L’emittente radiofonica che sceglie i jingles pubblicitari si assume la responsabilità degli eventuali illeciti

La responsabilità per illegittima riproduzione di un brano musicale sul quale esistono diritti di sfruttamento esclusivo non ha natura oggettiva. Pertanto, nell’ipotesi in cui il brano venga utilizzato quale sottofondo di un messaggio pubblicitario, non può ritenersi responsabile il beneficiario della pubblicità, ove non si provi che egli sia stato autore o compartecipe della violazione del diritto di autore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 24754 del 20 novembre 2014. Il caso. Una società operante nel campo delle edizioni musicali conveniva in giudizio un uomo per sentirlo condannare al pagamento del compenso per l’utilizzazione, senza autorizzazione, di un brano musicale di cui l’attrice deteneva i diritti di sfruttamento economico. Il convenuto eccepiva la carenza di legittimazione passiva, assumendo che la scelta del messaggio pubblicitario di cui era stato beneficiario era imputabile all’emittente radiofonica, da lui incaricata senz’alcuna indicazione in merito al brano da inserire come sottofondo. La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. In particolare, il Giudice dell’appello, dichiarata l’inammissibilità delle chiamate in causa degli autori della pubblicità effettuate solo in sede di gravame , evidenziava che, nel caso di specie, la responsabilità derivante dalla violazione dei diritti commerciali spettanti alla società attrice non era imputabile al soggetto convenuto, in quanto il medesimo era stato mero beneficiario del messaggio pubblicitario, essendosi affidato, dietro corrispettivo, ad una società specializzata nel settore. L’attrice si rivolge quindi alla Corte di Cassazione. La responsabilità per illegittima riproduzione di un brano musicale. La ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione degli artt. 72-74 e 78 l. n. 633/1941 per omesso riconoscimento del compenso spettante al produttore del fonogramma in caso di utilizzazione a scopo di lucro del brano musicale. Al riguardo, la Suprema Corte, nel dichiarare il motivo infondato, osserva che la responsabilità per illegittima riproduzione del brano non può ricadere in via automatica sul beneficiario della pubblicità, ove non si provi che egli sia stato autore o compartecipe della violazione del diritto di autore. Si tratta, invero, di un normale illecito extracontrattuale, il cui accertamento è subordinato alla prova della volontà, in capo al beneficiario stesso, di porre in essere la violazione della privativa, e non solo dell’indiretto beneficio goduto per effetto dell’abusiva riproduzione del brano musicale, pur se imputabile esclusivamente a terzi. L’accertamento della colpa. Sotto altro profilo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2043 c.c. per omesso accertamento della responsabilità extracontrattuale per colpa. Sul punto la Suprema Corte, oltre a rilevare profili di inammissibilità della censura, osserva che proprio l’allegata natura extracontrattuale dell’illecito imponeva l’accertamento dell’elemento psicologico della colpa del convenuto, beneficiario del messaggio pubblicitario. Nel caso di specie, la colpa del convenuto è stata invece esclusa dal giudice dell’appello sulla base del rilievo di fatto, incensurabile in sede di legittimità, che egli si era rivolto ad una società specializzata nel settore pubblicitario radiofonico, sulla quale quindi ricadeva, in via esclusiva, la scelta dell’inserto musicale. Occorreva, quindi, la prova della coscienza e volontà da parte del convenuto dell’altrui utilizzazione abusiva del brano musicale in violazione del diritto d’autore.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 ottobre – 20 novembre 2014, n. 24754 Presidente Ceccherini – Relatore Bernabai Svolgimento del processo La N.E.M. s.a.s. conveniva dinanzi al giudice di pace di Pontassieve il sig. A.P., titolare dell'impresa L.d.P. per sentirlo condannare al pagamento dei compenso per l'utilizzazione di un brano musicale denominato Destinations , riprodotto senza che egli ne concedesse l'autorizzazione, quale titolare dei diritti di sfruttamento economico del brano oltre al risarcimento del danno. Costituitosi ritualmente, il convenuto eccepiva la carenza di legittimazione passiva, assumendo che la scelta dei messaggio pubblicitario di cui era stato beneficiario era imputabile all'emittente radiofonica R.S. 54 s.r.l., da lui incaricata senz'alcuna indicazione in merito al brano da inserire come sottofondo. Con sentenza 29 ottobre 2003 il giudice di pace rigettava la domanda e condannava la N. alla rifusione delle spese di giudizio. Il successivo gravame della N., dopo la chiamata in causa dei terzi R.S. 54 s.r.l. e C.L., titolare dell'impresa S.o.L., quali autori della pubblicità - che si costituivano, resistendo alle domande svolte nei loro confronti - era rigettato dal Tribunale di Firenze-sezione distaccata di Pontassieve con sentenza 5 luglio 2006. Il tribunale motivava - che era fondata l'eccezione di inammissibilità delle chiamate di terzo, effettuate solo in grado di appello - che la fattispecie andava inquadrata come violazione dei diritti commerciali spettanti al produttore del fonogramma, che li aveva acquistati in forma esclusiva dall'autore del brano musicale - che tuttavia l'illecito non era imputabile al P. - mero beneficiario, verso pagamento di un prezzo, dei messaggio pubblicitario - affidatosi, senza violazione del canone -di prudenza, ad una società specializzata nel settore, quale la R.S. 54 s.r.l. Avverso la sentenza, non notificata, la N. E.M. s.a.s. proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi e notificato il 4 ottobre 2007. Deduceva 1 [a violazione degli articoli 72-74 e 78 della legge 633/1941 per omesso riconoscimento del compenso spettante al produttore dei fonogramma in caso di utilizzazione a scopo di lucro del brano musicale 2 la violazione dell'art. 2043 cod. civ. per omesso accertamento della responsabilità extracontrattuale, per colpa. Resistevano con controricorso i[ P. e la R.S. 54 s.r.l. li C. non svolgeva, invece, difese. All'udienza del 9 ottobre 2014 il Procuratore generale ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. Motivi della decisione E' infondata l'eccezione pregiudiziale di nullità del ricorso per difetto del requisito di autenticità della copia notificata, che risulta, per contro, autenticata dall'avv. A.G., difensore della N. in forza di procura in calce al ricorso. Passando alla disamina di quest'ultimo, si rileva come il primo motivo, con cui si deduce la violazione degli articoli 72-74 e 78 della legge 633/1941, sia infondato. La responsabilità per illegittima riproduzione del brano non ha natura oggettiva e non può ricadere, quindi, sul beneficiario della pubblicità, ove non si provi che egli sia stato autore o compartecipe della violazione del diritto di autore. La censura in scrutinio postula invece un automatismo incompatibile con l'illecito extracontrattuale prospettato, senza contrastare in punto di diritto il principio affermato nella sentenza impugnata. Né ha rilevanza la natura assoluta, erga omnes, del diritto di utilizzazione economica, la cui titolarità non é stato affatto negata nella specie. Il thema decidendum riguarda, infatti, la responsabilità personale del P. come tale, subordinata alla prova di una sua violazione volontaria della privativa, e non solo dell'indiretto beneficio goduto per effetto dell'abusiva riproduzione del brano musicale, pur se imputabile esclusivamente a terzi. Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 2043 cod. civ. per omesso accertamento della responsabilità extracontrattuale per colpa. La censura appare inammissibile, sia per astrattezza e genericità del quesito di diritto che la compendia Se la violazione dei diritti di autore che attribuisce al produttore il diritto un compenso configuri anche un illecito extracontrattuale ex art. 2043 codice civile da cui discende un obbligo risarcitorio in capo all'autore del fatto lesivo , sia perché, come detto, proprio l'allegata natura extracontrattuale dell'illecito imponeva l'accertamento dell'elemento psicologico della colpa del P., beneficiario del messaggio pubblicitario nella specie, escluso dal tribunale sulla base dei rilievo di fatto, incensurabile in questa sede, che egli si era rivolto ad una società specializzata nel settore pubblicitario radiofonico, quale la R.S. 54 s.r.l. su cui ricadeva, quindi, in via esclusiva, la scelta concreta dell'inserto musicale. Occorreva, quindi, la prova della coscienza e volontà da parte del P. dell'altrui utilizzazione abusiva dei brano musicale Destinations , in violazione del diritto d'autore ma tale concorso con la R.S. 54 s.r.l. non è stato neppure allegato. Il ricorso è dunque infondato e va respinto con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore del P., liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero complessità delle questioni trattate. Sussistono invece giusti motivi per la compensazione nei confronti della R.S. 54 s.r.l., stante la natura di mera litis denuntiatio, senza conclusioni dirette, del ricorso ad essa notificato. P.Q.M. - Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da P. A., titolare della ditta L.d.P., liquidate in complessivi euro 5200,00, di cui euro 5000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie del 15% e gli accessori di legge - compensa le spese di giudizio tra la ricorrente e la R.S. 54 s.r.l.