Anche nella responsabilità extracontrattuale occorre valutare gli aspetti di diligenza, prudenza e perizia

Anche ai fini della configurabilità della responsabilità extracontrattuale, la colpa si sostanzia nell'inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline, nonché nell'obiettiva violazione degli aspetti della diligenza, della prudenza e della perizia, al cui rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta anche nei rapporti della vita comune di relazione.

Lo ha stabilito la Cassazione Civile nella sentenza n. 3367, depositata il 20 febbraio 2015. Il fatto. il Tribunale di Ravenna, prima, e la Corte d'appello di Bologna, poi, avevano rigettato la domanda di risarcimento avanzata dagli eredi del lavoratore defunto in un sinistro mentre stava rimuovendo la segnaletica mobile apposta sulla semicarreggiata dell'autostrada. In particolare lo stesso, a causa di un dislivello del manto stradale, veniva sbalzato sull'asfalto dalla pedana dell'automezzo su cui stava operando rimanendo successivamente investito e trascinato da quest'ultimo, che procedeva in retromarcia. Si per giunge quindi davanti alla Terza Sezione della Cassazione Civile, che con la sentenza in commento, n. 3367 del 20 febbraio 2015, ha cassato la decisione di secondo grado rimettendo quindi alla Corte d'Appello di Milano. La diligenza è principio fondante anche la responsabilità extracontrattuale. I ricorrenti hanno lamentato il fatto che i giudici del merito abbiano erroneamente affermato l'evento come imprevedibile e inevitabile, dato che la guidatrice del mezzo da cui venne sbalzato il defunto aveva scelto di non farsi coadiuvare da personale di terra mentre effettuava la pericolosa manovra di retromarcia. Nell'accogliere il ricorso, la Terza Sezione effettua una pregevole ricostruzione dei fondamenti della responsabilità extracontrattuale, anzitutto ricordando che si tratti di ipotesi di responsabilità contrattuale che extracontrattuale la colpa si sostanzia nell'inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline, nonché nell'obiettiva violazione degli aspetti della diligenza, della prudenza e della perizia, al cui rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta anche nei rapporti della vita comune di relazione . Se deve ritenersi oramai superata se non addirittura tramontata la concezione psicologica della colpa come fondante la responsabilità civile, viene invece affermato come, a prescindere dalla natura della responsabilità, debba essere il concetto di diligenza ad assumere importanza fondamentale essa infatti vale a distinguere sia tra comportamenti negozialmente dovuti o meno sia tra comportamenti obiettivamente leciti ed illeciti . E' infatti la diligenza, quale criterio di responsabilità, a segnare il discrimine della condotta obiettivamente dovuta la cui violazione od omissione diventa fonte di responsabilità in ipotesi extracontrattuale. Per quanto riguarda il caso specifico, la Corte ricorda, per quanto concerne la manovra di retromarcia, che si tratta di una operazione assolutamente anomala che pone in essere una situazione di particolare pericolosità e che pertanto deve essere eseguita in condizioni di assoluta sicurezza, esigendo un comportamento improntato a particolare prudenza da parte del conducente, il quale è tenuto ad una condotta diligente e connotata da buona fede vieppiù accentuata in ragione della relativa particolarità stante la intrinseca maggiore difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie nonché di mantenere il dovuto completo controllo della situazione al fine di condurla a termine indenne . Dunque, da parte del conducente avrebbero dovuto adottarsi tutte le cautele idonee ad evitare di investire persone o a controllare la strada, in modo da effettuare la manovra di retromarcia in condizioni di sicurezza, se del caso anche ricorrendo all'ausilio di terzi che da terra dessero le dovute indicazioni. Il fatto che i giudici del merito abbiano invece ritenuto che l'evento si sia verificato per cause che prescindono dalla condotta del conducente è stato ritenuto erroneo dai giudici della Terza Sezione, che hanno appunto cassato la sentenza della Corte d'Appello rinviando alla Corte d'Appello di Milano.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 ottobre 2014 – 20 febbraio 2015, n. 3367 Presidente Berruti – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 15/2/2011 la Corte d'Appello di Bologna ha respinto il gravame interposto in via principale dai sigg. D.L.R. ed altri, in qualità di congiunti del defunto sig. D.L.A. nonché quali eredi del defunto sig. D.L.D. deceduto in pendenza del giudizio di appello , in relazione alla pronunzia Trib. Ravenna 2/8/2002, di rigetto della domanda proposta nei confronti della sig. M.L. , nonché delle società Agrimec. S.r.l. e Fondiaria - Sai s.p.a., di risarcimento dei danni subiti all'esito di sinistro avvenuto il OMISSIS a OMISSIS di Ravenna sull'autostrada XXX allorquando, mentre a bordo di automezzo di proprietà della datrice di lavoro società Agrimec s.r.l. - condotto dall'operatrice Martini - stava rimuovendo la segnaletica stradale mobile apposta sulla semicarreggiata per lavori ivi in precedenza effettuati, il predetto Antonio D.L. veniva sbalzato sull'asfalto dalla pedana dell'automezzo su cui stava operando, rimanendo successivamente investito e trascinato da quest'ultimo, che procedeva a marcia indietro, e dopo circa 35 ore decedeva. La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato altresì gli appelli in via incidentale interposti, in punto spese, dagli originari convenuti, nonché il gravame in via incidentale spiegato dall'Inail, volontariamente intervenuto nel giudizio di primo grado spiegando azione di rivalsa nei confronti di chi fosse risultato responsabile dell'incidente riguardo alle somme erogate a causa della morte dell'assicurato”. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. D.L.R. ed altri, quali eredi del defunto sig. D.L.D. , propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 12 motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi la M. e la società Fondiaria - Sai s.p.a Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Va anzitutto rigettata la richiesta dai ricorrenti formulata nella memoria ex art. 378 c.p.c., di rimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte. A parte il rilievo che detta istanza risulta di formulazione in effetti quantomeno perplessa , giacché dopo avere indicato a mo' di titolo B Questio iuris pregiudiziale da rimettere alle SS.UU.”, e dopo aver sostenuto essere rimasto appurato che il fatto emerge come infortunio sul luogo di lavoro”, i ricorrenti concludono affermando essere necessario che la Corte di Cassazione anziché o annullare o rimettere alle Sezioni Unite decida”, deve al riguardo osservarsi che nella specie si è formato giudicato in ordine alla competenza della corte di merito a pronunziare sulla vicenda in argomento. Ove il giudice di primo grado abbia pronunziato nel merito, affermando anche implicitamente la propria competenza, in difetto come nella specie di censura al riguardo non è allora consentito al giudice della successiva fase d'impugnazione rilevare d'ufficio l'eventuale difetto di competenza, trattandosi di questione ormai coperta da giudicato implicito. Tale principio trova sintomatica conferma, da un canto, nella circostanza che anche il difetto di giurisdizione può essere eccepito e rilevato fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito cfr., Cass., 20/11/2008, n. 27531 Cass., Sez. Un., 9/10/2008, n. 24883 Cass., Sez. Un., 28/1/2011, n. 2067 e, da ultimo, Cass., 20/3/2013, n. 6966 e, per altro verso, che il potere di controllo delle nullità non sanabili o non sanate , esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte Suprema di Cassazione, non è compatibile con il sistema delineato dall'art. 111 Cost. in tutte le ipotesi in cui la nullità sia connessa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della pronuncia sul merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello v. Cass., Sez. Un., 30/10/2008, n. 26019 . Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 45 c.p.”, in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto nel caso integrato il caso fortuito, laddove lo stesso è nel caso impostulabile ., stante l'assenza dei suoi caratteri di imprevedibilità e di inevitabilità”, giacché M.L. effettuò una manovra di retromarcia in corsia di emergenza e procedendo a velocità incongrua per cui, a causa di un dislivello del manto stradale evento comunque assai prevedibile soprattutto da parte di chi opera in autostrada , la pedana su cui si trovava trasportato il povero D.L. batté sull'asfalto provocando un violento sbalzamento del giovane a terra. Con il 4 motivo denunziano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 150 C.d.S.”, in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c Si dolgono che la corte di merito non abbia tratto la giuridica conseguenza della colposità del comportamento della guidatrice del mezzo che . avrebbe dovuto farsi coadiuvare da persona a terra per una costante e continua ispezione del tratto di strada retrostante ed antistante”, giacché regola di prudenza imponeva che la persona a terra, spesso munita di bandiera di diversi colori, facesse avanzare il mezzo solo quando fosse stato in condizione di assoluta sicurezza e con l'altra potesse segnalare l'obbligo di immediato arresto”. Con il 6 motivo denunziano violazione dell'art. 2054 c.c.”, in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c Lamentano che non si può postulare l'inesistenza, nel caso di specie, di un caso che abbia attinenza alla circolazione dei veicoli”. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti p.q.r. nei termini di seguito indicati. È rimasto nel caso accertato che, mentre lavorava sull'autostrada A 14 bis intento a rimuovere la segnaletica mobile birilli apposta sulla semicarreggiata all'esito di lavori ivi in precedenza effettuati, il sig. D.L.A. veniva sbalzato sull'asfalto dalla pedana mobile dell'automezzo, di proprietà della datrice di lavoro società Agrimec s.r.l. e condotto dalla collega sig. M.L. , che stava procedendo in retromarcia per consentirgli di effettuare la detta operazione direttamente a bordo del medesimo. La corte di appello ha al riguardo affermato che come già rilevato dal Tribunale sulla base della stessa prospettazione degli attori, appellanti in questo grado, l'azione proposta può ricondursi unicamente alla responsabilità extracontrattuale”, in quanto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado . i congiunti della vittima hanno fatto specifico riferimento alla condotta di guida negligente, imperita ed imprudente, della conducente M. , quale causa esclusiva del sinistro”. Orbene, va al riguardo anzitutto ribadito che, giusta quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare con riferimento a differenti fattispecie cfr. Cass., 27/8/2014, n. 18304 , così come in ambito contrattuale anche ai fini della configurabilità della responsabilità extracontrattuale la colpa si sostanzia nell'inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline nonché nell'obiettiva violazione degli aspetti della diligenza, della prudenza e della perizia, al cui rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta anche nei rapporti della vita comune di relazione. Ormai da tempo superata, se non addirittura tramontata, la concezione etica della responsabilità civile informata sulla concezione psicologica della colpa, propria invero del diritto penale , va affermato che, come anche in dottrina non si è mancato di porsi autorevolmente in rilievo, pure nei comuni rapporti della vita di relazione, oltre che nell'adempimento delle obbligazioni, la diligenza assume imprescindibile e decisivo rilievo, quale criterio di determinazione del modello di condotta. Essa vale allora a distinguere sia tra comportamenti negozialmente dovuti o meno sia tra comportamenti obiettivamente leciti ed illeciti. Designando lo sforzo dal soggetto dovuto per la salvaguardia dell'interesse altrui, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, in entrambe le ipotesi la diligenza si pone altresì quale criterio di responsabilità. Essa segna dunque la condotta obiettivamente dovuta, la cui violazione ridonda in termini di responsabilità civile anche extracontrattuale e obbliga al risarcimento dei danni derivanti dall'evento causalmente ascrivibile alla condotta negligente, e pertanto illecita. Con particolare riferimento all'obbligazione negoziale, si è da questa Corte posto in rilievo che la diligenza va a tale fine correlata alla qualità del soggetto, e valutata secondo criteri di normalità da apprezzarsi in relazione alle condizioni del medesimo, avuto in particolare riguardo alla relativa qualificazione. Lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede infatti la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'attività professionale espletata. Questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo, in accordo con quanto osservato anche in dottrina, che il debitore è di regola tenuto ad una normale perizia, commisurata alla natura dell'attività esercitata secondo una misura obiettiva che prescinde dalle concrete capacità del soggetto, sicché deve escludersi che ove privo delle necessarie cognizioni tecniche il debitore rimanga esentato dall'adempiere l'obbligazione con la perizia adeguata alla natura dell'attività esercitata mentre una diversa misura di perizia è dovuta in relazione alla qualifica professionale del debitore, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri dello specifico settore di attività cfr., con riferimento al professionista, ed in particolare allo specialista, Cass., 20/10/2014, n. 22222 . Atteso che la diligenza deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata art. 1176, 2 co., c.c. , così come al professionista e a fortiori allo specialista anche al prestatore d'opera e al lavoratore subordinato è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12995 e allo standard professionale della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità, giacché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o una obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria cfr. Cass., 20/10/2014, n. 22222 Cass., 13/4/2007, n. 8826 . In altri termini, l'impegno non solo dal professionista, e a fortiori dallo specialista, ma anche dal prestatore d'opera e dal lavoratore subordinato dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato viceversa corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale o lavorativa esercitata, giacché il medesimo deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale o lavorativa della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità cfr. Cass., 20/10/2014, n. 22222 Cass., 9/10/2012, n. 17143 . Lo sforzo tecnico implica anche l'uso degli strumenti materiali normalmente adeguati, ossia degli strumenti comunemente impiegati nel tipo di attività professionale o lavorativa in cui rientra la prestazione dovuta v. Cass., 20/10/2014, n. 22222 Cass., 13/4/2007, n. 8826 . Il normale esito della prestazione dipende allora da una pluralità di fattori, quali l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche stato dell'arte , l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, ecc La normalità risponde quindi ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso. Nei comuni rapporti della vita di relazione oltre che nell'adempimento delle obbligazioni il soggetto deve osservare altresì gli obblighi di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale la cui violazione comporta l'insorgenza di responsabilità anche extracontrattuale. È pertanto tenuto a mantenere un comportamento leale, osservando obblighi di informazione e di avviso nonché di salvaguardia dell'utilità altrui - nei limiti dell'apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 20/2/2006, n. 3651 Cass., 27/10/2006, n. 23273 Cass., 15/2/2007, n. 3462 Cass., 13/4/2007, n. 8826 Cass., 24/7/2007, n. 16315 Cass., 30/10/2007, n. 22860 Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056 Cass., 27/4/2011, n. 9404, e, da ultimo, Cass., 27/8/2014, n. 18304 . Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di osservare, ponendo in essere una situazione di particolare pericolosità la manovra di retromarcia è operazione assolutamente anomala v. Cass. pen., Sez. IV, 26/4/1989, n. 12117 , stante la anormalità del procedere in senso inverso e la difficoltà di bene e costantemente ispezionare la strada da impegnare v. Cass. pen., Sez. IV, 27/5/1988, n. 8661 . Trattasi di manovra che deve essere pertanto eseguita in condizioni di assoluta sicurezza, esigendo un comportamento improntato a particolare prudenza da parte del conducente, il quale è tenuto ad una condotta diligente e connotata da buona fede vieppiù accentuata in ragione della relativa particolarità stante la intrinseca maggiore difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie nonché di mantenere il dovuto completo controllo della situazione al fine di condurla a termine indenne. Deve pertanto adottare tutte le cautele idonee ad evitare di investire persone che accidentalmente si trovino sul percorso ovvero a controllare la strada, a fortiori in presenza di situazioni che come nella specie rendano maggiormente difficoltosa ovvero grandemente ostacolino la relativa percezione. A tale stregua, con attenzione che deve permanere ininterrottamente per tutto lo svolgimento della manovra in corso di esecuzione fino al suo completamento v. Cass. pen., Sez. IV, 8/6/1984, n. 7847 , è tenuto non solo ad accertarsi che, da tergo, il campo stradale sia libero, ma anche che il veicolo possa essere spostato dalla posizione in cui si trova senza pericolo per alcuno, dovendo vigilare con la massima attenzione e dominare visivamente la strada da percorrere, sia durante la marcia normale sia e soprattutto durante l'esecuzione di una retromarcia, nella quale la visibilità è parzialmente preclusa dal retrotreno o comunque dalla parte retrostante del veicolo, sicché risulta diminuita la possibilità di evitarsi gli ostacoli che possano presentarsi v. Cass. pen., Sez. IV, 25/9/1990, n. 14434 Cass. pen., Sez. IV, 26/4/1989, n. 12117 Cass. pen., Sez. IV, 15/3/1989, n. 6246 Cass. pen., Sez. IV, 30/10/1981, n. 1533 . Ne consegue che laddove la visione della parte retrostante della strada si presenti particolarmente difficile e incompleta per la mole, l'altezza o la sagoma del mezzo condotto, il conducente deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per effettuare la manovra di retromarcia in condizioni di sicurezza v. Cass. pen., 19/1/1984, n. 2726 , anche ricorrendo alla collaborazione di terzi che da terra possano dargli le debite indicazioni, segnalazioni ed istruzioni per consentirgli di effettuarla senza alcun pericolo per i terzi, anche trasportati cfr. Cass. pen., Sez. IV, 27/6/2013, n. 35824 Cass. pen., Sez. IV, 2/4/1993, n. 8600 Cass. pen., Sez. IV, 27/5/1988, n. 8661 , i quali fanno logicamente e giustificatamente affidamento sul possesso e l'applicazione da parte sua delle conoscenze e cognizioni tecniche tipiche per porla adeguatamente in essere cfr. Cass., 27/8/2014, n. 18304 . Orbene, nell'affermare che indipendentemente dalla qualificazione del fatto come attinente alla circolazione stradale, l'infortunio sul lavoro si sia verificato per cause che prescindono del tutto dalla condotta di guida della conducente del veicolo e che attengono, invece, all'interrelazione tra le carenze dei mezzi di prevenzione ed il dislivello dell'asfalto, circostanza che non è compito di questa Corte valutare in questa sede”, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. A fortiori in presenza come nella specie di un accertato dislivello del manto stradale”, considerato idoneo a provocare l'urto della pedana sulla quale si trovava il collega D.L.A. tale da provocare il relativo impuntamento sull'asfalto”, e contemporaneamente l'innalzamento della stessa nella misura sufficiente a provocare lo sfilamento dei ganci del cassone, senza alcuna resistenza da parte dello stesso, in quanto non sollecitato da alcuna forza”, con conseguente violento sbalzamento del giovane a terra”, rimasto poi travolto dal veicolo in movimento, quand'anche molto lento a passo d'uomo” , stante la del pari accertata impossibilità della conducente di vedere la vittima a causa della sagome di ingombro del veicolo”. Dell'impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi ed ogni altra e diversa questione e profilo, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio a diversa corte di merito che si indica nella Corte d'Appello di Milano, la quale procederà a nuove esame facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Milano.