Nessun concorso di colpa se l’auto sorpassata “si allarga”

Non si ha nessun concorso di colpa quando, durante un sorpasso vietato, l’autovettura sorpassata si sposti e di conseguenza urti l’altra auto, che poi perda il controllo della guida. Infatti, tali spostamenti sono del tutto normali e prevedibili, da chi affronta la manovra di sorpasso.

E’ quanto emerge dall’ordinanza 19334 della Corte di Cassazione, depositata il 12 settembre 2014. Il caso La Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dagli appellanti nei confronti di una società assicurativa e dell’autista di uno dei veicoli coinvolti nell’incidente, in conseguenza della morte dell’altro soggetto coinvolto. Gli appellanti ricorrevano allora in Cassazione, denunciando l’errore sul punto della colpa esclusiva della vittima contraddittorietà della motivazione, in merito all’accertamento del nesso di causalità tra condotta della vittima e sinistro incompletezza e contraddittorietà della motivazione in merito alla prova della regolarità della condotta di guida del convenuto infine, illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta irrilevanza giuridica della condotta del convenuto. La ricostruzione di merito dell’incidente nessun vizio logico-giuridico. Le censure, come formulate dai ricorrenti, postulano la rivalutazione di merito della risultanze processuali, già esaminate dai giudici di merito, i quali avevano affermato l’esclusiva responsabilità del conducente morto a causa dell’incidente. L’uomo infatti aveva superato l’altro veicolo coinvolto nel sinistro in un tratto di strada dove vi era divieto di sorpasso, tenendo così una condotta illegittima e contraria al codice della strada. Inoltre, l’automobilista guidava ad una velocità eccessiva e inadeguata, infatti dopo l’urto con l’altra autovettura, che stava sorpassando, aveva perso il controllo della guida, ribaltandosi nel fosso. Secondo la ricostruzione dei giudici era certo che l’urto era avvenuto dopo l’inizio della manovra di sorpasso da parte dell’automobilista. Durante il sorpasso l’auto sorpassata si era allargata” non ha però concorso all’incidente. La Cassazione, nel valutare la questione in esame, osserva che la motivazione della decisione impugnata è pienamente idonea a giustificare, sotto il profilo logico-giuridico, l’esclusiva efficienza casuale e responsabilità del conducente non rilevando lo spostamento dell’altra autovettura sorpassata, perché questo allargamento” costituisce mera occasione, in quanto rientrante in quei leggeri spostamenti, che vanno previamente valutati, siccome del tutto normali e prevedibili da chi affronta la manovra di sorpasso . Secondo la Corte, in definitiva, era da escludersi un eventuale concorso di colpa dell’altro conducente coinvolto. La rinuncia al ricorso. D’altra parte il ricorso va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia. E’, infatti, pacifico in sede di legittimità che in tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declatoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità dell’impugnazione evidenziata dal relatore . In particolare, nei casi previsti dall’art. 380 bis c.p.c., il termine utile per la rinuncia al ricorso va individuato nel momento in cui è precluso alle parti l’esercizio di un’ulteriorie attività processuale e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione del consigliere relatore Cass., S.U., n. 19514/2008 . Quindi, la Suprema Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 26 giugno – 12 settembre 2014, numero 19334 Presidente Finocchiaro – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo e motivi della decisione È stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. Con sentenza in data 20.03.2012 la Corte di appello di Torino -rigettando l'appello proposto da N.F. e B.S. , quale procuratore speciale di H.A. , H.Q. , V.M. H. e Ho.Ar. — ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dagli appellanti nei confronti della Unipol Assicurazioni s.p.a. già UGF e prima ancora Aurora Assicurazioni e di P.V. in conseguenza della morte di H.F. nell'incidente stradale verificatosi in data omissis intorno alle 23,00. 2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione N.F. e B.S. , nella qualità, formulando sei motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata. 3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 4. Con i motivi di ricorso si denuncia I violazione degli artt. 40 cod. penumero , 1223, 2043 e 2697 cod. civ. art. 360 numero 3 cod. proc. civ. sul punto della colpa esclusiva della vittima II contraddittorietà della motivazione art. 360 numero 5 cod. proc. civ. in merito all'accertamento del nesso di causalità tra la condotta della vittima e il sinistro III violazione degli artt. 2727-2729 art. 360 numero 3 cod. proc. civ. sulla incolpevolezza del P. IV incompletezza e contraddittorietà della motivazione art. 360 numero 5 cod. proc. civ. in merito alla prova della regolarità della condotta di guida del convenuto V violazione degli artt. 1175, 2043 cod. civ. e 148 C.d.S. VI contraddittorietà ed illogicità della motivazione art. 360 numero 5 cod. proc. civ. con riferimento alla ritenuta irrilevanza giuridica della condotta del convenuto. 4.1. Le censure di parte ricorrente si esaminano congiuntamente perché in buona parte ripetitive e, comunque, strettamente connesse. Si rammenta che la ricostruzione di un incidente stradale, come l'accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e la colpa o meno del comportamento dei soggetti coinvolti, costituiscono compito riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento, se informato — come nella specie - ad esatti principi giuridici ed esente da vizi logici e motivazionali, si sottrae al sindacato di legittimità e ciò vale anche per quanto riguarda il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ Orbene le censure formulate con il ricorso all'esame, al di là dell'apparenza dei vizi denunziati, postulano la rivalutazione di merito di risultanze processuali già esaurientemente e coerentemente esaminate dalla doppia decisione conforme e risultano destituite di fondamento proprio alla stregua delle emergenze processuali riportate nella decisione impugnata, la quale è pervenuta all'affermazione della responsabilità esclusiva di H.F. , segnatamente evidenziando che a anche a volere seguire la tesi più favorevole per gli appellanti, odierni ricorrenti - e per il conducente della Renault, H.F. , loro congiunto, deceduto nel sinistro — con l'individuazione del punto d'urto tra la ridetta Renault, in fase di sorpasso e la BMW del P. dopo il termine del divieto di sorpasso, nel tratto di strada su cui è occorso il sinistro era comunque impossibile sorpassare legittimamente in base alle norme del codice della strada, se non rimanendo nell'ambito della semicarreggiata di marcia percorsa ”, attesa la presenza della linea bianca continua di mezzeria b nell'ipotesi migliore rappresentata dalla posizione dell'autovettura da sorpassare, completamente a destra e praticamente a ridosso della striscia continua di inizio della carreggiata stradale e dalla posizione dell'autovettura sorpassante proprio in corrispondenza della linea di mezzeria ”, il sorpasso era comunque illegittimo, perché tra le due autovetture vi sarebbero stati scarsi 25 cm, assolutamente insufficienti, anche in considerazione dell'ora notturna e della velocità dei veicoli, a garantire la manovra c H.F. guidava a velocità eccessiva, o comunque, inadeguata, perché, a seguito dell'urto di striscio con la BMW, aveva perso il controllo della guida, ribaltandosi nel fosso sul lato opposto della strada rispetto alla direzione di marcia e dopo aver lasciato una striscia di scarrocciamento di 7 metri mentre P.V. non aveva perso il controllo della sua autovettura e si era arrestato poco più avanti del resto non era stato neppure posto in dubbio che la velocità del conducente della BMW fosse adeguata alle condizioni di guida e nei limiti imposti nel tratto di strada percorsa ” d era certo che l'urto era avvenuto dopo l'inizio della manovra di sorpasso da parte di H.F. , mentre le autovetture si affiancavano e - seppure non era possibile escludere che la BMW si fosse allargata sulla sinistra - avuto riguardo alla localizzazione e raffronto dei danni, si doveva ritenere che lo spostamento non fu rilevante e non comportò l'urto della Renault con la sua parte anteriore sinistra ” e, in particolare, che non si sia trattato di un errore di guida o di un'imprudenza, ma di una situazione rientrante nell'ambito della tollerabilità, prevedibile da parte del conducente impegnato nel sorpasso e tenuta in considerazione dal legislatore che richiede, proprio per questo, il mantenimento di uno spazio laterale adeguato tra le due autovetture, che, nel caso di specie, si deve affermare non vi fosse ”. 4.2. I motivi di ricorso - pur denunciando sotto diversi profili violazione di legge e vizio motivazionale — si appuntano, essenzialmente, sul rilievo che non sarebbe stata esclusa l'incidenza causale del comportamento del conducente della BMW e sulla considerazione dell'opinabilità delle considerazioni tratte dalla Corte di appello dalla traiettoria post-sinistro della stessa auto. In contrario senso si osserva che la motivazione della decisione impugnata è pienamente idonea a giustificare, sotto il profilo logico -giuridico, l'esclusiva efficienza causale e responsabilità del conducente della Renault, laddove l’ eventuale allargamento della BMW - come ricostruito nella stessa decisione - costituisce mera occasione, in quanto rientrante in quei leggeri spostamenti, che vanno previamente valutati, siccome del tutto normali e prevedibili, da chi affronta la manovra di sorpasso. L'altra ragione di censura isola un argomento svolto dai Giudici di appello che, in realtà, hanno escluso il concorso di colpa del conducente della BMW sulla base di un ben più articolato ordine di considerazioni, segnatamente, analizzando e raffrontando i danni riportati dalle due autovetture. In definitiva gli argomenti di segno contrario, svolti da parte ricorrente costituiscono, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito, già adeguatamente disattese dal giudice di appello, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, e cioè ad attività riservate ai giudici del merito”. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio — esaminato l'atto denominato rinuncia al ricorso in cassazione — rileva che il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia. Come affermato dalle Sezioni Unite ord. 16 luglio 2008, numero 19514 in tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis cod. proc. civ., ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità dell'impugnazione evidenziata dal relatore nominato ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ In particolare, nei casi previsti dall'art. 380 bis cod. proc. civ., il termine utile per la rinuncia al ricorso va individuato nel momento in cui è precluso alle parti l'esercizio di un'ulteriore attività processuale e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione del consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ Orbene, nella specie, il deposito dell'atto di rinuncia è tempestivo, perché avvenuto entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 380 bis cod. proc. civ Inoltre l'atto di rinuncia, pur sottoscritto solo dai difensori della parte ricorrente, è efficace e valido, perché la procura rilasciata a margine dell'istanza di regolamento di competenza comprende la facoltà di rinunciare agli atti art. 390 cod. proc. civ., comma 2 . In conclusione il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.