Improcedibile l'azione nei confronti del danneggiante se manca la richiesta risarcitoria all'assicurazione

La condizione di proponibilità della domanda, costituita dall'assolvimento dell'onere della richiesta con raccomandata ex art. 22, legge n. 990/1969 ora art. 145, D.Lgs. n. 209/2005 , opera sia nel caso di azione diretta che di azione di responsabilità aquiliana a norma dell'art. 2054 c.c.

Lo ha stabilito, ancora una volta, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 24186, depositata il 13 novembre 2014. Il caso. Il Tribunale di Venezia aveva condannato il conducente e il proprietario dell'automobile responsabile dell'accadimento di un sinistro, ritenendo che la preventiva richiesta risarcitoria ex art. 22 L.990/1969 non fosse necessaria per l'esercizio dell'azione di responsabilità aquiliana nei confronti del danneggiante, ritenendo quindi che necessitasse solo nel caso in cui il danneggiato esperisse l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione. La sentenza veniva completamente ribaltata dalla Corte d'Appello, che dichiarava, viceversa, l'improcedibilità della domanda avanzata dal danneggiato, sul presupposto della pacifica mancanza della lettera di messa in mora alla compagnia assicurativa. La vicenda è giunta quindi all'attenzione della Sesta Sezione, che l'ha decisa con l'ordinanza in commento, emessa in camera di consiglio ai sensi del combinato disposto dagli artt. 376, 380 bis e 375 d.p.d., In caso di sinistro la messa in mora all'assicurazione va sempre mandata, a prescindere da che azione si eserciti. La Cassazione ribadisce ancora una volta la portata erga omnes del precetto che prevede dapprima era l'art. 22 della L. numero 990/1969, adesso l'art. 145 del Codice delle Assicurazioni, D.Lgs. 209/2005 quale condizione di procedibilità dell'azione risarcitoria, la richiesta del danno all'assicuratore nonchè il decorso di sessanta giorni c.d. spatium deliberandi da tale richiesta,. Risale infatti al 1991 l'intervento delle Sezioni Unite che con la sentenza numero 12006/91 aveva affermato l'ampia operatività dell'art. 22, legge numero 990/1969 e, in particolare, il principio per cui in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione a norma della legge numero 990 del 1969, è improponibile la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto che non abbia preventivamente inviato all'assicuratore dell'attore la richiesta di risarcimento prevista dall'art. 22 della stessa legge . E già le Sezioni Unite del 1991 ricordavano l'indirizzo giurisprudenziale all'epoca non ancora consolidato di alcune pronunce secondo cui l'adempimento previsto dall'art. 22 non riguardava appunto soltanto la cosiddetta azione diretta contro l'assicuratore del responsabile, ma anche quella esercitabile contro il solo responsabile ai sensi degli articoli 2043 e 2054 c.c. cfr. Cass. 10 maggio 1978 numero 2262 Cass. 23 giugno 1984 numero 3693 ed altre conformi . Ciò motivandolo con l'innegabile intreccio delle posizioni giuridiche e le interferenze dei relativi rapporti che fanno emergere lo stesso interesse tutelato dalla legge . Spostandoci in anni più recenti era stata la Terza Sezione, con la sentenza numero 22597 del 26 ottobre 2009 non a caso citata tra i precedenti nel corpo dell'ordinanza a dichiarare improponibile la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto che non avesse preventivamente inviato all'assicuratore dell'attore la richiesta di risarcimento prevista dall'art. 22 della stessa legge. Peraltro, nella stessa sentenza si poteva leggere l'affermazione che la condizione di proponibilità della domanda, costituita dall'assolvimento dell'onere della richiesta con raccomandata nei confronti dell'assicuratore secondo la L. 24 dicembre 1969, numero 990, art. 22 applicabile ratione temporis , opera sia nel caso di azione diretta, ai sensi dell'art. 18 della legge suddetta, che nella ipotesi di azione di responsabilità aquiliana, a norma dell'art. 2054 cod. Civ Infatti detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione fra le persona contro cui l'azione venga proposta, cumulativamente o singolarmente . A questo punto credo sia chiaro comprendere come la Sesta Sezione abbia avuto vita facile nel ribadire tale orientamento, giungendo quindi a rigettare, per l'appunto con ordinanza in camera di consiglio, il ricorso per cassazione. In conclusione, il punto fermo dev'essere quello per cui in caso di sinistro, a prescindere dall'azione che si voglia esercitare, aquiliana ovvero diretta nei confronti dell'assicurazione, occorre mettere in mora quest'ultima ed attendere il decorso dello spatium deliberandi .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 ottobre - 13 novembre 2014, numero 24186 Presidente Finocchiaro – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo e motivi della decisione È stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. Con sentenza in data 19.06.2012 la Corte di appello di Venezia — decidendo sull'appello proposto da G.M. nei confronti della Comunità Salesiana Salesianer Don Boscos di seguito, brevemente, Comunità Salesiana , di Axa Colonia Verisicherung Ag, di F.M. e N.R. , quali eredi di N.C. , della Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. di seguito, brevemente Cattolica Assicurazioni , nonché sull'appello incidentale proposto dalla Comunità Salesiana nei confronti di G.M. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia numero 2040/2007 — dichiarava improponibile la domanda proposta da G.M. con compensazione integrale delle spese di lite. La controversia aveva ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale che il G. addebitava all'esclusiva responsabilità del C. , conducente della Fiat Tempra di proprietà della Comunità Salesiana e che, invece, quest'ultima ascriveva alla responsabilità vuoi del G. , vuoi del N. . Il Giudice di primo grado - affermata la corresponsabilità del G. nel sinistro stradale verificatosi in data omissis e dichiarata prescritta qualsiasi pretesa nei confronti degli eredi del N. — aveva condannato la Comunità Salesiana e il C. al pagamento della somma di Euro 56.945,30 oltre interessi in favore del G. , ritenendo, per quanto interessa in questa sede, che la preventiva richiesta risarcitoria ex art. 22 L. 990/1969 non fosse necessaria per l'esercizio dell'azione di responsabilità aquilana nei confronti del danneggiante. Siffatta argomentazione era ritenuta inesatta dalla Corte di appello che, in accoglimento dell'appello incidentale, perveniva alla pronuncia di improcedibilità di cui si è detto, sul rilievo che, nella specie, era pacifico che era mancata la preventiva lettera A.R. alla compagnia di assicurazione. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione G.M. formulando tre motivi. Sia la Comunità Salesiana, sia la Cattolica di Assicurazione hanno resistito con distinti controricorsi. Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata, anche se la verifica della ritualità del contraddittorio risulta allo stato subordinata al riscontro del ricevimento del ricorso da parte di C.S. nel domicilio indicato in Germania. 3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 4. Con i motivi di ricorso si denuncia I ai sensi dell'art. 360 numero 3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli artt. 18-22 L. 990/1969 e 2043-2054 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 360 numero 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 18-22 L. 990/1969 e 2043-2054 cod. civ. per non essere prevista la condizione di proponibilità della domanda di cui all'art. 22 legge numero 990/1969 nel caso di esercizio dell'azione aquiliana II ai sensi dell'art. 360 numero 5 cod. proc. civ. omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per non avere preso in considerazione la lettera del 30.03.1995 indirizzata alla Reale Mutua in cui si faceva riferimento a una comunicazione dell'UCI, dalla quale avrebbe dovuto desumersi l'osservanza dell'onere di cui all'art. 22 legge numero 990/1969 III ai sensi dell'art. 360 numero 5 cod. proc. civ. omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per non avere preso in considerazione la lettera in data 05.05.1995 della Reale Mutua di rifiuto dell'assicuratore di formulare l'offerta di indennizzo, risultando, per atto equipollente, assolto lo scopo perseguito dal già cit. art. 22. Nessuno dei suddetti motivi — ad onta dei ripetuti richiami in ricorso al criterio dell'autosufficienza - appare conforme al suddetto criterio, dovendosi al riguardo evidenziare come ognuna delle censure risenta della nebulosa esposizione dello svolgimento del processo. Valga considerare quanto segue. 4.1. Relativamente al primo motivo, si osserva innanzitutto che gli elementi emergenti dal ricorso e dalla stessa sentenza impugnata lasciano intendere che il G. abbia esercitato anche l'azione diretta verso l'assicuratore, individuato, prima nella Reale Mutua, e poi nella Axa Colonia Versicherung. È ben vero che nella parte del ricorso dedicata all'esposizione del fatto si legge che G.M. proponeva avanti al Tribunale di Venezia la propria domanda risarcitoria nei confronti dei responsabili in solido del sinistro stradale, C.S. , conducente e Comunità Salesiana, proprietaria del mezzo ” pag. 4 ricorso però è altrettanto vero che nello stesso ricorso sempre a pag. 4 si legge da parte sua Reale Mutua Assicurazioni negava la propria legittimazione, assumendosi mera delegata per la liquidazione del sinistro da UCI, quale corrispondente dell'assicuratore estero Axa Colonia Versicherung ” il che lascia intendere che la domanda era stata proposta anche nei confronti della Reale Mutua, altrimenti non si comprenderebbe per quale motivo detta società abbia contestato la propria legittimazione. D'altra parte l'esordio del giudizio viene così descritto nella decisione impugnata G.M. conveniva davanti al Tribunale di Venezia la Comunità Salesiana, proprietaria del veicolo condotto da C.S. , la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti ”. E ancora a pag. 5 del ricorso si legge che in appello il G. circoscriveva il contraddittorio alle parti originarie del processo C. , Comunità Salesiana e relativa Compagnia Assicuratrice, Axa Colonia ” quest'ultima, per la verità, non sarebbe stata parte originaria del processo, ma terza chiamata in garanzia dalla Comunità Salesiana . Inoltre le conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza di appello lasciano intendere che la domanda risarcitoria era avanzata nei confronti di tutti gli appellati. 4.1.1. Anche a prescindere da quanto sopra occorre osservare che la condizione di proponibilità della domanda, costituita dall'assolvimento dell'onere della richiesta con raccomandata di cui alla L. numero 990 del 1969, art. 22, nei confronti dell'assicuratore, opera sia nel caso di azione diretta che di azione di responsabilità aquiliana a norma dell'art. 2054 cod. civ Invero costituisce ius receptum che la norma di cui all'art. 22 legge numero 990 del 1969 oggi abrogata e trasfusa nell'art. 145 del D.Lgs. 7 settembre 2005, numero 209 , qui applicabile ratione temporis , nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore e al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilità dell'azione stessa sia nell'ipotesi in cui il danneggiato si rivolga al solo responsabile del danno che può a sua volta chiamare in giudizio l'assicuratore , che in caso di azione diretta contro l'assicuratore nel qual caso deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno ex artt. 18, primo comma, e 23 legge numero 990 del 1969 . È stato in particolare evidenziato che la norma non pone alcuna distinzione in ordine al soggetto contro il quale l'azione è proposta, e mira a favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, concedendo a tal fine all'assicuratore o all'impresa designata , su cui grava l'obbligo di pagamento dell'indennizzo assicurativo, un adeguato spatium deliberandi cfr. Cass. 26 ottobre 2009, numero 22597 Cass. 08 giugno 2007, numero 13537 Cass. 02 febbraio 2006, numero 2269 Cass. 21.01.2003, numero 825 Cass. 23.11.2000, numero 15138 . È stato altresì affermato che nell'ipotesi di danno cagionato da veicolo straniero circolante in Italia, il danneggiato, prima di iniziare l'azione giudiziaria, deve a pena di improponibilità della stessa indirizzare all'ufficio centrale italiano UCI la richiesta di risarcimento, nelle forme e con l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui alla l. 24 dicembre 1969, numero 990, risultando altrimenti frustrato lo scopo perseguito dalla norma in questione, di rendere possibile la composizione stragiudiziale della pretesa del danneggiato, con minor aggravio di spese e riduzione della litigiosità Cass. 10 maggio 1991, numero 5249 . 4.2. Gli altri due motivi, concernente l'omessa valutazione di due lettere, una indirizzata alla Reale Mutua e l'altra proveniente dalla Reale Mutua, sono suscettibili di esame unitario. Va, innanzitutto, osservato che in appello non risulta presente la Reale Mutua il che lascia intendere che sia certo il difetto di legittimazione della stessa. Soprattutto occorre osservare che il criterio di autosufficienza del ricorso, che altro non è che un requisito di specificità del motivo, avrebbe richiesto la doverosa specificazione che la questione dell'idoneità di tali atti ad integrare la prova dell'assolvimento dell'onere di proponibilità venne sottoposta ai giudici di appello tanto più che nella sentenza impugnata si legge è pacifico che nella specie è mancata la preventiva richiesta risarcitoria alla compagnia di assicurazione ”. Si rammenta che è inammissibile la denuncia in sede di legittimità dell'omesso esame da parte del giudice di merito di un documento, del quale la sentenza non si occupa, quando la parte non precisa che da esso, pur prodotto nel giudizio, aveva tratto argomenti, cioè allegato fatti a sostegno della sua prospettazione, e non individua dove li aveva svolti. In particolare, non si può imputare al giudice di merito di avere tratto elementi di valutazione da un documento senza considerare un altro documento, se non si precisa in che sede nel giudizio di merito si era argomentato da quest'ultimo quanto avrebbe dovuto comportare la diversa valutazione del documento considerato dalla sentenza impugnata. Vi osta la natura del giudizio di cassazione, che impedisce di allegare in esso fatti emergenti dal documento che non si sono allegati nel giudizio di merito nonostante ch'esso sia stato prodotto Cass. 07 agosto 2012, numero 14183 ”. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio - viste le memorie depositate dal ricorrente e dalla resistente Comunità Salesiana e ritenuto che i rilievi svolti da parte ricorrente non evidenzino profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella relazione - ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. numero 55/2014, seguono la soccombenza. La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, numero 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo — ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore di ciascuna delle parti resistenti in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge e contributo spese generali. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del d.p.r. numero 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.