Il contrassegno assicurativo autentico, anche se non è stato pagato il premio, obbliga l'assicurazione a pagare il danneggiato

Il danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti circa il pagamento del premio assicurativo, facendo fede per lui il certificato esposto in quanto il rilascio di tale certificato ha efficacia costitutiva del diritto risarcitorio del danneggiato stesso, nei diretti confronti dell'assicuratore. Ciò che rileva infatti è l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.

Il caso. I genitori di un giovane deceduto in un incidente stradale avevano proposto l'azione di risarcimento del danno nei confronti del responsabile, del proprietario dell'auto nonché della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica. Il Tribunale di Benevento, dichiarata la responsabilità concorsuale nella misura del 70% a carico del conducente dell'auto e del 30% a carico del defunto, condannava i convenuti in solido tra di loro al risarcimento dei danni. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza di parziale riforma, rigettava la domanda nei confronti della compagnia assicurativa, sul presupposto che il premio era stato pagato due giorni dopo il sinistro e pertanto la compagnia non era tenuta a rispondere. La vicenda giunge quindi all'attenzione della Terza Sezione, che l'ha decisa con la sentenza n. 293, pubblicata il 13 gennaio 2015. Il danneggiato può fare pieno affidamento sul certificato assicurativo. Nel cassare la sentenza di secondo grado, la Cassazione richiama la consolidata giurisprudenza in tema di assicurazione per danni da circolazione da veicoli, per cui il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciati solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione giacché quello che rileva per la promovibilità della azione diretta nei confronti dell'assicuratore è l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo . Viene inoltre ricordato come il contrassegno ed il certificato abbiano una funzione di tutela del danneggiato, che fa ragionevole affidamento sulle informazioni in essi contenute. Quindi, il danneggiato che, fidandosi” dei dati del contrassegno ha promosso l'azione e, prima, ha rivolto la richiesta risarcitoria nei confronti della relativa assicurazione resta esonerato dall'accertare se il contratto assicurativo di cui il contrassegno è l'espressione sia ancora vigente o meno. certificato assicurativo e relativo contrassegno, tanto basta E' sufficiente la presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno perché l'assicuratore risponda nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l'autenticità del contrassegno . L'assicurazione potrà opporre la sospensione della copertura assicurativa nel solo caso in cui il premio o la rata di premio non pagata sia relativa al periodo successivo a quello indicato come scadenza nel certificato. Viceversa, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e degli elementi prescritti dalla legge impegna inderogabilmente l'assicuratore, nei confronti del terzo danneggiato, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 ottobre 2014 – 13 gennaio 2015, n. 293 Presidente Berruti – Relatore D’amico Svolgimento del processo Con sentenza n. 754/2007 il Tribunale di Benevento, decidendo sulla domanda di risarcimento danni spiegata da U.G. cui subentrarono, a seguito del suo decesso, gli eredi e D.P. nei confronti di U.F. , di T.R. e della Milano Assicurazioni spa, nonché della chiamata in causa Fondiaria-Sai spa, in relazione al sinistro verificatosi in omissis , nel quale aveva perso la vita il loro figlio U.P. , così provvide dichiarò la responsabilità concorrente del T. e di U.P. nella percentuale, rispettivamente, del 70% e del 30% condannò T.R. , Uc.Fr. o Fr. , responsabile civile, e la Polaris s.p.a., in solido fra loro, al risarcimento del danno nella misura di Euro 75.000,00 quale danno biologico iure successionis, di cui Euro 50.000,00 per la D. ed Euro 25.000,00 per i due Germani Uc.Fi. e F. , nella loro qualità di eredi ed aventi causa di U.G. , padre del defunto P. condannò ancora T.R. , U.F. o F. e la Polaris s.p.a., in solido fra loro, al risarcimento del danno morale, già ridotto del 30%, nella misura di Euro 100.000,00 in favore di D.P. e di Euro 25.000,00 per ciascuno dei fratelli Uc.Fi. e F. , nella loro qualità di eredi di U.G. determinò nel 5% annuo l'interesse e la rivalutazione sulle somme come sopra indicate condannò i convenuti T.R. , Uc.Fr. o Fr. e la Polaris s.p.a. al pagamento delle spese legali in favore degli attori estromise dal giudizio la Milano Assicurazioni per carenza di legittimazione passiva. Avverso tale pronuncia propose appello la Fondiaria - Sai s.p.a. già Polaris s.p.a. . Si costituirono D.P. , Uc.Fi. e U.F. . Con comparsa del 12 dicembre 2007 si costituì T.R. che spiegò appello incidentale. La Corte d'appello di Napoli ha accolto l'appello principale proposto dalla Fondiaria - Sai già Polaris Assicurazioni s.p.a. in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato ogni domanda spiegata nei confronti di detta compagnia di assicurazioni, terza chiamata in causa, ed ha condannato Uc.Fr. o Fr. al pagamento delle spese di lite. Ha rigettato l'appello incidentale spiegato da T.R. con comparsa del 12 dicembre 2007 ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale spiegato dallo stesso T. con comparsa del 18 dicembre 2007 ha confermato nel resto l'impugnata sentenza. Propone ricorso per cassazione T.R. con tre motivi. Resistono con controricorso D.P. , Uc.Fi. e U.F. che propongono anche ricorso incidentale. Resiste con controricorso al ricorso incidentale T.R. che propone altresì ricorso incidentale. Motivi della decisione I ricorsi sono riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c Con il primo motivo del ricorso principale T.R. denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell'art. 345 c.p.c.”. Sostiene il ricorrente che la produzione, in fase d'appello, del documento foglio di cassa costituisce una palese violazione dell'art. 345 c.p.c Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio - valenza probatoria del foglio di cassa”. Ad avviso del T. il foglio di cassa non è altro che un documento interno della compagnia assicuratrice che viene predisposto e stilato da incaricati della compagnia stessa. Nel caso di specie, quindi, detta compagnia ha inteso provare, con un documento da essa stessa predisposto, la tardività del pagamento del premio di polizza da parte di Uc.Fr. . I motivi, che per la stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Nel caso in esame lo stesso ricorrente ammette infatti che la Polaris Assicurazioni aveva contestato, già in primo grado, la tardività del pagamento del premio. La Corte d'appello ha correttamente distribuito l'onere della prova ricordando che è a carico dell'assicurato, a fronte della contestazione del suo diritto, l'onere di dimostrare la tempestività del pagamento del rateo del premio nella specie, in mancanza di una prova convincente in tal senso, deve ritenersi che la garanzia assicurativa fosse sospesa al momento in cui si verificò l'incidente. Con il terzo motivo del ricorso principale il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio - relativamente all'addebito della responsabilità”. Sostiene il ricorrente che U.P. si trovava alla guida di un motociclo, a forte velocità, senza luci e privo del casco di protezione. Lo stesso U. non era visibile per il T. , conducente della Lancia Dedra il quale, non avvedendosi del sopraggiungere del motociclo, effettuò la manovra di svolta a sinistra. Una marcia a velocità inferiore e l'utilizzazione del casco di protezione da parte dell'Uccellini avrebbe impedito il verificarsi dei danni. Il ricorrente ritiene pertanto che una corretta disamina del problema dell'attribuzione della responsabilità, da parte della Corte territoriale, avrebbe dovuto indurre a tenere indenne il conducente della Lancia Dedra o, al più, attribuire a questi il solo 30%. Il motivo è infondato. In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ. Cass., 25 gennaio 2012, n. 1028 . Nel caso di specie la motivazione dell'impugnata sentenza è immune da vizi logici o giuridici e la decisione è sorretta da una convincente ricostruzione della fattispecie concreta, alla cui stregua si è ritenuto che il conducente dell'auto, per imboccare la strada privata posta alla sua sinistra, avrebbe dovuto attraversare l'intera sede stradale, ponendo in essere una manovra sicuramente pericolosa, tanto più in relazione alle condizioni di tempo e di luogo strada a scorrimento veloce, ora serale . Non può ritenersi che tale manovra sia stata eseguita con la dovuta prudenza e la dovuta perizia ovvero nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Sulla base di tale accertamento la Corte d'appello ha ritenuto la responsabilità concorrente del T. e di U.P. , in misura percentuale rispettivamente del 70% e del 30%. Il ricorrente sostanzialmente chiede, invece, un riesame del materiale probatorio al fine di ottenere una valutazione diversa da quella effettuata dal giudice di merito. Con il primo motivo del ricorso incidentale D.P. , Uc.Fi. e U.F. denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. 990/1969 e dell'art. 1901 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”. Sostengono i ricorrenti incidentali che esiste un certificato di assicurazione rilasciato dalla Polaris, intestato a U.A.M. . Da tale certificato risulta che il contraente ha pagato il premio relativo al certificato il 21 settembre 1992 e cioè in tempo utile per la prosecuzione della copertura assicurativa e ampiamente prima del verificarsi del sinistro in oggetto. Avverso tale documento non è stato effettuato alcun disconoscimento da parte dell'agente, né è stata presentata querela di falso. Ne consegue che esso fa piena prova sia del fatto che sia stato formato e rilasciato dall'agente, sia del fatto che il pagamento del premio sia avvenuto il 21 settembre 1992. Ad avviso dei ricorrenti incidentali la Corte territoriale ha del tutto omesso di affrontare il tema centrale della causa fra la compagnia di assicurazione ed i terzi danneggiati, ignorando che il certificato di assicurazione crea l'affidamento del terzo sull'esistenza della copertura assicurativa, mentre è del tutto indifferente se il premio sia stato corrisposto o no in tempo dall'assicurato, fatto quest'ultimo che rileva nei soli rapporti fra assicurato e assicuratore. Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2721, 2722 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omessa o in subordine insufficiente e, ancora in via estremamente subordinata, contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.”. Ritengono i ricorrenti incidentali che la Corte territoriale ha errato nello svolgere una valutazione comparativa tra le risultanze del certificato di assicurazione e quelle del foglio di cassa, in violazione non solo dell'art. 7 della l. 990/1969 ma anche delle norme in materia di prove. A loro avviso il certificato di assicurazione attesta l'esistenza della copertura assicurativa al momento del sinistro in quanto in esso si dichiara che il premio è stato pagato. Nessun peso probatorio può avere il foglio di cassa che è un appunto interno all'assicurazione e che può avere un valore probatorio solo nei rapporti tra assicurato e assicuratore, ma che non viene preso in alcuna considerazione nei rapporti fra quest'ultimo e il terzo danneggiato. I due motivi, che per la stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. L'impugnata sentenza ha ritenuto che non sussisteva l'obbligo dell'assicuratore di risarcire i danni al terzo danneggiato, trattandosi di sinistro verificatosi dopo il periodo di sospensione, in virtù del principio secondo cui non vi è copertura del rischio senza un precedente pagamento del premio, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto. Tale assunto è errato. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di assicurazione per danni da circolazione di veicoli, il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciati solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione, come gli consente l'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ora sostituito dall'art. 127 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 , giacché quello che rileva per la promovibilità della azione diretta nei confronti dell'assicuratore è l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo Cass., 27 giugno 2014, n. 14636 . Si rileva ancora che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano nell'interesse ed a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento sulla detta comunicazione per l'effetto il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per r.c.a. all'assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, resta esonerato dall'onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto. In forza del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 990 del 1969 e dell'art. 1901 cod. civ., infatti, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l'assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l'autenticità del contrassegno Cass., 24 aprile 2001, n. 6026 . Il motivo deve essere pertanto accolto affinché la Corte di rinvio applichi il suddetto principio di diritto. Con il primo motivo del ricorso incidentale di Uc.Fr. si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1901 co. 2 c.c., dell'art. 7 l. 990 del 1969, dell'art. 13 del D.P.R. n. 973 del 1970, dell'art. 2702 c.c. anche in relazione all'art. 5 del D.L. n. 857/1976 convertito nella legge n. 39 del 1977 ed all'art. 215 c.p.c.”. Sostiene il controricorrente che la Corte d'appello ha errato per non aver ritenuto di valutare il possesso, da parte sua, di un regolare certificato di assicurazione con validità dal 21 settembre 1992 al 19 marzo 1993, esibito in originale e prodotto in copia già nel corso del giudizio di primo grado. A suo avviso tale documento, ai sensi dell'art. 2702 c.c., fa piena prova contro la compagnia assicuratrice Fondiaria Sai, già Polaris, che non l'ha mai formalmente disconosciuto ex art. 215 c.p.c., né ha proposto querela di falso in relazione alla sottoscrizione. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.”. Sostiene Uc.Fr. che la produzione del documento foglio di cassa solo in fase d'appello e mediante mera allegazione al fascicolo di parte costituisce una palese violazione dell'art. 345 c.p.c Con il terzo motivo il controricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di valutazione della validità del contratto assicurativo”. Sostiene il controricorrente che la sentenza impugnata è errata in punto di prova del contratto di assicurazione in quanto ha messo in dubbio la validità del certificato di assicurazione perché recava la data di pagamento aggiunta a penna . I motivi, che per la stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e degli elementi prescritti dalla legge artt. 7 della legge 24 dicembre 1969 n 990, 9 e 12 del DPR 24 novembre 1970 n 973 , impegna inderogabilmente l'assicuratore, nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di Assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, mentre la sospensione della copertura assicurativa può essere invocata, nei confronti del predetto danneggiato, solo per il diverso caso del mancato pagamento del premio o della rata di premio inerenti al periodo successivo alla scadenza del certificato. Nei rapporti fra assicuratore ad assicurato, invece, l'erroneo rilascio del certificato assicurativo, in quanto non accompagnato dal pagamento del premio per il periodo in esso indicato, spiega rilievo contrattuale, nel senso che, ove la presunzione di pagamento di detto premio, derivante dal certificato, sia contrastata dalla mancanza di una regolare quietanza scritta, e a tale mancanza non suppliscano le altre prove consentite dalla legge art. 2726 cod. civ. , l'assicuratore ha diritto di rivalersi contro l'assicurato di quanto dovuto al danneggiato, ai sensi dell'art. 18 secondo comma della legge n. 990 del 1969 Cass., 5 maggio 1980, n. 2940 . Emerge dall'impugnata sentenza che il premio della polizza in esame, pur riferendosi al periodo 21 settembre 1992/19 marzo 1993, risulta pagato solo in data 21 dicembre 1992 e cioè 2 giorni dopo il sinistro, verificatosi il 19 dicembre 1992, quando erano ampiamente decorsi i 15 giorni di tolleranza. Per giurisprudenza consolidata, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'assicuratore non ha affatto l'onere di provare il fatto su cui si basa la contestazione relativa alla tempestività del pagamento della rata di premio, essendo questa afferente alla sussistenza del diritto dell'assicurato, i cui presupposti debbono essere provati dallo stesso assicurato che intende farlo valere Cass., 22 maggio 2006, n. 11946, in motivazione . Pertanto, correttamente, la sentenza impugnata ha ritenuto che in mancanza di una prova convincente da parte dell'assicurato, la garanzia assicurativa fosse sospesa al momento in cui si verificò il sinistro. In conclusione, il ricorso principale di T.R. e il ricorso incidentale di Uc.Fr. devono essere rigettati mentre va accolto il ricorso incidentale di D.P. , Uc.Fi. e U.F. . Il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto secondo il quale il danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti circa il pagamento del premio assicurativo, facendo fede per lui il certificato esposto in quanto il rilascio di tale certificato ha efficacia costitutiva del diritto risarcitorio del danneggiato stesso, nei diretti confronti dell'assicuratore. Ciò che rileva infatti è l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo. Per le ragioni che precedono l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e l'incidentale di Uc.Fr. accoglie il ricorso incidentale di D.P. , U.F. e Uc.Fi. cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.