Gradino rotto e il cliente cade: da risarcire danno biologico e morale

Il cliente che, dopo la caduta all’interno di un ristorante, riporti postumi permanenti deve essere risarcito dal negoziante, che dovrà corrispondere sia il danno biologico sia quello morale.

E’ quanto emerge dalla ordinanza n. 18101 della Corte di Cassazione, depositata il 21 agosto 2014. Il caso. Un donna chiedeva di essere risarcita dei danni subiti a seguito di una caduta avvenuta a causa della rotta e sconnessa pavimentazione di scalini di marmo presenti nei locali di un ristorante. Intervenuta la morte dell’attrice, il giudizio veniva riassunto dagli eredi. Mentre in primo grado, la domanda attorea veniva rigettata, la Corte d’appello accoglieva la domanda e condannava la convenuta, le proprietaria dei locali del ristorante, al pagamento di una determinata somma in favore degli aventi causa. Gli eredi della donna decidevano poi di ricorrere per cassazione, lamentando la mancata liquidazione da parte del Giudice di merito del danno biologico e di quello morale, in quanto lo stesso si era limitato a riconoscere i soli pregiudizi connessi all’inabilità temporanea assoluta e parziale. I ricorrenti, inoltre, denunciavano la mancata attribuzione della maggioreazione del 20%, specificatamente chiesta nella nota spese, ai sensi dell’art. 5, n. 4, l. n. 127/2004. Da considerare sia il danno biologico sia quello morale. La Cassazione ritiene fondati i motivi di ricorso, poiché il giudice di merito, pur avendo dato atto della proposizione di domanda volta al riconoscimento del danno biologico e del danno morale subito per effetto della caduta ha omesso qualsivoglia statuizione al riguardo . Alla stregua di ciò, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 22 maggio – 21 agosto 2014, n. 18101 Presidente Finocchiaro – Relatore Amendola Svolgimento del processo e Motivi della decisione Ê stata depositata cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P. . e notificata ai difensori delle parti. Ti relatore, cons. A.A. esaminati gli atti, osserva 1. , con citazione notificata nel maggio del 1999, convenne innanzi al Tribunale di , chiedendo di essere risarcita dei danni subiti a seguito di una caduta sulla rotta e sconnessa pavimentazione di scalini di marmo presenti nei locali della convenuta. Il giudizio, interrotto a seguito della morte dell'attrice, fu riassunto dadi eredi della stessa, 2. Con sentenza n. 206 del 2004 il giudice adito rigettò la domanda. Proposto dai soccombenti gravame, la Corte d'appello lo ha invece accolta e, in riforma della impugnata pronuncia, ha condannato al pagamento in favore degli aventi causa della in ragione delle rispettive quote ereditarie, della soma di euro 3.150,00 e oltre accessori e spese di entrambi i gradi. Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono a questa Corte , , formulando due motivi. Resiste con controricorso 3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art. 360 bis, inserito dall'o 47. camma 1, lett, a ella lupe 18 giugno 2009, n. 69. Essa può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli arti. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi accolto. Queste le ragioni, 4. Cori il pruno morivo i ricorrenti lamentarlo violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2056, 2059, 2697, 1223 e 1226 cod. civ., ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Rilevano che il giudice di merito, dato atto della quantificazione nella misura del 15% dei postumi permanenti derivati alla loro dante causa dalla rovinosa caduta nei locali della società convenuta, aveva tuttavia omesso di liquidare sia il danna biologico che quello morale, limitandosi a riconoscere i soli pregiudizi connessi alla inabilità temporanea assoluta, e parziale. Con il secondo mezzo, denunciando violazione degli art. 112 cod. proc. civ. e 5, n. 4, 127/2004, si dolgono della mancata attribuzione della maggiorazione del 20% di cui alla norma innanzi indicata, specificamente cresta nella nota spese. 5. Queste essendo le critiche formulate alla impugnata sentenza, sono anzitutto destituite di fondamento le eccezioni di inammissibilità del ricorso per inosservanza del principio di autosufficienza nonché per la dedotta, intervenuta proposizione, avverso la medesima pronuncia, anche di un ricorso per revocazione, ex art. 395, n. 4, cad. proc. civ. Sotto il primo profilo è dirimente il rilievo che le conclusioni del consulente tecnico in ordine alla incisione sullo stato di salute della dell'infortunio occorsole nel ristorante gestito da possono considerarsi circostanza pacifica in causa, avendone la Corte d'appello dato ampiamente atto in motivazione. In tale contesto doveva essere semmai il resistente, nell'osservanza, questa volta si, del criterio dell'autosufficienza, a contestare la rispondenza al vero di tali affermazioni, senza di che ogni deduzione si appalesa defatigatoria e speciosa. 6. Quanto poi alla asserita proposizione anche di un ricorso per revocazione, avverso la sentenza delta Corte d'appello di , in base al chiaro disposto dell'ultimo comma dell'art. 398 cad. proc. civ., la pendenza di un siffatto giudizio né costituisce motivo di improcedibili di quello proposto innanzi al giudice di legittimità, né ne determina la sospensione, salvo che questa non venga disposta, su istanza del ricorrente, dal giudice a quo, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. confr. Cass. civ. 11 maggio 2010, n. 11413 . 7. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è fondato. Non par dubbio, infatti, che il giudice di merito, pur avendo dato atto della proposizione di domanda volta al riconoscimento del danno biologico e del danno morale subita dalla per effetto della caduta, nonché della positiva valutazione formulata al riguardo dal , ha omesso qualsivoglia statuizione al guardo. Ne deriva che la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il secondo, volto alla corretta determinazione delle spese processuali, deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di in diversa composizione . A seguito della discussione sul ricorso, svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione. Il giudice del rinvio, al quale il processo deve essere rimesso, provvederà anche in ordine alla spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di in diversa composizione.