La mancata conferma testimoniale della fattura per l'auto sostitutiva provoca l'esclusione dal rimborso

La sola produzione in giudizio della fattura, nemmeno quietanzata, relativa al noleggio di un auto sostitutiva per il tempo necessario alle riparazioni dell'automobile incidentata in un sinistro, se non è corroborata da ulteriori elementi probatori che possano portare ad esprimere un giudizio di veridicità, non ha valore di prova.

Questo è il principio che si ricava dalla lettura della sentenza n. 23788 decisa il 24 settembre e depositata il 7 novembre 2014 dalla sez. III della Cassazione. Il caso. Il gdp di Taranto aveva affermato la paritaria corresponsabilità relativamente ad un sinistro che aveva visto coinvolte due automobili, una delle quali nell'atto di uscire da un parcheggio c.d. a pettine”, negando peraltro il risarcimento, in quota parte, relativamente al noleggio di un'auto sostitutiva per il tempo necessario per le riparazioni. Esperito l'appello da parte del proprietario del veicolo che procedeva sulla propria corsia e veniva colpito, il Tribunale di Taranto aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado, ritenendo corretta la valutazione di inattendibilità dei testi escussi e, conseguentemente, non superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c Per quanto attiene poi, in particolare, il mancato riconoscimento del rimborso della fattura di noleggio, il giudice di secondo grado anche sul punto confermava la sentenza impugnata, rilevando che la fattura prodotta in giudizio era risultata non essere nemmeno quietanzata, e peraltro affermava che i documenti provenienti da terzi estranei al giudizio ove non corroborati da ulteriori elementi probatori atti a farne esprimere un giudizio di veridicità non hanno valore di prova . Conseguentemente anche il giudice di appello respingeva la domanda a causa del mancato assolvimento dell'onere della prova art. 2697 c.c. . La vicenda giunge quindi all'attenzione della sez. III, la quale, rigettando il ricorso, conferma integralmente la sentenza del tribunale. Prova a metà. Per quanto attiene specificamente il punto della fattura del noleggio, gli Ermellini ribadiscono come sia conforme all'orientamento della stessa Cassazione l'affermazione di inefficacia come prova piena delle scritture provenienti da terzi, che possono fornire elementi di convincimento solo in concorso con altre circostanze che ne supportino l'attendibilità. D'altra parte, e in queste parole pare si possa scorgere un'indicazione pro futuro che viene data dai giudici della sez. III, il ricorrente non ha prospettato il vizio di motivazione relativamente all'omessa o insufficiente valutazione di elementi idonei a corroborare la prova documentale, ma solo la violazione di norme di diritto. Se il ricorrente avesse sollevato il vizio di motivazione, par di capire, il risultato avrebbe potuto essere diverso. Così come avrebbe potuto essere diverso il risultato se il ricorrente non si fosse ricordato solo nel giudizio di legittimità da quel che si desume dalla lettura della sentenza di argomentare il rimborso sotto il profilo del fermo tecnico, avendo invece richiesto espressamente il rimborso degli esborsi sostenuti, ritenuti non sufficientemente provati dai giudici di merito.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 settembre – 7 novembre 2014, n. 23788 Presidente Segreto – Relatore Sestini Svolgimento del processo M.L. convenne in giudizio G.M.C. e la sua assicuratrice Duomo Unione Assicurazioni s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale avvenuto in data , allorquando la propria vettura era stata urtata da quella della G. che usciva in retromarcia da un parcheggio a pettine opposto alla corsia di marcia lui percorsa. Il Giudice di Pace di Taranto affermò il paritario concorso di colpa dei due conducenti e liquidò il risarcimento spettante all'attore senza riconoscere alcunché a titolo di rimborso della somma che il M. assumeva di avere speso per il noleggio di una vettura sostitutiva. Il Tribunale di Taranto ha confermato la sentenza. Ricorre per cassazione il M. , affidandosi a cinque motivi resiste, a mezzo di controricorso, la Duomo Unione Assicurazioni s.p.a Motivi della decisione 1. La Duomo Assicurazioni ha eccepito la inammissibilità del ricorso in quanto proposto a mezzo di difensore sfornito di procura speciale , assumendo che il mandato è del tutto generico e non contiene alcun riferimento agli elementi essenziali del giudizio . L'eccezione è infondata, giacché la procura conferita in calce al ricorso e riferita a questa fase del ricorso per Cassazione non necessitava, ovviamente, di ulteriori indicazioni sulle parti e sull'oggetto del giudizio, tutte desumibili dal ricorso in calce al quale risultava apposta. 2. I primi due motivi che deducono, rispettivamente, violazione e falsa applicazione delle norme di diritto art. 154 comma III lett. c del codice della strada ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc e vizio di omessa motivazione, ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc, sulla inesistente responsabilità del M. vanno esaminati congiuntamente, in quanto attengono alla ricostruzione del sinistro. 2.1. Il ricorrente prospetta col primo motivo una doppia responsabilità della G. per non avere correttamente effettuato la manovra di retromarcia e per essersi immessa nel flusso della circolazione senza attenersi alle prescrizioni dell'art. 154, 3 co. C.d.S. ed evidenzia come nelle dichiarazioni rese dalla medesima G. in sede di interrogatorio formale vi fosse la prova della commessa infrazione assume inoltre col secondo motivo che il giudice di appello ha omesso la valutazione del punto d'urto sulla parte posteriore della Seat del M. , dal quale si presume che l'auto di questi fosse già sul punto della collisione e non avesse spazio e tempo per evitare il sinistro. 2.2. Il Tribunale di Taranto ha ritenuto che il giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione del criterio di cui all'art. 2054, 2 co. c.c. ed ha precisato che, attesa la inattendibilità di entrambi i testi escussi in primo grado non può ritenersi adeguatamente superata la presunzione di pari concorso anche del M. nella produzione del sinistro . 2.3. I motivi sono entrambi infondati. Deve innanzitutto rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, e quindi all'eventuale graduazione delle colpe, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ. Cass. n. 4186/2004 , e che risulta parimenti consolidato il principio per cui, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile Cass. n. 12444/2008 . Ciò premesso, deve escludersi che l'individuazione di specifiche condotte colpose a carico della G. sia di per sé idonea a superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, 2 co. c.c., in difetto della dimostrazione che il M. abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, e deve ritenersi per altro verso che il giudice di appello abbia fornito motivazione ampia e coerente delle ragioni per cui ha ritenuto non superata detta presunzione evidenziando l'inattendibilità di entrambi i testi e ritenendo genuina la ripetuta affermazione del M. , mutata solo in sede di interrogatorio , secondo cui la sua vettura era in transito, ossia in movimento al momento in cui avvenne l'incidente . Neppure risulta fondata la censura relativa alla mancata valutazione del fatto che l'urto interessò la vettura dell'attore nella parte posteriore. Rilevato, infatti, che la circostanza è stata sicuramente tenuta presente dal Tribunale che proprio in riferimento ad essa ha affermato l'inattendibilità delle dichiarazioni della teste O. , deve escludersi che la stessa fosse tale da comportare necessariamente una diversa conclusione in punto di superamento della presunzione di eguale concorso dei due conducenti. 3. Col terzo motivo che deduce vizio di ultrapetizione ex art. 360 comma 1 n. 4 cpc , il ricorrente premette che esisteva un chiaro giudicato interno sulla inattendibilità del testimone indicato dalla G. , sig.ra O.G. e si duole che il Tribunale abbia compiuto una indagine ultra petita sulla attendibilità del secondo testimone A.O. , le cui dichiarazioni non avevano formato oggetto di impugnazione, in tal modo violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il giudicato interno . in ordine alle circostanze poste dal Giudice di primo grado alla base della decisione in relazione alle quali non siano stati formulati specifici motivi di appello . 3.1. Il motivo è infondato, giacché, una volta dedotta dall'appellante l'erroneità della ricostruzione del sinistro compiuta dal primo giudice, il Tribunale era per ciò stesso tenuto a rivalutare tutto il materiale probatorio, a prescindere dall'inesistenza di specifiche contestazioni sull'attendibilità del teste A. e senza essere vincolato da preclusioni ex iudicato, non prospettabili in ordine alla valutazione delle prove nel caso, circa l'attendibilità di un teste , ma esclusivamente in ordine alle statuizioni anche implicite che il giudice abbia adottato all'esito dell'apprezzamento delle prove. 4. Il quarto motivo dedotto per l'ipotesi di mancato accoglimento del terzo prospetta vizio di contraddittoria motivazione ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc in merito alla posizione di fermata del veicolo del M. evidenzia che il M. non aveva alcun obbligo di fermarsi e censura la conclusione del Tribunale che ha escluso che fosse stata superata la presunzione di corresponsabilità dell'attore per il solo fatto di aver ritenuto che la sua vettura fosse in movimento al momento dell'urto. Anche questo motivo è infondato, giacché non ricorre alcuna contraddizione interna alla motivazione, che in maniera assai lineare si è limitata a dichiarare l'inattendibilità dell'intera deposizione del teste A. in quanto contrastante con un dato pacifico derivante dalle stesse allegazioni dell'attore e ne ha tratto la conclusione dell'assenza di prove idonee a superare la presunzione di pari responsabilità. 5. L'ultimo motivo violazione di norme di diritto . sul mancato riconoscimento della fattura di noleggio censura la sentenza impugnata per avere escluso il rimborso della somma di 240 Euro che il ricorrente assume di avere speso per noleggiare un'auto sostitutiva per il tempo occorso per riparare la propria vettura. 5.1. Sul punto, il Tribunale ha rilevato che l'appellante si era limitato a produrre una fattura proveniente da terzi estranei alla lite, peraltro neppure quietanzata e ha osservato che i documenti provenienti da terzi estranei al giudizio ove non corroborati da ulteriori elementi probatori atti a farne esprimere un giudizio di veridicità non hanno valore di prova , respingendo pertanto la domanda per non essere stato sufficientemente assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c. . 5.2. Assume, in contrario, il ricorrente che la fattura era idonea a dimostrare la spesa e che, comunque, il danno poteva essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., indipendentemente dalla prova specifica, dovendosi dare rilievo al fatto che la mancata disponibilità del veicolo è di per sé idonea a provocare al danneggiato un ulteriore pregiudizio economico . 5.3. Le censure sono infondate. Risulta conforme all'orientamento di questa Corte l'affermazione che le scritture provenienti da terzi non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono fornire utili elementi di convincimento solo in concorso con altre circostanze che ne confortino l'attendibilità cfr. ex multis, Cass. n. 14122/2004 e Cass. n. 26090/2005 va esclusa, pertanto, la ricorrenza di un error in iure, né d'altra parte, risulta prospettata sotto il diverso profilo del vizio di motivazione Cass. n. 11652/2002 l'omessa o insufficiente valutazione di elementi idonei a corroborare la prova documentale. Neppure può essere utilmente invocato dal ricorrente l'orientamento di legittimità che consente la liquidazione del danno da fermo tecnico anche in assenza di una prova specifica cfr. Cass. n. 22687/2013 e Cass. n. 23916/2006 in quanto l'allegazione e la domanda dell'attore non attenevano al fermo tecnico , ma -specificamente al rimborso di esborsi sostenuti per il noleggio di un'auto sostitutiva, rispetto ai quali il giudice di merito ha ritenuto non sufficiente la prova fornita. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del M. al pagamento delle spese di lite. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla Duomo Unione Assicurazioni s.p.a. le spese di lite, liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi , oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.