Chi è il proprietario della macchina incidentata? Il P.R.A. “le sa tutte”

L’iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico del trasferimento di proprietà di un veicolo come previsto dall’art. 6 r.d.l. n. 436/1927 , anche se volta a dirimere i conflitti tra aventi causa del medesimo venditore, ha anche valore di prova presuntiva riguardo all’individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 24681, depositata il 19 novembre 2014. Il caso. Una donna conveniva in giudizio un automobilista e la compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale. Il tribunale di Napoli respingeva la domanda, per cui la donna ricorreva in Cassazione. A motivo del ricorso, contestava ai giudici di merito di aver rigettato la domanda, in quanto ella non aveva prodotto la certificazione del Pubblico Registro Automobilistico, per cui non era stato dimostrato che il convenuto fosse il proprietario con cui era avvenuto l’incidente stradale. La ricorrente, al contrario, affermava che la titolarità della proprietà del veicolo poteva essere provata con ogni mezzo, avendo l’iscrizione nel registro funzione dichiarativa e non costitutiva. La Cassazione ricorda che le risultanze del P.R.A. hanno valore presuntivo, per cui possono essere vinte da prova contraria. Cosa prova il P.R.A.? Gli Ermellini richiamano un loro precedente Cass. n. 9314/2010 , in cui era stato stabilito che l’iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico del trasferimento di proprietà di un veicolo come previsto dall’art. 6 r.d.l. n. 436/1927 , anche se volta a dirimere i conflitti tra aventi causa del medesimo venditore, ha anche valore di prova presuntiva riguardo all’individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo. Anche se è vero che le risultanze del P.R.A. possono essere vinte da prova contraria, i giudici di merito avevano sollecitato la ricorrente a produrre la certificazione, ma questa non aveva assolto tale onere, pur avendone la possibilità. Di sicuro tale certificazione non poteva essere sostituita dalla prova orale, soprattutto nell’ipotesi, come nel caso di specie, in cui non erano stati compiuti rilievi nell’immediatezza del fatto idonei ad identificare con sicurezza i veicoli coinvolti. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 23 ottobre – 19 novembre 2014, n. 24681 Presidente Finocchiaro – Relatore Cirillo Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. 1. N.P. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Portici, Domenico Esposito e la s.p.a. INA Assitalia, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale, verificatosi in data 9 marzo 2003, nel quale ella viaggiava come trasportata su di una vettura FIAT Panda che sarebbe venuta a collisione con la FIAT Uno asseritamente di proprietà dell'Esposito. Nella costituzione della sola società di assicurazione, rimasto contumace l'Esposito, il Giudice di pace rigettò la domanda, con compensazione delle spese. 2. Proposto appello principale dalla P. ed appello incidentale da parte della società di assicurazione, il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Portici, con sentenza del 29 marzo 2013, ha respinto l'appello principale, ha accolto quello incidentale, ha condannato la P. al pagamento anche delle spese del giudizio di primo grado, oltre che a quelle del giudizio di appello, confermando nel resto l'impugnata sentenza. 3. Contro la sentenza d'appello ricorre la P., con atto affidato ad un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 5. Con l'unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1376 cod. civ. e dell'art. 6 del r.d.1. 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510, nonché dell'art. 115 del codice di procedura civile. 5.1. Il punto in discussione riguarda l'efficacia probatoria da attribuire, ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà di un autoveicolo, alla certificazione del Pubblico Registro Automobilistico. La sentenza impugnata, infatti, ha confermato la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria sul rilievo che l'appellante principale, non avendo prodotto tale certificazione, non aveva in effetti dimostrato che l'Esposito fosse il proprietario del mezzo col quale - secondo la prospettazione della P. - sarebbe avvenuto l'incidente stradale di cui si discute. A tale conclusione il Tribunale è giunto richiamando la giurisprudenza di questa Corte ed osservando che la P. non aveva prodotto tale documento, benché a tanto sollecitata dal primo giudice ai sensi dell'art. 320 del codice di rito. A fronte di simile motivazione l'odierna ricorrente - nel rammentare che nel corso del giudizio di primo grado vi sarebbe stato lo smarrimento del fascicolo d'ufficio e di quello di parte - discute circa la valenza probatoria della documentazione del P.R.A. e sostiene che la titolarità della proprietà del veicolo poteva essere provata con ogni mezzo, avendo l'iscrizione nel registro funzione dichiarativa e non costitutiva. 5.2. Questa Corte ha in più occasioni affermato che le risultanze del P.R.A. hanno valore presuntivo, per cui possono essere vinte dalla prova contraria v., tra le altre, le sentenze 11 aprile 2006, n. 8415, e 26 ottobre 2009, n. 22605 . La più recente sentenza 20 aprile 2010, n. 9314, correttamente richiamata dal Tribunale, ha stabilito che l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico del trasferimento di proprietà di un'autovettura, prevista dall'art. 6 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, pur essendo volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume, altresì, valore di prova presuntiva in ordine all'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo. Ora, pacifico essendo che le risultanze del P.R.A. possono essere vinte dalla prova contraria, il Giudice di merito ha rilevato che la P. non aveva prodotto tale certificazione, pur avendo la possibilità di farlo ed, anzi, essendo stata sollecitata a farlo. E da ciò ha desunto motivi sufficienti per il rigetto della domanda. Si tratta di decisione del tutto condivisibile, che va esente dalla prospettata censura, non potendo detta certificazione essere sostituita dalla prova orale, tanto più in un caso come quello in esame, nel quale non risulta siano stati compiuti rilievi nell'immediatezza del fatto idonei ad identificare con sicurezza i veicoli coinvolti. 6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato . Motivi della decisione La ricorrente non ha presentato memorie in riferimento alla relazione depositata. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, il 23 ottobre 2014.