Se l’illecito civile è reato, il termine di prescrizione è lungo

Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge penale come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi.

E’ stato così deciso nella sentenza n. 24988, della Corte di Cassazione, depositata il 25 novembre 2014. Il caso. Il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento proposta da un uomo nei confronti di due persone e di una società assicurativa per i danni riportati a seguito di un incidente stradale. Nel dettaglio il Tribunale riteneva prescritto il diritto al risarcimento, in quanto applicabile la prescrizione biennale e non quella più lunga di cui all’art. 2947, comma 3, c.c. Prescrizioni del diritto al risarcimento del danno , poiché il danneggiato non aveva proposto querela. Infatti, l’ultima richiesta di risarcimento utile ad interrompere la prescrizione era stata spedita all’assicurazione a biennio già trascorso dall’ultima costituzione in mora. La Corte d’appello confermava la decisione di prime cure. La prescrizione prevista per il reato si applica all’azione civile? Il danneggiato ricorreva allora per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 2947 c.c Secondo il ricorrente, alla fattispecie era applicabile il termine di prescrizione più lungo, ricorrendo l’ipotesi di illecito civile considerato dalla legge come reato lesioni colpose , per cui il diritto al risarcimento non era ancora prescritto. A fondamento del proprio ricorso l’uomo riportava il principio affermato in sede di legittimità Cass., S.U., n. 27337/2008 in base al quale l’illecito civile integra gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento . Non formava giudicato interno la ritenuta applicabilità della prescrizione breve Il motivo di ricorso è fondato. Nel decidere la questione in esame, la Cassazione osserva che la ritenuta applicazione alla fattispecie della prescrizione biennale non può formare giudicato interno. E’ d’altra parte pacifico in sede di legittimità Cass., n. 4363/2009 che la formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame, si verifica solo in riferimento ai capi della stessa sentenza autonomi, riguardanti questioni fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno. Invece, non si forma cosa giudicata con riguardo alle affermazioni contenute nella sentenza se siano mere premesse logiche della statuizione, ove quest’ultima sia oggetto del gravame. perché non è capo autonomo ma mera premessa logico-giuridica. E’ quindi idoneo a formare oggetto di giudicato interno solo quel capo autonomo che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata Cass., n. 22863/2007 . Nel caso di specie, la scelta della durata della prescrizione applicabile, spiega la Suprema Corte, costituisce una mera premessa logico-giuridica della decisione adottata priva di autonomia su cui non può ritenersi formato il giudicato. Il fatto è reato e l’omessa querela irrilevante si applica la prescrizione lunga anche all’azione civile. Infine, la Cassazione condivide l’orientamento giurisprudenziale Cass., S.U., n. 27337/2008 , intervenuto nelle more del processo, riportato dai ricorrenti a fondamento del proprio ricorso, secondo cui nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge penale come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum , e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atto che la chiara lettera dell’art. 2947, comma 3, c.c., a tenore della quale se il fatto è considerato dalla legge come reato”, non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato . In conclusione, nel caso in esame ricorrevano tutti gli estremi del reato di lesioni colpose e, non rilevando la mancanza di querela, si applica il più lungo termine di prescrizione di cui all’art. 2947, comma 3, c.c Sulla base di tali argomenti, gli Ermellini accolgono il ricorso e cassano con rinvio l’impugnata sentenza.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 settembre – 25 novembre 2014, numero 24988 Presidente Segreto – Relatore Armano Svolgimento del processo Il Tribunale di Teramo ha rigettato la domanda di risarcimento proposta da Abbondanza Francesco con citazione del 23-10-2000 nei confronti di D.G.M.,di Calabrese Maurizio e della Ras Assicurazioni s.p.a per i danni riportati alla persona ed al motociclo in un incidente stradale verificatosi in data 19-8-96. Il Tribunale ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento, sul rilievo dell'applicabilità della prescrizione biennale e non della più lunga prescrizione di cui all'articolo 2947 30 c.c. perché pur avendo l'Abbondanza riportato lesioni personali, non aveva sporto querela che l'ultima richiesta di risarcimento danni utile ad interrompere la prescrizione era stata spedita alla Ras in data 16-7-98 e la citazione era stata notificata in data 23-10-2000, a biennio già trascorso dall'ultima costituzione in mora. La Corte di appello di L'Aquila , evocata su impugnazione a che ha lamentato l'erronea valutazione della lettera della Ras del 20-6-00 e l'erronea applicazione dell'articolo 345 c.p.c in relazione all'ammissibilità di due successive richieste interruttive della prescrizione , ha respinto l'appello confermando la decisione di primo grado. Propone ricorso Abbondanza Francesco con tre motivi. Resiste la Allianz s.p.a. già Ras Assicurazioni. Entrambe le parti hanno presentato memoria Motivi della decisione. 1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell'articolo 2947 c.3 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c Il ricorrente invoca il principio affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte con sentenza numero 27337 del 2008 , secondo cui se l'illecito civile integra gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento. II ricorrente chiede pertanto l'applicazione del termine più lungo previsto dall'articolo 2947 c.3 c.c, ricorrendo l'ipotesi di illecito civile considerato dalla legge come reato lesioni colpose , per cui il diritto al risarcimento non è prescritto 2.11 motivo è fondato. Si osserva che sulla ritenuta applicazione alla fattispecie della prescrizione biennale non può ritenersi formato il giudicato interno. Di fatti questa Corte ha affermato che la formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame, cass. sent. numero 4363/2009 - sent numero 10043 / 2006 - sent. numero 20143 /2005 3.Costituisce capo autonomo della sentenza - come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno - solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello ricorrente nella specie relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata. Cass. civ numero 22863/2007. 4.Nella specie , a seguito dell'impugnazione è ancora sub iudice, il capo della sentenza relativo al decorso o meno della prescrizione del diritto al risarcimento del danno,mentre la scelta della durata della prescrizione applicabile costituisce una mera premessa logico-giuridca della decisione adottata priva di autonomia su cui non può ritenersi formato il giudicato. 5. Si rileva che nelle more è intervenuta la Sez. U, Sentenza numero 27337 del 2008 cher ha affermato Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, m ~a il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'articolo 2947 c.c., comma 3, a tenore della quale se il fatto è considerato dalla legge come reato , non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato . 6.Nella fattispecie sussistono tutti gli estremi del reato di lesioni colpose e, non avendo rilievo la mancanza di querela , si applica il più lungo termine di prescrizione di cui dell'articolo 2947 c.c., comma 3. Poiché l'incidente si è verificato in data 19-8-96 e la richiesta di risarcimento è stata ricevuta in data 16-7-98, quando è stata notificata la citazione di primo grado, in data 23-10-2000, non era ancora decorso il più lungo termine di prescrizione quinquennale previsto per il reato di lesioni colpose. Gli altri motivi del ricorso sono assorbiti. La sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Aquila che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di L'Aquila che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.