Liquidazione del danno: dalle motivazioni logiche al saggio di interessi

Il giudice di merito deve giustificare la liquidazione del danno alla salute in modo tale da rendere comprensibile l’iter logico, giuridico e matematico seguito. Inoltre nel liquidare il danno da mora si applica un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice sulla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione ed il credito espresso in moneta dell’epoca dell’illecito. Tali interessi si produrranno dalla data in cui si è verificato il danno a quella di liquidazione.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21396, depositata il 10 ottobre 2014. Il caso. Il Tribunale in primo grado accoglieva la domanda del motociclista atta a riconoscere la responsabilità del sinistro stradale in capo al convenuto automobilista, condannando quest’ultimo al risarcimento del danno. La Corte d’appello, però, riformava la sentenza, ripartendo la responsabilità del sinistro in via paritaria tra i due conducenti ex art. 2054, comma 2, c.c. circolazione dei veicoli , e rideterminava la misura del danno non patrimoniale in capo al motociclista in misura inferiore. Liquidazione danno biologico la motivazione era apparente? L’uomo ricorrevano allora per cassazione, deducendo, con un primo motivo di ricorso, vizio di motivazione. Secondo i ricorrenti la Corte d’appello aveva liquidato il danno biologico con una motivazione del tutto apparente. Sì, il giudice avrebbe dovuto motivare in modo logico e comprensibile la liquidazione, alla luce dei principi in materia. La Cassazione, nell’affrontare la questione in esame, ricorda che il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute deve adottare un criterio in grado di garantire due principi a da un lato, assicurare la parità di trattamento a parità di danno, attraverso l’adozione di un criterio standard uniforme b dall’altro, garantire adeguata considerazione alle specificità del caso concreto, attraverso la variazione in più od in meno del parametro standard . In sintesi, il giudice di merito deve giustificare la liquidazione del danno alla salute in modo tale da rendere comprensibile l’iter logico, giuridico e matematico seguito Cass., n. 6088/2006 . Nel caso di specie questi principi non erano stati seguiti ed il motivo è meritevole di essere accolto. Liquidazione del danno da mora da quando decorre il danno? Con altro motivo di ricorso, il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui ha liquidato il danno da mora. La Corte d’appello aveva liquidato tale danno applicando il saggio legale degli interessi sulla somma integralmente rivalutata, con decorrenza da un momento intermedio tra il sinistro e la liquidazione, anziché dalla data del sinistro. Il danno in mora decorre dal momento in cui sorge l’obbligo risarcitorio, ossia nel giorno in cui si materializza il danno. La Cassazione in riferimento a tale questione ribadisce che ex art. 1219, comma 2, n. 1, c.c. costituzione in mora , il debitore del risarcimento del danno aquiliano è in mora ex re dal giorno del fatto illecito. Infatti, l’obbligo di risarcire il danno sorge nel momento in cui è perfezionata la commissione dell’illecito art. 1173 c.c. , e la commissione dell’illecito è perfezionata quando sussistono i tre elementi della condotta illecita, del nesso di causa e del danno ingiusto. Di conseguenza il giorno in cui sorge l’obbligazione risarcitoria è quello in cui si materializza il danno, nel caso di danno attuale. Tale data coincide altresì nel giorno in cui, divenendo attuale l’obbligo risarcitorio, inizia a maturare il danno da mora. La sentenza in esame però ha del tutto trascurato tali principi, avendo liquidato il danno da mora sotto forma di interessi, facendoli decorrere non dal giorno dell’illecito, ma da una data intermedia tra quel giorno e quello della liquidazione. I giudici territoriali – spiega il Collegio Superiore – hanno confuso il saggio degli interessi e durata degli stessi, ed anziché compiere il relativo calcolo computando un saggio medio, hanno computato un periodo di tempo medio. Il principio da seguire per la liquidazione del danno da mora. In conclusione, la Cassazione stabilisce che per il danno in mora i giudici del rinvio dovranno rifarsi al seguente principio il danno da ritardato adempimento dell’obbligo di risarcire il danno va liquidato applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice sulla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione ed il credito espresso in moneta dell’epoca dell’illecito. Tali interessi si produrranno dalla data in cui si è verificato il danno coincidente, per il danno biologico permanente, con quella di consolidamento dei postumi a quella di liquidazione dopo tale data il coacervo di capitale e danno da mora, ormai trasformato in una obbligazione di valuta, inizierà a produrre interessi al saggio legale, ai sensi dell’art. 1282 comma 1, c.c. . La Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 maggio – 10 ottobre 2014, n. 21396 Presidente Amatucci – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Il 2.2.1995 B.C.N. e B.C. convennero dinanzi al Tribunale di Torre annunziata la BNC Assicurazioni che in seguito muterà ragione sociale in HDI Assicurazioni s.p.a. e la sig.a D.M. , esponendo che - il omissis , a omissis , si era verificato un sinistro stradale che aveva coinvolto il veicolo Fiat Panda targato , di proprietà di D.M. ed assicurato dalla BNC Assicurazioni, e il motociclo Piaggio Sfera di proprietà di B.C.N. e condotto da B.C. - la responsabilità del sinistro andava ascritta a D.M. . Si costituì la sola BNC Assicurazioni, chiedendo il rigetto della domanda. Nel giudizio venne chiamata in causa iussu iudicis la sig.a S.P. , conducente del veicolo Fiat Panda sopra descritto. 2. Con sentenza 20.12.2001 n. 137 il Tribunale di Torre Annunziata accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al pagamento di Euro 20.678,83 nei confronti di B.C. , e di Euro 1.120,71 in favore di B.C.N. . 3. La sentenza venne impugnata dalla HDI Assicurazioni s.p.a. nuova ragione sociale della BNC Assicurazioni , sia nella parte in cui aveva attribuito le responsabilità, sia nella parte in cui aveva stimato il danno. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 1.10.2007 n. 3014, riformò la decisione di primo grado sia ripartendo la responsabilità del sinistro in via paritaria tra i due conducenti, ex art. 2054, comma 2, c.c. sia rideterminando la misura del danno non patrimoniale patito da B.C. in misura inferiore rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da B.C. e B.C.N. , sulla base di 10 motivi. Ha resistito la HDI Assicurazioni con controricorso. Motivi della decisione 1. I motivi 1-6 di ricorso. 1.1. I primi sei motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono questioni analoghe. Con essi i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sia incorsa tanto nel vizio di violazione di legge art. 360, n. 3, c.p.c. , quanto nel vizio di motivazione art. 360, n. 5, c.p.c. , nella parte in cui ha ripartito la responsabilità del sinistro tra i due conducenti ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c Secondo i ricorrenti, infatti, da un lato esisteva la prova d'una colpa esclusiva della sig.a S.P. nella causazione del sinistro, e dall'altro non vi era prova d'una colpa concorrente di B.C. . 1.2. Tutti questi motivi sono palesemente inammissibili nella parte in cui lamentano un errore di diritto. Infatti, sotto le vesti della lamentata violazione degli artt. 2054 c.c. e 148 - 149 cod. strad., i ricorrenti pretendono nella sostanza da questa Corte una nuova valutazione delle prove, diversa da quella compiuta dal giudice di merito pretesa, come noto, inammissibile in sede di legittimità. Nella parte in cui i ricorrenti lamentano un vizio di motivazione, i motivi in esame sono invece infondati la Corte d'appello ha infatti adeguatamente motivato il proprio convincimento affermando che l'unica prova disponibile sulla dinamica del sinistro, e cioè una deposizione testimoniale, era generica da qui l'applicabilità dell'art. 2054, comma 2, c.c. La motivazione, dunque, esiste e non è illogica né contraddittoria. 2. Il settimo motivo di ricorso. 2.1. Col settimo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. . Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello ha liquidato il danno biologico patito da B.C. con una motivazione del tutto apparente. 2.2. Il motivo è fondato. La Corte d'appello, dopo avere ritenuto non corretta la liquidazione del danno non patrimoniale compiuta dal primo giudice, ha liquidato il danno non patrimoniale da lesione della salute patito dall'attore con questa motivazione premessa la percentuale di invalidità e l'età del danneggiato, in applicazione dei criteri tabellari di creazione giurisprudenziale aggiornati all'attualità, spettano Euro 12.063 per danno biologico . 2.3. Quella appena trascritta non è che un simulacro di motivazione. Poiché nel caso di specie alcuna norma di legge disciplina la aestimatio del danno, questa deve avvenire ai sensi dell'art. 1226 c.c La liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. non può ovviamente sbiadirsi in un responso oracolare, né svilirsi al livello di un frettoloso calcolo ragionieristico del tutto sganciato dalle specificità del caso concreto. È, infatti, principio pacifico e risalente nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità a partire almeno da Sez. 3, Sentenza n. 357 del 13/01/1993, Rv. 480259, in motivazione quello secondo cui il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute deve adottare un criterio in grado di garantire due principi a da un lato, assicurare la parità di trattamento a parità di danno, attraverso l'adozione di un criterio standard uniforme b dall'altro, garantire adeguata considerazione alle specificità del caso concreto, attraverso la variazione in più od in meno del parametro standard. Nel motivare le ragioni della propria decisione, pertanto, il giudice di merito deve a indicare quale sia il parametro standard adottato come sia stato individuato e quali ne siano i criteri ispiratori e le modalità di calcolo b indicare se nel caso di specie, per quanto dedotto e provato dalle parti, sussista la necessità di variare in più od in meno il criterio standard . La motivazione con la quale il giudice di merito giustifica la liquidazione del danno alla salute deve dunque essere tale da rendere comprensibile l’ iter logico, giuridico e matematico seguito dal giudice ex infinitis, Sez. 3, Sentenza n. 6088 del 20/03/2006, Rv. 590613 . Ove poi, come è d'uso, il giudice di merito ritenga di liquidare il danno alla salute col criterio c.d. a punto variabile come consentito e, a determinate condizioni, imposto da Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, Rv. 618048 , nella motivazione non può esimersi dall'indicare a il valore monetario di base del punto b il coefficiente di abbattimento in funzione dell'età della vittima c le ragioni per le quali ha ritenuto di variare o non variare il risarcimento standard . 2.4. Nel caso di specie, non uno di questi pacifici precetti è stato rispettato dalla Corte d'appello di Napoli. La motivazione da questa adottata, che rasenta e supera l'ermetismo, non spiega infatti a quali siano i criteri tabellari di creazione giurisprudenziale cui fa riferimento b chi li abbia creati, quale ne sia il contenuto, quale il criterio di variazione in funzione della gravità del danno c con quale indice siano stati aggiornati all'attualità d in che modo e misura abbia o non abbia tenuto conto delle specificità del caso concreto, variando in più od in meno la misura standard del risarcimento. 2.5. La sentenza deve dunque essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, la quale nel liquidare nuovamente il danno alla salute si atterrà ai criteri indicati al p. 2.3. 3. L'ottavo motivo di ricorso. 3.1. Con l'ottavo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c Espongono, al riguardo, che la sentenza avrebbe violato gli artt. 2043 e 2059 c.c., per non avere applicato nessuna delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute predisposte dai vari Tribunali, tanto meno quella milanese generalmente applicata dal Tribunale di Napoli. 3.2. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del settimo motivo di ricorso. 4. Il nono ed il decimo motivo di ricorso. 4.1. Il nono ed il decimo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono questioni analoghe. Con essi i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sia incorsa tanto nel vizio di violazione di legge art. 360, n. 3, c.p.c. , quanto nel vizio di motivazione art. 360, n. 5, c.p.c. , nella parte in cui ha liquidato il danno da mora. La Corte d'appello ha infatti liquidato tale danno applicando il saggio legale degli interessi sulla somma integralmente rivalutata, con decorrenza da un momento intermedio 30.3.2001 tra il sinistro e la liquidazione, anziché dalla data del sinistro 30.9.1994 . 4.2. Ambedue i motivi sono manifestamente fondati. Il debitore del risarcimento del danno aquiliano è in mora ex re dal giorno del fatto illecito art. 1219, comma 2, n. 1, c.c. . La mora nell'adempimento dell'obbligo di risarcire il danno come noto non produce interessi legali non ai sensi dell'art. 1283 c.c., né ai sensi dell'art. 1224 c.c. l'una e l'altra di tali norme sono infatti dettate con esclusivo riferimento all'ipotesi di ritardato pagamento di debiti di valuta, nozione nella quale non rientra l'obbligo di risarcimento, che ha natura di obbligazione di valore. La mora nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è tuttavia senza effetti essa comporta l'obbligo del debitore di risarcire al creditore il pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma spettategli a titolo di risarcimento, e ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., può essere monetizzato anche sotto forma di interessi, purché sia ben chiaro che a quelli in esame non sono interessi in senso tecnico, cioè frutti civili del credito principale, ma una voce o componente dell'unico credito risarcitorio b vanno liquidati ad un saggio equitativamente scelto dal giudice, secondo le circostanze del caso concreto c vanno applicati sulla semisomma cioè la media tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del fatto illecito, e lo stesso credito espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, ovvero - il risultato è analogo - sul credito espresso in moneta dell'epoca del fatto, e poi rivalutato anno per anno per tutti questi principi si veda la fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, Rv. 490480 . 4.3. La corretta individuazione del dies a quo di decorrenza del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria discende pianamente dai principi appena esposti. L'obbligo di risarcire il danno sorge nel momento in cui è perfezionata la commissione dell'illecito art. 1173 c.c. e la commissione dell'illecito è perfezionata quando sussistono i tre elementi della condotta illecita, del nesso di causa e del danno ingiusto. Quest'ultimo, ovviamente, potrà essere anche futuro, a condizione che attuali siano i presupposti di fatto che produrranno, in futuro, la perdita od il mancato guadagno. Ne consegue che il giorno in cui sorge l'obbligazione risarcitoria è quello in cui si materializza il danno, nel caso di danno attuale, ovvero i suoi presupposti, nel caso di danno futuro. Tale data sarà altresì quella in cui, divenendo attuale l'obbligo risarcitorio del debitore, inizierà a maturare il danno da mora. Alla luce di tali criteri è agevole concludere che, nel nostro caso a l'obbligo di risarcire il danno consistito nelle spese mediche, ha cominciato a produrre interessi dalla data delle singole erogazioni b l'obbligo di risarcire il danno biologico da invalidità temporanea, ha cominciato a produrre interessi de die in diem c l'obbligo di risarcire il danno biologico da invalidità permanente e la sua personalizzazione, in qualunque modo denominata danno morale , danno esistenziale , od altro , ha cominciato a produrre interessi dalla data di cessazione dell'invalidità temporanea. 4.4. La sentenza impugnata ha del tutto trascurato i principi che precedono essa infatti ha liquidato il danno da mora sotto forma di interessi, facendoli decorrere non dal giorno dell'illecito, ma da una data intermedia tra quel giorno e il giorno della liquidazione. Ma poiché, per quanto detto, il danno da mora nelle obbligazione di valore compensa il mancato godimento del denaro, quel che può variare ai fini della sua liquidazione è il saggio degli interessi o la base di calcolo di essi, ma non certo il periodo di tempo per il quale il capitale non goduto avrebbe prodotto i suoi frutti. La Corte d'appello ha dunque evidentemente confuso saggio degli interessi e durata degli interessi, ed anziché compiere il relativo calcolo computando un saggio medio, ha computato un periodo di tempo medio. 4.5. La sentenza impugnata va dunque cassata anche su questo punto, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, la quale liquiderà il danno da mora attenendosi al seguente principio Il danno da ritardato adempimento dell'obbligo di risarcire il danno va liquidato applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice sulla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione ed il credito espresso in moneta dell'epoca dell'illecito. Tali interessi si produrranno dalla data in cui si è verificato il danno coincidente, per il danno biologico permanente, con quella di consolidamento dei postumi a quella di liquidazione dopo tale data il coacervo di capitale e danno da mora, ormai trasformato in una obbligazione di valuta, inizierà a produrre interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c 5. L'undicesimo motivo di ricorso. 5.1. Con l'undicesimo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. sebbene, nella illustrazione del motivo, adombrino anche il vizio di nullità, di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c. . Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe malamente motivato a la decisione di compensare le spese del 1 grado di giudizio b la decisione di compensare le spese del 1 grado nonostante l'assicuratore avesse appellato solo sul quantum delle spese, non sulla condanna alle spese c condannato gli attori al pagamento integrale delle spese di 2 grado. 5.2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui invoca una ultrapetizione punto b del p. che precede, perché non corredato dal quesito di diritto prescritto dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al presente giudizio. Nella parte restante il motivo è assorbito dall'accoglimento del settimo, del nono e del decimo motivo di ricorso. 6. Le spese. Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c P.Q.M. la Corte di cassazione - accoglie il settimo, il nono ed il decimo motivo di ricorso inammissibili, infondati o assorbiti gli altri cassa e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli - rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.