Mala gestio dell’assicurazione e risarcimento oltre i limiti del massimale

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sul danneggiato che chiede la corresponsione del risarcimento oltre il limite del massimale – limitatamente a interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data di costituzione in mora dell’assicurazione, coincidente con la scadenza dello spatium deliberandi di cui all’art. 22 l. n. 990/1969 – incombe esclusivamente l’onere di dedurre il ritardo della società assicuratrice nella liquidazione del danno, gravando quindi su quest’ultima l’onere di eccepire e provare la non imputabilità del ritardo.

Questo è quanto emerso dalla sentenza n. 22511 della Corte di Cassazione, depositata il 23 ottobre 2014. Il caso. A seguito di un pauroso scontro frontale su una strada provinciale tra una Golf e una Ford Fiesta, entrambi i conducenti e una trasportata sulla Ford perdevano la vita. Gli altri occupanti delle vetture rimanevano invece gravemente feriti. Venivano così instaurati ben sei giudizi, poi riuniti, per accertare i fatti e stabilire il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Cosenza in primo grado riconosceva la responsabilità concorrente dei due conducenti e condannava in solido i responsabili. La Corte d’appello di Cosenza invece riteneva sussistente l’esclusiva responsabilità del conducente della Golf perché la sua vettura aveva indebitamente invaso la mezzeria occupata dall’altro veicolo senza che quest’ultimo avesse possibilità di evitare l’impatto. Il ricorso in Cassazione viene svolto dai danneggiati trasportati sulla Ford che, seppure risarciti dalla compagnia di assicurazione, lamentavano il contenimento della condanna dell’assicurazione entro i limiti del massimale di polizza. Secondo i ricorrenti, poiché l’assicurazione aveva tardato a corrispondere il risarcimento, era incorsa in un’ipotesi di mala gestio impropria con conseguente responsabilità della stessa oltre i limiti del massimale di polizza con riferimento agli interessi, alla rivalutazione monetaria e alle spese processuali. La mala gestio infatti ricorre quando nell'assicurazione della r.c.a. il danneggiato si trova a subire, a causa del comportamento pretestuosamente dilatorio dell'assicuratore, un danno che, con una condotta diligente, si sarebbe potuto evitare. In questo caso l’assicurazione è tenuta a indennizzare l’interessato anche dei maggiori danni subiti come prevede l’art. 1224, comma 2, c.c La compagnia si era difesa specificando che in realtà nessuna ipotesi di negligente trattazione del sinistro poteva sussistere dal momento che la responsabilità dello scontro era controversa. La dimostrazione derivava dal fatto che si erano svolti numerosi giudizi per stabilire esattamente cosa fosse successo e la decisione di primo grado era stata poi modificata, proprio in punto di responsabilità, in secondo grado. Questo avrebbe impedito all’assicurazione di liquidare tempestivamente il risarcimento nel termine di 60 giorni dalla messa in mora come previsto dall’art. 18 l. n. 990/1969 applicabile ratione temporis al caso di specie e nessuna cattiva gestione del sinistro poteva quindi esserle imputata. Una responsabilità mai messa in dubbio. In realtà tale ragionamento viene completamente sconfessato dalla Suprema Corte poiché nel caso in esame la responsabilità del conducente dalla Golf non era mai stata messa in discussione. Semmai i vari giudizi e le diverse decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello di Cosenza hanno discusso esclusivamente in merito alla corresponsabilità eventuale del conducente dalla Ford, ma ferma sempre la colpa della Golf. Attesa inutile. La compagnia di assicurazione non aveva quindi ragione alcuna di esitare a risarcire l’incidente, salvo poi operare in regresso una volta che si fosse accertato o meno come abbiamo visto un eventuale concorso dell’altro veicolo. Onere della prova. Come da costante giurisprudenza, gli Ermellini ribadiscono inoltre che l’onere di dimostrare il ritardo incolpevole nel liquidare il sinistro, grava esclusivamente sull’assicurazione. In difetto di prova la compagnia non può invocare il limite del massimale in ordine agli interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali. Tale prova non era stata effettivamente fornita e pertanto il relativo motivo di ricorso sollevato dai trasportati danneggiati veniva accolto. Ovviamente, precisa la Corte, il calcolo degli interessi, spese e rivalutazione decorre dallo spirare dello spatium deliberandi di 60 giorni dalla messa in mora che la l. n. 990/1969 applicabile al caso di specie concedeva alla compagnia per risarcire il sinistro prima dell’instaurazione di un eventuale giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 giugno – 23 ottobre 2014, n. 22511 Presidente Russo – Relatore Sestini Svolgimento del processo Il , sul tratto della strada provinciale omissis che collega omissis a omissis , si verificava uno scontro frontale fra l'autovettura GOLF condotta dal proprietario P.E. e la Ford Fiesta guidata dal proprietario vi.ma. nel sinistro decedevano entrambi i conducenti nonché v.a. che si trovava a bordo della vettura del vi. , mentre riportavano lesioni personali le altre occupanti del veicolo del vi. V.P.A. , D.T. e Pe.Ro. e tale G.I. che viaggiava col P. le due vetture risultavano assicurate presso la Unipol s.p.a quella del vi. e presso la Fondiaria s.p.a. quella del P. . Per il risarcimento dei danni, venivano promossi sei distinti procedimenti, che - previa riunione - venivano definiti dal Tribunale di Cosenza con sentenza del 16.11.2002, che individuava una concorrente responsabilità dei due conducenti e procedeva alla liquidazione delle poste risarcitorie con condanna solidale dei responsabili. La Corte di Appello di Catanzaro affermava, invece, l'esclusiva responsabilità del P. sul rilievo che lo stesso aveva invaso la mezzeria occupata dal vi. e che quest'ultimo non aveva avuto la possibilità di evitare l'impatto. Ricorrono per cassazione - con atto notificato alla Fondiaria SAI s.p.a., alla UNIPOL Assicurazioni s.p.a. e all'U.G.F. Assicurazioni s.p.a. - V.A. , R.I. e V.G.B. e P.A. genitori - i primi due - e fratelli -gli altri due - di v.a. , affidandosi a due motivi resistono sia la Fondiaria SAI s.p.a. che la U.G.F. Assicurazioni s.p.a. già Unipol Ass.ni . Ricorrono altresì - con atto notificato in data successiva alla Fondiaria SAI - Vi.Ma. , Sc.Li. e Vi.An. e El.An. genitori e fratelli - gli ultimi due - di vi.ma. , affidandosi ad unico motivo resiste l'intimata a mezzo di controricorso. Motivi della decisione 1. Col primo motivo del ricorso principale, i V. e la R. deducono violazione degli artt. 1224 e 2043, 18, 22 e 27 della legge 24.12.1969 n. 990 da leggersi in combinato disposto, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. - insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio censurano la sentenza per avere contenuto la condanna della Fondiaria SAI entro il limite del massimale di polizza e assumono che - ricorrendo un'ipotesi di mala gestio impropria - avrebbe dovuto prevedere la responsabilità oltre il massimale per interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali. Identica censura propongono, con l'unico motivo del ricorso successivo - che deve aversi come incidentale ex multis, Cass. n. 26723/2011 - Vi.Ma. , Sc.Li. e Vi.An. e El.An. . 1.1. Sul punto, la Corte territoriale ha affermato che non può ritenersi la ricorrenza della mala gestio, poiché la responsabilità del sinistro era obiettivamente controversa e per il suo accertamento è stato necessario espletare notevole attività istruttoria orale e tecnica. La mala gestio non può nemmeno essere giustificata dal mancato pagamento spontaneo della somma riconosciuta in esito alla sentenza di primo grado . 1.2. Il motivo è fondato in quanto, in difetto di prova della sua non imputabilità che dev'essere fornita dall'assicurazione , il mero dato del ritardo - comporta il pagamento di interessi e rivalutazione oltre il massimale. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sul danneggiato che chiede la corresponsione del risarcimento oltre il limite del massimale limitatamente a interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data di costituzione in mora dell'assicuratore, coincidente con la scadenza dello spatium deliberandi di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 - incombe esclusivamente l'onere di dedurre il ritardo della società assicuratrice nella liquidazione del danno, gravando quindi su quest'ultima l'onere di eccepire e provare la non imputabilità del ritardo Cass. n. 19321/2004 conformi Cass. n. 19919/2008 e Cass. n. 17167/2012 . Nel caso in esame, ove non è mai stata controversa la responsabilità del P. assicurato Fondiaria e si è discusso esclusivamente dell'eventuale concorso del vi. poi escluso in sede di gravame , la sentenza ha errato nell'applicazione dei principi sopra richiamati, atteso che la Fondiaria non aveva ragione per non procedere tempestivamente al risarcimento salvo eventuale regresso . 2. Col secondo motivo del ricorso principale, gli eredi di v.a. deducono violazione dell'art. 112 C.P.C. ultrapetizione , in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4 C.P.C. nullità parziale della sentenza si dolgono che la Corte di Appello, pur dichiarando inammissibile l'appello della Unipol Ass.ni s.p.a. e pur affermando che – pertanto - non poteva essere emessa alcuna pronuncia sulla domanda di restituzione somme, abbia statuito in assenza di domanda che nessuna somma è dovuta dagli eredi del vi. e dalla Unipol Assicurazioni in favore di V.A. e degli altri eredi v. . Il motivo è infondato, in quanto la Corte non ha emesso - in effetti - alcuna pronuncia sull'obbligo di restituzione, ma si è limitata a dichiarare - coerentemente con le conclusioni cui è pervenuta in punto di esclusiva responsabilità del P. - che nessuna somma è dovuta dagli eredi del v. e dalla compagnia assicuratrice del medesimo. 3. Accolti, pertanto, il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale, deve cassarsi la sentenza in relazione ad essi, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, che si atterrà ai principi sopra richiamati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte, rigettato il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione.