Auto noleggiata e rubata per colpa del cliente: la società proprietaria bussa alla porta dell’assicurazione

L’art. 1900, comma 2, c.c. dispone che sussiste l’obbligo dell’assicuratore anche se il sinistro è avvenuto per dolo o colpa grave di un soggetto di cui l’assicurato deve rispondere come ad esempio un dipendente . Questo obbligo sussiste anche nel caso che si tratti di un terzo, anche se legato contrattualmente all’assicurato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1430, depositata il 27 gennaio 2015. Il caso. Un’auto noleggiata, lasciata aperta e con le chiavi inserite, veniva rubata. La società, proprietaria del mezzo, conveniva in giudizio la compagnia di assicurazioni e chiedeva il pagamento dell’indennizzo previsto dalla polizza. Il tribunale di Bergamo rigettava la domanda, ritenendo applicabile l’art. 1900, comma 1, c.c. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave . La Corte d’appello di Brescia confermava la decisione, ritenendo che l’utilizzatore del mezzo noleggiato fosse un terzo qualificato, il cui comportamento rientrava nella limitazione sancita dall’art. 1900, comma 1, c.c. in relazione al principio della buona fede contrattuale esigibile dalle parti. La società, proprietaria del veicolo, ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 1900, comma 2, c.c. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere . Chiedeva, quindi, ai giudici di legittimità di stabilire se l’assicuratore è obbligato al risarcimento per sinistri imputabili a dolo o colpa grave di soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 1900 c.c., compreso il noleggiatore del veicolo. Anche il terzo è coinvolto. La Corte di Cassazione sottolinea che l’art. 1900, comma 2, c.c. dispone che sussiste l’obbligo dell’assicuratore anche se il sinistro è avvenuto per dolo o colpa grave di un soggetto di cui l’assicurato deve rispondere come ad esempio un dipendente . Questo obbligo sussiste anche nel caso che si tratti di un terzo, anche se legato contrattualmente all’assicurato. L’esclusione di tale responsabilità potrebbe avvenire soltanto in presenza di una clausola contrattuale specifica, da approvare specificamente, determinando una limitazione della responsabilità. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 ottobre 2014 – 27 gennaio 2015, n. 1430 Presidente Segreto – Relatore Petti Svolgimento del processo 1.11 giorno 28 giugno 1999 in MILANO Viale MONZA la autocaravan noleggiata da M.A.M. , lasciata aperta con le chiavi nel quadro, veniva rubata da ignoti. La società IDEA VERDE s.r.l. proprietaria assicurata conveniva dinanzi al TRIBUNALE DI BERGAMO l'assicuratrice SAI spa e chiedeva il pagamento dello indennizzo previsto in polizza. L'assicuratrice si costituiva ed eccepiva la inoperatività della polizza per la colpa grave dello utilizzatore e ne chiedeva la chiamata in lite. IL g.i. autorizzava la chiamata ma il M. restava contumace. 2. IL tribunale di BERGAMO con sentenza del 26 febbraio 2004 rigettava la domanda ritenendo applicabile il primo comma dello articolo 1900 c.c. al contratto di assicurazione e condannava l'attrice a rifondere le spese di lite. 3.Contro la decisione proponeva appello la proprietaria assicurata deducendo due censure, la prima relativa alla inapplicabilità della norma in relazione al fatto del terzo estraneo al rapporto, ed una seconda in relazione alla mancata prova della colpa. Resisteva la FONDIARIA SAI spa avente causa da SAI, restava contumace il M. . 4. La CORTE DI APPELLO di Brescia, con sentenza del 1 aprile 2008 rigettava l'appello di IDEA VERDE, ritenendo che l'utilizzatore del mezzo noleggiato è un terzo qualificato il cui comportamento rientra nella limitazione della responsabilità sancita dal primo comma dello articolo 1900 c.c. in relazione al principio della buona fede contrattuale esigibile dalle parti, ed escludeva il richiamo fatto dal proprietario al secondo comma di tale norma che contempla eccezioni ispirate ad una ratio legis diversa, fondata su principio della apparenza e sul rilievo pubblico che lega i soggetti deputati alla sorveglianza. Osservava inoltre che non era in contestazione la negligenza del M. che aveva lasciato il mezzo incustodito e con le chiavi inserite, onde la prova di tale condizione era evidente in atti e denotava una grave negligenza e che il proprietario ben avrebbe potuto proporre contro il M. una pretesa risarcitoria. 5. CONTRO la decisione ricorre la società assicurata deducendo due motivi di censura, non resistono le controparti. Motivi della decisione 6. Il ricorso, soggetto al regime dei quesiti ratione temporis merita accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi ed a seguire la esposizione delle ragioni di accoglimento. 6.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1900 primo comma e. e. per avere la CORTE di appello ritenuto la equiparazione del noleggiatore del veicolo ai soggetti individuati nel detto comma e per falsa applicazione del secondo comma per non avere ritenuto la equiparazione del noleggiatore al dipendente dello assicurato. Il quesito di diritto recita Se in relazione allo articolo 1900 c.c. l'assicuratore è obbligato al risarcimento per sinistri imputabili a dolo o colpa grave di soggetti diversi da quelli indicati nella stessa norma, compreso in essi il noleggiatore del veicolo e cita antico precedente di CASS. 2779 DEL 1966. Nel secondo motivo si denuncia cumulativamente il vizio della motivazione omessa, insufficiente sul fatto controverso relativo alla circostanza che al momento del furto nel camper era stata lasciata una chiave di accensione, come dichiarato inizialmente dal M. , che tuttavia successivamente, recatosi nel comando della stazione CC di BRESCIA aveva precisato che il camper era stato lasciato aperto ma che egli aveva mantenuto il possesso della unica chiave di accensione che gli era stata consegnata, mentre la stessa società attrice dichiara che una seconda chiave era stata nascosta all'interno del veicolo all'insaputa del cliente, e ciò al fine di evitare che nel caso di perdita della copia consegnata, fosse necessario portare il duplicato al cliente nel luogo in cui era rimasto bloccato. IL FATTO controverso è descritto in termini al ff 12. 7. RAGIONI DELLO ACCOGLIMENTO. Il primo motivo di ricorso è fondato. In vero il secondo comma dello articolo 1900 dispone che sussiste l'obbligo dello assicuratore anche se il sinistro è avvenuto per dolo o colpa grave di soggetto del quale l’assicurato deve rispondere - ad esse dipendente - A MAGGIOR RAGIONE TALE OBBLIGO SUSSISTE NEL CASO CHE SI TRATTI DI TERZO, per quanto legato contrattualmente all’assicurato. Per escludere tale responsabilità occorrerebbe una clausola contrattuale specifica, da approvare specificamente, in quanto determina una limitazione della responsabilità, secondo quanto prescritto dallo articolo 1341 cod.civile Nella polizza furto, la clausola contrattuale di esclusione dell'indennizzo dei danni determinati da colpa grave delle persone incaricate della custodia è da dichiararsi nulla, atteso il suo carattere vessatorio di espressa approvazione e sottoscrizione. RESTA ASSORBITO il secondo motivo,che attiene alla ricostruzione fattuale delle condotte. Vale ancora il precedente di CASS. 18 OTTOBRE 1990 numero 10170. La cassazione è con rinvio alla CORTE DI APPELLO DI BRESCIA in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto come sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa e invia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di BRESCIA in diversa composizione.