integra un’ipotesi di successione a titolo particolare nel credito dell’assicurato verso il terzo responsabile.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5594/15 depositata il 20 marzo. Il fatto. A seguito di infortunio mortale, l’INAIL ammetteva alla tutela previdenziale i familiari della vittima, agendo poi in surrogazione nei confronti del responsabile del sinistro per ottenere la restituzione delle somme erogate. Il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda dell’Istituto che proponeva appello per il riconoscimento della rivalutazione monetaria del proprio credito, non concessa in primo grado. La Corte d’appello bolognese respingeva il gravame ritenendo che l’INAIL non avesse dimostrato il maggior valore del suo credito, in termini monetari, rispetto all’importo originario. L’Istituto impugna la sentenza di seconde cure con ricorso in Cassazione. Con l’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata viene criticata per violazione di legge per il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria del credito azionato dall’INAIL. Il credito dell’INAIL è credito di valore. I Supremi Giudici riconoscono la fondatezza della doglianza, ribadendo il principio per cui il credito dell’INAIL per il rimborso delle somme corrisposte a favore dell’assicurato verso il terzo autore del danno, è credito di valore e non di valuta, corrispondente alla passività patrimoniale subita dal medesimo Istituto proprio in ragione degli esborsi e dello stanziamento della somma da versare all’infortunato. La facoltà di surrogazione dell’assicuratore verso il terzo responsabile. Si aggiunga inoltre che, nell’assicurazione contro i danni, l’assicuratore, dopo il pagamento dell’indennizzo all’assicurato, ha la facoltà di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del danno e, ai sensi dell’art. 1916 c.c., deve essergli riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta, in quanto quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell’assicuratore verso il responsabile del danno, sulla quale non ha alcuna influenza l’avvenuto pagamento dell’indennizzo assicurativo che opera esclusivamente nel diverso ambito del rapporto assicurativo. La necessità della rivalutazione del credito dell’INAIL. In conclusione, il credito dell’INAIL, in quanto credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, con riconoscimento del maggior ammontare in termini monetari – per effetto di svalutazione monetaria o rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto – per il quale non è necessario proporre appello incidentale, potendo essere liquidato anche d’ufficio, ove ne ricorrano le condizioni. Per questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Bologna che dovrà attenersi ai principi enunciati.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 dicembre 2014 – 20 marzo 2015, n. 5594 Presidente Berruti – Relatore Spirito Svolgimento del processo L'INAIL, ammesso alla tutela previdenziale l'infortunio mortale occorso a C.B., agì in surrogazione nei confronti del proprietario, del conducente e della compa gnia assicuratrice della vettura investitrice il F., il M. e la SAI Ass.ni per ottenere il rimborso di quanto erogato in favore dei familiari della vittima. Il Tribunale di Bologna accolse la domanda e condannò i convenuti a pagare una somma di danaro in favore dell'Istituto. Quest'ultimo propose appello avverso la pri ma sentenza, nel punto in cui questa non aveva condannato i convenuti anche alla rivalutazione monetaria. La Corte di Bologna ha respinto l'appello sul presupposto che, benché si discutesse di un credito di valore, l'INAIL non aveva dimostrato il maggiore ammontare del suo credito in termi ni monetari rispetto all'importo originariamente richiesto, né che questo abbia subito un aumento per effetto della re visione della tabella di capitalizzazione delle rendite in tervenuta nel corso del giudizio . Propone ricorso per cassazione l'INAIL attraverso un solo motivo. Non si difendono gli intimati. Ha partecipato alla discussione il difensore della Fondiaria SAI Ass.ni spa. L'Istituto ha depositato memoria per l'udienza. Motivi della decisione Nell'unico motivo di ricorso l'Istituto critica la sentenza impugnata per violazione di legge, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto condannare i convenuti alla ri valutazione monetaria, siccome nella sperimentata azione di surrogazione il credito vantato ha natura di valore. Il motivo è fondato. A prescindere dall'incongruenza ai limiti dell'incomprensibilità della motivazione espressa dalla sentenza impugnata per negare il diritto dell'Istituto alla rivalutazione monetaria, la pronunzia è stata resa in vio lazione di legge. Occorre, infatti, ribadire il principio secondo cui il credito dell'Inail per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato verso il terzo autore del danno, ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo, è credito di valo re e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimo niale che l'istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi e dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortuna to tra le varie, cfr. Cass. n. 7479/0 . A ciò deve aggiungersi il correlato principio in ragione del quale nell'assicurazione contro i danni, all'assicura tore il quale, dopo avere pagato l'indennizzo all'assicura to, eserciti la facoltà di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 cod. civ. deve essere riconosciu ta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versa mento, considerato che quella surrogazione integra una suc cessione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile avente natura di credito di valore, e che su tale natura non può interferire l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, il quale opera nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta tra le va rie, cfr. Cass. n. 7817/91 . Infine, detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione defini tiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari ri spetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di sva lutazione monetaria o di rivalutazione della rendita impo sta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio Cass. n. 3704/12 . In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la senten za cassata con rinvio. Il giudice del rinvio si adeguerà ai principi sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composi zione, perché provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.