Per la macchina incendiata, “carta canta”: c’è differenza tra sfogliare una pagina e fare un clic

Integrare la rivista cartacea di Quattroruote con le quotazioni online, per la valutazione del veicolo, è possibile, ma soltanto se previsto espressamente dalle condizioni generali della polizza assicurativa.

Lo afferma il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 21163 del 24 settembre 2014. Il caso. Il proprietario di una macchina, distrutta in un incendio, conveniva in giudizio la compagnia assicurativa, reclamando l’indennizzo di polizza, da determinare sulla base della garanzia prestata. La società, costituitasi in giudizio, eccepiva l’inapplicabilità dei criteri di calcolo indicati dall’attore. Le condizioni generali di polizza prevedevano, per la determinazione del valore commerciale del veicolo, il riferimento alle quotazioni pubblicate sulla rivista Quattroruote in mancanza del modello, invece, doveva farsi riferimento alle quotazioni di Eurotax. Mancando la quotazione del proprio veicolo nella rivista cartacea, l’attore aveva invocato il ricorso ad una pubblicazione online, ritenuta integrativa della rivista cartacea, la quale non può riportare tutti i modelli di auto. La compagnia, invece, proprio in mancanza dell’indicazione del modello di macchina dell’attore sul giornale, aveva corrisposto l’indennizzo secondo la valutazione Eurotax. Conta il cartaceo. Il Tribunale rileva che il contratto stipulato escludeva qualsiasi riferimento o rimando a pubblicazioni online, per cui doveva ritenersi corretta l’interpretazione limitata soltanto alla versione cartacea della rivista normalmente in commercio. In caso contrario, si accederebbe ad elementi extratestuali mediante l’implementazione del testo contrattuale un’operazione non consentita, se si pensa che, al momento della stipulazione del contratto, avvenuta nel 2011, era già conoscibile la pubblicazione online, per cui sarebbe stato necessario un richiamo esplicito, ma non avvenuto. Inoltre, la documentazione prodotta dall’attore non pareva riconducibile alla rivista, come intesa nel suo formato editoriale tipico commercializzato, ma ad un software di ricerca e calcolo. Le allegazioni del proprietario non erano neanche assimilabili ad un’eventuale versione online del giornale, per cui non si poteva ritenere provato che la documentazione prodotta corrispondesse alla mera pubblicazione online della rivista. Per questi motivi, il Tribunale di Bologna rigetta la domanda e conferma l’indennizzo corrisposto in base alla valutazione Eurotax.

Tribunale di Bologna, sez. III Civile, sentenza 24 settembre 2014, n. 21163 Giudice Iovino Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Di seguito alla citazione in giudizio da parte attore che reclamava. l'indennità di polizza in conseguenza dell'incendio della propria vettura MITSUBISIII EVOLUTION LANCER 2.0 tg . da determinarsi sulla base della garanzia assicurativa, prestata dalla compagnia convenuta per le ipotesi di incendio, furto e rapina, e alla costituzione di quest'ultima, che si opponeva all'accoglimento della domanda. eccependo l'inapplicabilità lei criteri di calcolo indicati ex adverso per la determinazione dell'indennizzo, la causa. debitamente istruita sul piano documentale. era posta in decisione a mente dell'art. 281 sexies c.p.comma 2. Come pacifico e comunque documentato, le condizioni generali di polizza stabiliscono espressamente alla sezione 10 - procedura per il risarcimento dei danni non r.comma auto - all'art. 102 e segnatamente per l'ipotesi di danni al veicolo risarcibili secondo la sezione 2 - incendio e furto - che nella determinazione del valore commerciale del veicolo si fa riferimento alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRORUOTE EDITORIALE DOMUS o qualora non sia presente il modello, dalle quotazioni di EUROTAX MEDIA TRA GIALLO E BLU . 3. Parte attorea, mancando la quotazione del proprio veicolo nella rivista cartacea. normalmente rinvenibile in commercio, invoca il ricorso ad una pubblicazione ori fine che ritiene integrativa della rivista cartacea, la quale, come pacifico, non riporta tutti i modelli di autovetture per ragioni di spazio e di logistica. in ciò contrastata dalla Compagnia, che ha, come pacifico, corrisposto ante iuclicium l'indennizzo secondo valutazione Eurotax, non essendo presente l'esatto modello del veicolo attoreo sulla rivista Quattroruote” ed essendo la documentazione di riferimento indicata da controparte rinvenuta dal portale web e non da quest'ultima. 4. Il Tribunale ritiene corretta la liquidazione operata dalla convenuta, atteso che il testo contrattuale esclude ogni riferimento o ogni rimando a pubblicazioni ori fine e che appare corretto interpretare la clausola in questione come riferita esclusivamente alla versione cartacea della rivista, normalmente in commercio, in applicazione dei principi ermeneutici posti dagli artt. 1362 e segg. Cc ed in particolare valorizzando il principio dell'interpretazione in buona fede dell'art. 136 ccomma Infatti, opinare diversamente significherebbe accedere ad elementi extra testuali attraverso un'operazione di implementazione del testo contrattuale che non pare consentita all'interprete, posto che il riferimento a pubblicazioni ori line o assimilabili, era ben nota all'epoca della stipulazione 2011 del contratto e quindi. ci si doveva aspettare un richiamo esplicito, che non è invece avvenuto. Altro aspetto tranciante è, poi, desumibile dalla stessa documentazione offerta a sostegno da parte attorca, la quale invero anche come veste grafica, se pare riconducibile ad informazioni attinte dal portale web della casa editrice Domus, tuttavia non pare riconducibile alla rivista, come normalmente intesa nel suo formato editoriale tipico commercializzato, ma ad un software di ricerca e calcolo, tanto che lo stesso attore la riconduce alle quotazioni ufficiali on fine alla data di settembre 2012 dettagliate nella Metodologia di Quattroruote Copyright Editoriale Domus spa . Ciò va affermato anche perchè il materiale documentale prodotto dall'attore cfr. docomma 7 non è neppure assimilabile ad una eventuale versione on fine della rivista cartacea. con la conseguenza che non può dirsi provato che la documentazione prodotta in giudizio corrisponda alla mera pubblicazione ori line della rivista, così come evincibile dal raffronto con l'estratto cartaceo del periodico, prodotto dalla Compagnia con la memoria ex art. 183, 6^ co., n. 2 cpcomma 5. Pertanto la domanda non può essere accolta nei termini prospettati e considerato che parte convenuta ha corrisposto l'indennizzo secondo la differente modalità di calcolo Eurotax. la stessa non può che essere respinta. 6. Le spese di lite vanno compensate atteso l'esito della lite, poggiante su questioni interpretative della volontà contrattuale e come tale soggetta pur sempre ad un margine di opinabilità. P.Q.M. definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta A. Rigetta la domanda proposta da C.A. nei confronti di GENERTEL SPA B. Compensa le spese di giudizio C. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.