La responsabilità aquiliana del gestore degli impianti sciistici per la condotta altrui sussiste solo se aveva ignorato le segnalazioni

La responsabilità contrattuale del gestore non può essere estesa a tal punto da comprendere i danni causati a terzi dalla condotta non appropriata di alcuni utenti. D'altra parte, per affermare la responsabilità extracontrattuale del gestore stesso occorre la prova dell'omissione colpevole della segnalazione, effettuata da terzi, della condotta pericolosa, antecedentemente allo scontro.

Lo ha stabilito la Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22344, depositata il 22 ottobre 2014. La vicenda. Una sciatrice rimasta gravemente lesa postumi invalidanti nella misura dell'85-90% e perdita totale della capacità lavorativa specifica a seguito di uno scontro sulle piste da sci, citava avanti il Tribunale sia l'investitore che il gestore degli impianti per ottenere il risarcimento. Il giudice di primo grado affermava la responsabilità esclusiva dell'altro sciatore, conseguentemente condannandolo a risarcire il danno, mentre rigettava la domanda proposta nei confronti della società gestrice degli impianti. A seguito di appello, venivano rideterminati aumentandoli gli importi dovuti dal responsabile, mentre veniva ribadita l'assenza di responsabilità per quanto concerne il gestore. In particolare, il giudice di merito ha osservato, per quanto attiene alla responsabilità contrattuale come sorgente dal contratto di ski-pass” , come non sussista un obbligo giuridico in capo al gestore che giustifichi un'estensione della responsabilità sino al punto di comprendere eventuali comportamenti imprudenti del singolo sciatore. Per quanto concerne, invece, la responsabilità aquiliana e specificamente la culpa in omittendo, occorre individuare la fonte normativa inesistente nel caso di specie dell'obbligo di attivarsi. La vicenda giunge così all'attenzione della Terza Sezione della Cassazione. La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del gestore. Gli Ermellini per quanto concerne la responsabilità contrattuale, ovvero da contratto di ski-pass, ribadiscono che se non vi può essere dubbio sul fatto che il titolare dell'impianto debba garantire la buona manutenzione delle piste e prevenire le situazioni di pericolo con protezioni e segnalazioni, con altrettanta certezza si deve escludere che possa ricadere sul gestore la responsabilità della non appropriata condotta degli utenti, tutte le volte in cui da questa sia derivato un danno a terzi . Si tratterebbe, infatti, di un'obbligazione talmente estesa da essere di fatto inesigibile, stante anche la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sciistica. Per quanto concerne la responsabilità di natura extracontrattuale la Terza Sezione, premessa l'affermazione che nel caso di specie non è mai stata invocata la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. che avrebbe potuto portare a risultati diversi ritiene di aderire a quell'orientamento secondo cui la condotta omissiva del soggetto, sebbene non sia previsto alcun obbligo di impedire l'evento da alcuna norma specifica o rapporto negoziale, possa essere fonte di responsabilità in base ad un dovere sociale” di intervento che trova le basi nell'art. 2 della Costituzione. Peraltro, gli Ermellini hanno ritenuto che, nel caso di specie, l'affermazione della culpa in omittendo a carico del gestore avrebbe richiesto l'allegazione e la prova dell'intervenuta segnalazione dell'anomala condotta dello sciatore ovvero l'allegazione e la prova che la stessa era caduta sotto la diretta percezione degli addetti in definitiva, l'allegazione e la prova di sollecitazioni che avrebbero dovuto allertare un accorto titolare della struttura, di talchè il fatto di averle ignorate costituiva omissione inescusabile .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 luglio – 22 ottobre 2014, n. 22344 Presidente Salmé – Relatore Amendola Svolgimento del processo Il omissis P.M., mentre sciava sulle piste del monte , in Comune di omissis , rimase coinvolta in un incidente, riportando lesioni gravissime con postumi permanenti invalidanti nella misura dell'85-90% e perdita totale della capacità lavorativa specifica. Con citazione notificata il 17 dicembre 1998 l'infortunata, assumendo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva di un altro sciatore, A.D. , lo convenne innanzi al Tribunale di Brescia insieme al gestore dell'impianto, Idritalia s.r.l., chiedendo di essere risarcita dei danni subiti. Costituitisi in giudizio, l'A. e Idritalia contestarono le avverse pretese, il primo sostenendo altresì il concorso di colpa della vittima nella eziologia del sinistro. Entrambi i convenuti chiesero e ottennero di chiamare in causa le rispettive società assicuratrici, RAS s.p.a., Generali s.p.a., nonché Zurigo s.p.a., per esserne manlevati in caso di soccombenza. Con sentenza del 17 febbraio 2004 il giudice adito, ritenuta l'esclusiva responsabilità dell'A. nella causazione dell'incidente, lo condannò a pagare all'attrice la somma di Euro 931.282,00, oltre accessori dichiarò RAS s.p.a. e Generali s.p.a. obbligate a tenerlo indenne nei limiti del massimale rigettò la domanda proposta nei confronti di Idritalia, compensando integralmente tra la P. , l'A. e Zurigo s.p.a. le spese di causa. Proposto gravame principale da P.M. e incidentale da Idritalia s.r.l., la Corte d'appello, in data 4 dicembre 2009, per quanto qui interessa, in parziale riforma della decisione impugnata, ha condannato A.D. a corrispondere alla P. la somma di Euro 1.061.282,00, con gli interessi, come già liquidati nella pronuncia di prime cure, nonché l'ulteriore importo di Euro 460.000,00, oltre accessori ha respinto l'impugnazione proposta dall'appellante principale contro Idritalia s.r.l. e, in accoglimento dell'appello incidentale da questa avanzato, ha condannato la P. a rifondere a Idritalia le spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte P.M. , formulando due motivi, illustrati anche da memoria. Resistono con due distinti controricorsi Zurich Insurance Pie e Idritalia s.r.l., quest'ultima avanzando altresì ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione 1 I ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza sono stati riuniti ex art. 335 cod. proc. civ Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito ha osservato che l'estensione della responsabilità contrattuale del gestore di impianto sciistico al controllo di eventuali comportamenti imprudenti del singolo sciatore non ha alcuna base nei principi giuridici che governano la materia. Quanto poi al richiamo alla regola generale del neminem laedere , ha rilevato che, trattandosi di responsabilità per omissione, deve essere sempre individuata la fonte normativa dell'obbligo di attivarsi, nella specie insussistente. In ordine al preteso collegamento eziologico dell'incidente con il posizionamento del tracciato di slalom gigante, comunque destinato a utenti particolarmente spericolati e veloci, lungo una pista aperta al pubblico, senza delimitazioni e recinzioni, il decidente, premesso che, secondo la ricostruzione accolta dal giudice di prime cure, l'investimento si era verificato al centro della pista, ha escluso che la sola presenza di un percorso da slalom affiancato a quello per la normale discesa fosse qualificabile in termini di causa concorrente del sinistro, considerato che, salvo che in occasione di gare o allenamenti ufficiali, l'eventuale interferenza tra le due piste non costituisce di per sé situazione di pericolo, se non a causa di comportamenti particolarmente imprudenti dei singoli sciatori, che ben possono essere posti in essere anche su percorsi normali. 2 A fronte di tale iter argomentativo l'impugnante denuncia, con il primo motivo di ricorso, mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ Secondo l'esponente la ritenuta insussistenza di un obbligo del gestore del comprensorio di vigilare sulla condotta degli sciatori sarebbe logicamente viziata oltre che in insanabile contrasto con l'accertato dovere dell'esercente di controllare che le piste siano in condizioni tali da essere adeguatamente fruibili e da non esporre gli utenti a pericoli maggiori di quelli normalmente connessi alle difficoltà della discesa. Del tutto incongruo sarebbe poi il richiamo alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, il cui art. 21 ha attribuito funzioni di controllo, in punto di osservanza delle norme di comportamento dei frequentatori di aree sciabili, alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, considerato che tale fonte non era in vigore al momento del sinistro. 2 Le critiche sono infondate. Sotto il profilo degli obblighi nascenti, a carico del gestore di un comprensorio sciistico dal contratto di ski-pass, e cioè della responsabilità contrattuale, non c'è dubbio che il titolare dell'impianto assume l'impegno di garantire la buona manutenzione delle piste e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni. A siffatti incombenti non può tuttavia darsi un'estensione tale da far ricadere sul gestore la responsabilità della non appropriata condotta degli utenti, tutte le volte in cui da questa sia derivato un danno a terzi. Si tratterebbe, a ben vedere, di un'obbligazione praticamente inesigibile, stante la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni ragguardevoli che esse di solito hanno, la normale imprevedibilità di quelle condotte, anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore. 3 Discorso non dissimile va fatto quanto alla sussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità aquiliana dello stesso, alla stregua del principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 cod. civ., non essendo mai stata evocata - è bene precisarlo - la responsabilità di Idritalia in quanto custode dell'impianto art. 2051 cod. civ. . Non ignora il collegio che la problematica della tipicità o dell'atipicità dell'illecito omissivo ha dato luogo a soluzioni contrastanti anche nella giurisprudenza di questa Corte, ove a pronunce in cui si afferma che quando dalla condotta omissiva di un soggetto sia derivato ad altri un danno ingiusto, l'orni utente ne risponde solo se aveva il dovere di attivarsi, se aveva cioè un vero e proprio obbligo di impedire l'evento in base a una norma specifica o in base a un rapporto negoziale confr. Cass. civ. 30 giugno 2005, n. 13957 Cass. civ. 28 giugno 2005, n. 13892 Cass. civ. 8 gennaio 2003, n. 63 Cass. civ. 25 settembre 1998, n. 9590 , altre se ne contrappongono secondo cui, in determinate circostanze, l'inerzia può essere socialmente antidoverosa e giuridicamente illecita confr. Cass. civ. 23 maggio 2006, n. 12111 Cass. civ. 8 novembre 2005, n. 21641 Cass. civ. 29 luglio 2004, n. 14484 . A tale ultima opzione ermeneutica il collegio ritiene di aderire, dovendosi qui conseguentemente correggere la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., stante il diverso orientamento seguito sul punto dal giudice di merito. 4 Deve invero ritenersi che, pur non esistendo a carico di ciascun consociato un generale dovere di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, ben possono darsi, nell'infinita varietà di accadimenti che la realtà non manca mai di presentare, situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 della Costituzione, insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell'omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile. 5 Tale affermazione non giova tuttavia alla ricorrente perché la ritenuta atipicità dell'illecito omissivo non implica affatto tout court la sussistenza, nello specifico, delle condizioni perché Idritalia venisse e venga chiamata a rispondere del mancato allontanamento dell'A. . E invero, dovendosi escludere la sussistenza di un dovere del gestore di vigilare sulla condotta dei singoli utenti, stante la sostanziale inesigibilità dello stesso, per quanto innanzi detto, la qualificazione dell'inerzia della società in termini di culpa in omittendo esigeva l'allegazione e la prova dell'intervenuta segnalazione dell'anomala condotta dello sciatore ovvero l'allegazione e la prova che la stessa era caduta sotto la diretta percezione degli addetti in definitiva, l'allegazione e la prova di sollecitazioni che avrebbero dovuto allertare un accorto titolare della struttura, di talché il fatto di averle ignorate costituiva omissione inescusabile. Ma tanto non risulta nella fattispecie dedotta in giudizio, ove nulla è emerso in punto di concreta possibilità della convenuta di intercettare il contegno dell'A. . Ne deriva che la chiamata in responsabilità della stessa - in assenza di condizioni idonee ad allocare il suo mancato intervento fuori dal cono d'ombra del giuridicamente inesigibile, connotandolo in termini di condotta antidoverosa - potrebbe avvenire solo in nome di quell'obbligo di vigilanza diffuso la cui esistenza è stata innanzi negata. 6 Infine correttamente il giudice di merito ha attribuito al disposto dell'art. 21 della legge n. 363 del 2003, volta a dettare norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, valore esegetico ricognitivo della correttezza della accolta ricostruzione degli obblighi dell'esercente. E invero, proprio l'affidamento alla forza pubblica - Polizia di Stato, Corpo forestale e della guardia di finanza, Arma dei carabinieri nonché corpi di polizia locali - del controllo sull'osservanza delle prescrizioni dalla stessa dettate e della potestà di irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti, convalida l'assunto della esorbitanza dei pretesi obblighi di sorveglianza dall'area dei comportamenti ai quali poteva ritenersi, in base a ragionevolezza, obbligato il gestore nel precedente assetto normativo, e cioè in quello vigente all'epoca in cui si è verificato l'incidente per cui è causa. Il motivo va pertanto rigettato. 7 Con il secondo mezzo la ricorrente torna a lamentare vizi motivazionali in relazione all'affermata assenza, sulla pista teatro dell'incidente, di situazioni di pericolo che Idritalia avrebbe dovuto eliminare, senza considerare che il sinistro era avvenuto in corrispondenza di un dosso particolarmente insidioso, perché a visuale impedita. In ogni caso - aggiunge - illogicamente la recinzione del tracciato di slalom era stata ritenuta misura giustificata solo in occasione di gare o allenamenti ufficiali, laddove notoriamente l'utilizzo di piste siffatte avviene da parte di sciatori che, volendo testare e migliorare le proprie capacità, le percorrono a velocità superiore alla norma. 8 Le censure sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate. Va anzitutto evidenziato, sotto il primo profilo, che la problematica della possibile rilevanza del dosso nella eziologia dell'infortunio non è trattata nella sentenza impugnata, ove si da conto della sua esistenza solo in occasione della ricostruzione della dinamica dei fatti. E invero, per quanto risulta dalla pronuncia della Corte territoriale, gli sforzi deduttivi dell'attrice si sono incentrati, nelle fasi di merito, unicamente sulla assenza di presidi atti a impedire l’interferenza tra la pista di slalom e quella da lei percorsa, di talché l'allegazione di una pretesa, ulteriore anomalia del tracciato soggiace alla sanzione dell'inammissibilità per novità della questione. 9 Peraltro, anche a voler ritenere che la non ignota presenza del dosso sia comunque passata sotto la griglia valutativa del decidente, l'implicito giudizio di irrilevanza della stessa, sotteso alla scelta decisoria adottata, non appare affetto da illogicità, considerato che le prominenze hanno di regola funzione di rallentamento della corsa, quando non vengano imprevedibilmente e sconsideratamente usate come trampolino di lancio per salti. Vale perciò il principio per cui il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4 cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito confr. Cass. civ. 20 gennaio 2010, n. 868 Cass. civ. 12 gennaio 2006, n. 407 . 10 Neppure colgono nel segno le critiche in ordine al negativo scrutinio della responsabilità del gestore per la mancata delimitazione dei due percorsi dei quali, secondo la difesa dell'impugnante, quello dal quale proveniva l'A. sarebbe sito d'elezione di sciatori particolarmente spericolati. Il giudice di merito ha invero esplicitato, con argomentazioni che non possono tacciarsi di irragionevolezza e implausibilità, che i due tracciati non si sovrapponevano e che il non averli recintati - così consentendo il passaggio dall'uno all'altro - non integrava una omissione colpevole, essendo la recinzione esigibile solo in caso di manifestazioni agonistiche o allenamenti ufficiali, non già in un contesto di normale fruizione delle piste. In realtà i rilievi dell'esponente in ordine alle condizioni dei luoghi che furono teatro dell'incidente, attraverso la surrettizia deduzione di vizi dell'apparto argomentativo, in realtà inesistenti, mirano a sollecitare una rilettura dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità. In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato. Resta assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato. La difficoltà e la novità delle questioni consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.