Sinistro stradale, anche chi non è proprietario può chiedere i danni, ma solo a certe condizioni

Legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale, consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di un altro diritto reale sul bene mobile, ma anche il soggetto che, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponde nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e ha provveduto a sue spese, avendovi interesse alla riparazione del mezzo.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3082, depositata il 16 febbraio 2015. Il caso. In seguito ad un sinistro stradale, una donna conveniva in giudizio l’uomo che l’aveva tamponata e le compagnie assicuratrici. Il tribunale di Siracusa rigettava la domanda, avendo rilevato la mancanza di legittimazione attiva da parte dell’attrice. La donna ricorreva in Cassazione, contestando la decisione nella parte in cui aveva dichiarato la sua mancanza di legittimazione attiva. Legittimazione attiva. La Corte di Cassazione ricorda che legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale, consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di un altro diritto reale sul bene mobile, ma anche il soggetto che, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponde nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e ha provveduto a sue spese, avendovi interesse alla riparazione del mezzo. Nel caso di specie, i giudici di merito non avevano negato che il risarcimento del danno potesse essere chiesto anche da chi non è proprietario, ma avevano sottolineato che, in tal caso, occorre la prova di aver sostenuto l’onere della riparazione o, comunque, di essere titolare di una situazione di possesso giuridicamente rilevante. L’attrice non era proprietaria dell’autoveicolo e la fattura di riparazione del mezzo era intestata alla proprietaria la figlia . Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 dicembre 2014 – 16 febbraio 2015, n. 3082 Presidente Finocchiaro – Relatore Cirillo Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. 1. C.G. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Siracusa, S.B., la Milano assicurazioni s.p.a e la RAS s.p.a., chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti all'incidente stradale nel quale essa attrice era stata tamponata dalla vettura condotta dal B Si costituirono entrambe le società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda, mentre il B. rimase contumace. Il Giudice di pace rigettò la domanda, sul rilievo della mancanza della legittimazione attiva in capo alla G 2. Proposto appello dalla soccombente, il Tribunale di Siracusa, con sentenza dell'8 maggio 2013, ha confermato la decisione di primo grado, compensando interamente le spese di giudizio. 3. Contro la sentenza d'appello ricorre C.G., con atto affidato a tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli arti. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 5. I tre motivi di ricorso, che contengono censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della stretta connessione che li unisce. Essi tornano a proporre una serie di considerazioni di merito e di legittimità, con richiamo anche di alcune pronunce di questa Corte, che tuttavia non superano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il Tribunale di Siracusa, infatti, richiamando correttamente la sentenza 12 ottobre 2010, n. 21011, di questa Corte, ha affermato che legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo. Il Tribunale, quindi, non ha negato che il risarcimento del danno possa essere chiesto anche da chi non è proprietario, ma ha specificato che occorre, in tal caso, dare la prova di aver sostenuto l'onere della riparazione o, comunque, di essere titolare di una situazione di possesso giuridicamente rilevante. E, nel caso specifico, la G. non era proprietaria del mezzo e la fattura di riparazione dell'auto era intestata alla proprietaria. A fronte di simili considerazioni, la ricorrente sostiene che il giudice d'appello è incorso in errore perché ella era titolare di un possesso qualificato per il fatto che l'auto era di proprietà di sua figlia, e che per ciò stesso ella ne era responsabile. Con il che indirettamente dimostra l'inconferenza delle censure e la correttezza della decisione impugnata. 6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato . Motivi della decisione 1. Non sono state presentate memorie in relazione alla trascritta relazione, mentre il difensore della parte ricorrente è intervenuto in camera di consiglio insistendo per l'accoglimento del ricorso. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.