Risponde la Regione per i danni causati all’auto da un cinghiale

La Regione è responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. per i danni provocati da animali selvatici a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche ed anche in caso di delega di funzioni amministrative alle Provincie, ad eccezione del caso in cui tale delega attribuisca agli enti provinciali autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire un’efficiente gestione del rischio.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3384/15 depositata il 20 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Benevento, in sede d’appello, riformava la sentenza con cui il giudice di pace locale aveva condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dall’auto dell’attore a causa dell’improvviso attraversamento di un cinghiale. Il gravame presentato dalla Regione riguardava il difetto della legittimazione passiva, a sua detta attribuibile alla Provincia di Avellino, la quale, condannata appunto in secondo grado, propone ricorso per cassazione. Responsabilità aquiliana o diritto all’indennizzo previsto dalle norme regionali? La ricorrente lamenta l’erronea applicazione da parte dei giudici di seconde cure della legge regionale Campania n. 8/96 ai fini dell’inquadramento della fattispecie, per la quale avrebbe dovuto essere applicato l’art. 2043 c.c., in tema di responsabilità aquiliana. Il Tribunale avrebbe difatti erroneamente inquadrato la richiesta di risarcimento dell’attore nell’ambito del diritto all’indennizzo riconosciuto dall’art. 26 della legge regionale citata a favore del proprietario o conduttore del fondo a fronte di danni altrimenti non risarcibili, causati alla produzione agricola dalla fauna selvatica, in particolare quella protetta, e dall’attività venatoria. A sostegno del ricorso, viene sottolineato come l’atto introduttivo del giudizio non riporti alcun riferimento alla disposizione poi concretamente applicata dai giudici, ma richieda esclusivamente la condanna della Regione al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., risultando quindi integrata la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c La necessaria corrispondenza della condanna alle richieste dell’attore. I motivi di ricorso sono fondati. I Supremi giudici riconoscono la violazione del principio sancito dall’art. 112 c.p.c., aggiungendo poi, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che la Regione, essendo obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni ai terzi, è responsabile ai sensi dell’art. art. 2043 c.c. dei danni cagionati da animali selvatici a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche. Nonostante le Regioni a statuto ordinario possano delegare alle Province le funzioni amministrative, resta di loro competenza l’emanazione di norme relative al controllo ed alla protezione di tutte le specie di fauna selvatica. Nel caso di specie, la l. regionale Campania n. 8/96 stabilisce che la Regione provvede in via generale alla tutela delle specie animali viventi anche temporaneamente sul territorio regionale, delegando alle Provincie le funzioni amministrative in tema di caccia, salvo quanto espressamente riservato alla Regione. Ne consegue che il soggetto su cui grava l’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi deve essere individuato nella stessa Regione, costituendo essa il legittimato passivo in caso di richiesta di risarcimento, alla stregua dei criteri in tema di responsabilità aquiliana. Il principio affermato dalla S. C. la Regione risponde ex art. 2043 c.c In conclusione, la Corte di Cassazione afferma il principio per cui, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la Regione è responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. per i danni provocati da animali selvatici a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche ed anche in caso di delega di funzioni amministrative alle Provincie, ad eccezione del caso in cui tale delega attribuisca agli enti provinciali un’autonomia decisionale ed operativa tale da consentire un’efficiente gestione del rischio. Per questi motivi, la S.C. cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Benevento che dovrà attenersi al principio affermato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 novembre 2014 – 20 febbraio 2015, n. 3384 Presidente Vivaldi – Relatore Scrima Svolgimento del processo La Regione Campania proponeva appello avverso la sentenza del 30 ottobre 2009 con la quale il Giudice di pace di Benevento, accogliendo la domanda proposta da S. O. e volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a causa dell'improvviso attraversamento della sede stradale da parte di un cinghiale, avvenuto nel 2007 sulla S.P. 42, al Km 16 in Chianche San Paolina, ed aveva condannato detta Regione al pagamento, in favore dell'attore, di euro 800,00 nonché alle spese di lite. A fondamento del proposto gravame la Regione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimata la Provincia di Avellino e contestava la sentenza impugnata perché errata, iniqua e non correttamente motivata. Si costituivano, contestando il gravame proposto, S. O. e la Provincia di Avellino quest'ultima proponeva pure appello incidentale condizionato. Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 6 giugno 2012 accoglieva l'appello principale e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania, condannava l'Amministrazione provinciale di Avellino al pagamento, in favore del S., della somma di euro 1314,10, oltre interessi dalla domanda al soddisfo nonché al pagamento delle spese del doppio grado e compensava le spese di lite fra la Provincia di Avellino e la Regione Campania. Avverso tale sentenza la Provincia da Avellino ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi. Resistono con distinti controricorsi il S. e la Regione Campania. La Provincia di Avellino e la Regione Campania hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si deduce Violazione e falsa applicazione art. 26 legge regionale Campania n. 8/1996 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Errata applicazione dei principi informatori della materia - Mancata applicazione dell'art. 2043 c.c. - Difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino - Errores in indicando . Lamenta la ricorrente che il Tribunale di Benevento avrebbe applicato la predetta legge regionale non conferente alla fattispecie all'esame, disciplinata, invece, dall'art. 2043 c.c., evidenziando che nella sentenza impugnata si afferma erroneamente che la parte attrice invoca non la generale responsabilità aquiliana per i danni subiti a causa dell'introduzione, nel suo fondo di animali selvatici, ma il diritto all'indennizzo che la legge regionale Campania 10.4.96 n. 8, art. 26, riconosce in favore del proprietario o conduttore del fondo per far fronte ai danni altrimenti non risarcibili causati alla produzione agricola dalla fauna selvatica, in particolare quella protetta, e dall'attività venatoria . Ad avviso dell Amministrazione ricorrente, il Tribunale, nell'operare non correttamente l'inquadramento normativo della fattispecie posta al suo esame, avrebbe errato nell'attribuire la legittimazione passiva alla Provincia di Avellino, spettante, invece, alla Regione Campania e a sostegno della sua tesi richiama numerose decisioni dei giudici di legittimità. 2. Con il secondo motivo si lamenta Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. - Errores in indicando . 3. Rappresenta la Provincia di Avellino che il S., con l'atto introduttivo del giudizio, non ha chiesto l'indennizzo di cui alla legge regionale Campania n. 8/96 per danni al fondo agricolo, bensì il risarcimento del danno alla propria autovettura ex art. 2043 c.c., il che comporterebbe altresì la violazione da parte del Giudice del gravame del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. 3. I motivi che precedono, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi fondati. Va anzitutto rilevato che nella stessa sentenza impugnata, a p. 2, si evidenzia che il S. ha chiesto il risarcimento dei danni causati alla sua autovettura da animali selvatici cinghiali , come peraltro deduce lo stesso anche in questa sede v. controricorso , salvo ad affermarsi, del tutto contraddittoriamente, a p. 3 della predetta sentenza, che l'attore ha invocato il diritto all'indennizzo riconosciuto dalla legge regionale Campania n. 26 del 1996 in favore del proprietario o conduttore del fondo per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati alla produzione agricola dalla fauna selvatica e salvo a riferirsi la motivazione del Tribunale v. p. 3 e sgg. a tale indennizzo, cui, invece non risulta abbia, nell'atto di citazione, fatto riferimento l'attore, il quale neppure ha lamentato danni alla produzione agricola di un suo eventuale fondo. Sussiste, pertanto, nella fattispecie all'esame, la lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c Si osserva poi che, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme Cass., 24 ottobre 2003, n. 16008 Cass., 24.9.2002, n. 13907 Cass. 26 febbraio 2013, n. 4806 . Questa Corte ha già avuto modo in particolare di rilevare che - sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato e sia tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale - la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che detta la disciplina in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative al controllo e alla protezione di tutte le specie della fauna selvatica art. 1, comma 3 , affidando alle stesse i connessi, necessari poteri gestori, mentre riserva alle Province le funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in precedenza, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Costituisce, infatti, principio generale del nostro ordinamento che le Regioni, laddove non vi si oppongano esigenze di carattere unitario, organizzano l'esercizio dei compiti amministrativi a livello locale attraverso i Comuni e le Province art. 118 Cost. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 4 . Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni Cass. 8 gennaio 2010, n. 80 Cass. 21 febbraio 2011, n. 4202 Cass. 6 dicembre 2011, n. 26197 Cass. 26 febbraio 2013, n. 4806 . In particolare, esaminando, con la pronuncia da ultimo richiamata, una fattispecie analoga a quella all'esame, pure verificatasi in Campania, questa Corte ha precisato che la legge regionale Campania n. 8 del 1996, abrogata dalla legge regionale Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 42, comma 4, ma applicabile ratione temporis anche nel caso di cui si discute nella presente causa stabilisce che la Regione Campania provvede, conformemente a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla tutela delle specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale art. 1 nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale art. 2, comma 1 , prevedendo che siano delegate alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla stessa legge e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla Regione art. 9 , riservando in particolare alla Giunta regionale il coordinamento dei piani faunistici provinciali, nonché, in caso di inadempienza, l'esercizio di poteri sostitutivi di cui al comma 10 dell'art. 10, della già citata legge 11 febbraio 1992, n. 157 art. 11 ed ha, altresì, affermato che costituisce corretta applicazione della regola di cui all'art. 2043 c.c. l'individuazione nella stessa Regione del soggetto correlativamente gravato dell'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi. A quanto precede va aggiunto che il riferimento, operato dal Tribunale nella sentenza impugnata all'art. 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che dispone che sia costituito un apposito fondo regionale per il risarcimento dei c.d. danni non altrimenti risarcibili e all'analogo art. 26 della legge regionale Campania n. 8 del 1996 , é inconferente ai fini della decisione, riguardando tale norma i danni arrecati dagli animali alle coltivazioni ed ai fondi agricoli che non siano imputabili a colpa di alcuno, il rischio del cui verificarsi sia inevitabilmente collegato alla stessa esistenza della fauna selvatica, mentre, nel caso di specie, il soggetto passivamente legittimato va individuato alla stregua dei generali principi della responsabilità aquiliana v. anche sul punto Cass. 4806/13 più volte richiamata . Dall'orientamento sopra riportato non vi è motivo di discostarsi e, pertanto, ritiene il Collegio che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica art. 1, comma 3 ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 art. 9, comma 1 . Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c. c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni . 3. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe l'esame del terzo motivo, rubricato Omessa pronuncia - Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. - Errores in indicando , con cui la ricorrente lamenta che il Tribunale di Benevento abbia omesso ogni pronuncia sull'appello incidentale condizionato da essa proposto nei confronti della sentenza di primo grado, con riferimento ai capi relativi all'an e al quantum debeatur. 4. Va dichiarata inammissibile l'istanza di correzione della motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c. proposta dalla Regione Campania che, a sostegno della stessa, ha dedotto che effettivamente il Tribunale di Benevento é incorso, nella fattispecie all'esame, in un error in iudicando avendo inquadrato il caso posto al suo vaglio alla stregua di risarcimento danni provocati a fondo agricolo da animali selvatici , richiamando e applicando, pertanto, la norma prevista dall'art. 26 della L.R. Campania 10 aprile 1996, n. 8. Invero, la controversia de qua verte in tema di risarcimento del danno provocato all'autovettura di proprietà del sig. S. O. a seguito di impatto con animale selvatico . Non ricorrono, infatti, nella specie, i presupposti per procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata e di cui alla norma invocata dalla Regione. 5. Alla luce di quanto precede vanno accolti i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo l'impugnata sentenza va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio - anche per le spese del presente giudizio di cassazione - al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, che si atterrà al sopra riportato principio di diritto. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato.