Buca sulla strada, macchina danneggiata, ma anche l’autista ci ha messo del suo: niente risarcimento

In tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’art 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l’agire umano in particolare quello del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte , per la prova del nesso causale si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7595, depositata il 19 febbraio 2015. Il caso. Il tribunale di Napoli rigettava la domanda di risarcimento proposta da un uomo, nei confronti del comune, per i danni subiti dalla propria macchina a causa di una buca presente sul manto stradale comunale. L’attore ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 1227 c.c. concorso del fatto colposo del creditore . Cose in custodia. Per la Corte di legittimità, però, il ragionamento del tribunale era corretto. In tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’art 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l’agire umano in particolare quello del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte , per la prova del nesso causale si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Presenza di un cantiere. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano dato rilevanza ai minimi danni di cui poteva ritenersi raggiunto il riscontro probatorio e alle circostanze di tempo e luogo in cui si era verificato l’incidente. In particolar modo, veniva sottolineata la presenza di un cantiere, che avrebbe dovuto sollecitare la massima prudenza. Queste condizioni avevano correttamente determinato, secondo gli Ermellini, l’affermazione esclusiva di colpa del danneggiato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 dicembre 2014 – 19 febbraio 2015, numero 3297 Presidente Finocchiaro – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo e motivi della decisione E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. Con sentenza numero 359 in data 01.10.2012 il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Portici - rigettando l'appello proposto da P. E. nei confronti del Comune di Portici - ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Portici numero 1150/2011 di rigetto della domanda di risarcimento proposta dall'E. per i danni subiti dalla propria autovettura a causa di una buca presente sul manto stradale comunale. 2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione P. E. formulando un unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata. 3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 4. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1227 cod. civ. art. 360 numero 3 cod. proc. civ. . 4.1. Assume parte ricorrente che il Tribunale - dopo avere riconosciuto come provati sia l'evento che i danni consequenziali - ha di ufficio pronunciato in ordine ad una presunta responsabilità ex art. 1227 co.2 cod. civ Il motivo non coglie la ratio della decisione impugnata, la quale - sia pur attraverso un percorso argomentativo non sempre ineccepibile per linearità e attraverso l'erroneo riferimento all'art. 1227 cod. civ. senza alcuna distinzione tra primo e secondo comma della norma - ha nella sostanza escluso il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ascrivendo l'evento al fatto del danneggiato. Si rammenta che in tema di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili , ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Cass. 05 febbraio 2013, numero 2660 . Orbene nel caso all'esame, dopo avere dato atto che era stata raggiunta prova dell'evento , il Tribunale è pervenuto attraverso l'analisi di una serie di elementi - segnatamente i minimi danni di cui poteva ritenersi raggiunto il riscontro probatorio il rilievo delle circostanze di tempo e di luogo in cui si verificò l'incidente e, in specie, la presenza del cantiere che doveva sollecitare la massima prudenza la morfologia della buca invero non apparentemente profonda - al convincimento che l'accaduto deve essere ascritto ad esclusiva co 45a del danneggiato . E tale affermazione esula dall'ambito del comma 2 dell'art. 1227 cod. civ. che riguarda l'evitabilità delle conseguenze dannose , ma anche dal comma 1 della stessa norma che regola il concorso di colpa del danneggiato , postulando - a prescindere dall'improprio richiamo normativo - che la cosa sia stata mera occasione dell'evento, riferibile, invece, a esclusiva colpa del danneggiato. Le relative valutazioni sono di stretto merito e comunque non sono attinte dal motivo di ricorso, che si rivela eccentrico rispetto alle ragioni della decisione e, quindi, non specifico. 5. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva, essendosi limitata a depositare istanza ai sensi dell'art. 136 c.p. c. . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.