ANAS tenuto al risarcimento del danno se i cartelli stradali non sono ripetuti dopo ogni inserzione stradale

Il segnale di pericolo in caso di modifica della normale viabilità per restringimento della carreggiata con conseguente divieto di sorpasso deve essere ben visibile e ripetuto a ogni intersezione.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17039 del 28 luglio 2014. La vicenda. La fattispecie al centro del giudizio in questione vede un sinistro stradale frontale tra un agente della polizia stradale e un autobus. I genitori e la sorella dell’agente - citando in giudizio l’ANAS, la proprietà dell’autobus e l’assicurazione di questo - hanno sostenuto che l’incidente fosse stato causato – oltre che dall’eccessiva velocità dell’autobus - dalla negligenza dell’ANAS che non aveva collocato segnali idonei a richiamare l’attenzione dei guidatori sull’esistenza di lavori in corso per il rifacimento della carreggiata e sulla conseguente impossibilità di eseguire manovre di sorpasso. L’ANAS eccepiva, per contro, la responsabilità esclusiva dell’agente di polizia per aver compiuto una pericolosa manovra di sorpasso ad alta velocità. Il giudice di prime cure, con decisione confermata in sede di appello, ha rigettato la domanda proposta nei confronti dell’ANAS. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto che fosse stata ampiamente provata la presenza di cartelli relativi al divieto di sorpasso ed al limite di velocità e che nel sopraluogo fosse stato constatato il buono stato di manutenzione dell’asfalto e la presenza della corretta segnaletica sia orizzontale che verticale indicante il divieto di sorpasso e il limite di velocità. Di conseguenza ha riconosciuto che nessuna responsabilità potesse essere ascritta all’ANAS in quanto in nessun modo tale ente ha contribuito causalmente alla verificazione dell’incidente. Il segnale di pericolo deve essere ripetuto. I genitori e la sorella dell’agente avanzano dunque ricorso davanti alla Corte di Cassazione ritenendo violati, in particolare, gli artt. 2050 e 2051 c.c., in quanto la Corte di appello non ha considerato la presunzione che grava in capo al proprietario e custode della strada, con la conseguente inversione dell’onere della prova. Inoltre i ricorrenti sostengono la violazione dell’art. 84, comma 5, del regolamento di esecuzione del codice della strada, il quale stabilisce che nell’ipotesi in cui è utilizzato un segnale per indicare un pericolo su un tratto di strada di lunghezza definita, qualora in tale tratto di strada vi siano inserzioni, il segnale di pericolo deve essere ripetuto dopo ogni inserzione. Al fine di meglio comprendere la fattispecie oggetto della decisione in esame, risulta opportuno ricordare che l’art. 2050 c.c., in tema di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, disciplina una ipotesi di responsabilità fondata su una presunzione relativa di colpa, aggravata dall'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ed adeguate per ovviare al pericolo. Infatti, prevede che chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di un’ attività pericolosa , per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Il successivo art. 2051 c.c. in tema di danno cagionato da cosa in custodia riguarda invece i danni cagionati dalla cosa autonomamente, cioè senza che questa sia azionata o manovrata dall'uomo, stabilendo che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito . Natura e onere della prova della responsabilità per danni da cose in custodia. Occorre considerare come la giurisprudenza di legittimità più recente sia univoca nell’evidenziare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode. Infatti, la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione – potendo eliminare le situazione di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa -, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, interpretato nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma – come nel caso in specie - richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno Cass. n. 11016/2011 e Cass. n. 2660/2013 . Quando si può escludere la responsabilità dell’ANAS? La sussistenza dell'effettivo potere di controllo su una strada del demanio stradale è rappresentato dall'essere la stessa ubicata all'interno della perimetrazione del centro abitato art. 41 quinquies l. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765 art. 4 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 art. 9 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 . L'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo può valere ad escludere la responsabilità della P.A. solo se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo - ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato. Infatti, la responsabilità del custode è esclusa dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile Cass. n. 15779/2006 . Responsabilità in caso di tutela e manutenzione delle strade. Occorre concentrarsi se qualora esista un cantiere stradale quale sia la distribuzione degli obblighi tra la società appaltatrice e l’ente pubblico. Infatti, sul punto, la giurisprudenza ha affermato che in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale Cass. n. 12425/2008 . Nella fattispecie l’ente pubblico ha l’obbligo di custodia della strada. Nel caso in specie, la Cassazione, collocandosi nel solco di un proprio precedente, ha affermato che nell’ipotesi di perdurante apertura al pubblico traffico di un'area interessata da lavori in corso, permane l'obbligo di custodia dell'ente pubblico proprietario del tratto stradale. Di conseguenza, è tale ente – nella fattispecie l’ANAS - ad essere tenuto, in via esclusiva, ad apporre una segnaletica stradale adeguata, in quanto si tratta di un adempimento certo non riconducibile agli obblighi dell'impresa appaltatrice, in assenza di prova che l’ANAS abbia, nell'ambito del contratto di appalto, trasferito all'impresa l'obbligo di una corretta ed efficace installazione della segnaletica in questione. Il guidatore non è tenuto a presumere cosa fare se il segnale non è chiaro. La Suprema Corte pertanto, accogliendo il ricorso, ha riconosciuto l’illogicità e la contraddittorietà della decisione di appello. Infatti, nella fattispecie il regolamento di esecuzione del codice della strada prevede che i cartelli relativi alle norme di guida da tenersi in ipotesi di pericolo devono essere ripetuti dopo ogni inserzione stradale. Il guidatore, infatti, deve avere chiare indicazioni sulla condotta di guida da seguire, soprattutto quando la situazione è particolarmente pericolosa. Nel caso oggetto della sentenza non vi è alcun elemento idoneo a far ritenere che l’agente di polizia fosse tenuto a presumere, dalle sole indicazioni stradali presenti, che la strada statale in cui si era immesso fosse interessata da lavori in corso e che per tale motivo era stata ridotta a sole due corsie, una per ogni senso di marcia.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 aprile – 28 luglio 2014, n. 17039 Presidente Amatucci– Relatore Armano Svolgimento del processo P.A. , D.G.D. e Pr.Al. , rispettivamente genitori e sorella di P.L. , hanno citato in giudizio davanti al Tribunale di Matera V.O. , la società Axa assicurazioni S.p.A. e l'Anas, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 1 dicembre 1994, nel quale aveva trovato la morte il loro congiunto P.L. . Gli attori esponevano che P.L. , agente della polizia di strada, mentre percorreva, alla guida di una autovettura della polizia, la strada di collegamento statale 106 Ionica, era entrato in collisione frontale con un autobus di proprietà V. , che proveniva dall'opposto senso di marcia, assicurato con la Axa assicurazioni assumevano che l'incidente si era verificato sia per l'eccessiva velocità dell'autobus, sia perché l'Anas non aveva collocato segnali idonei a richiamare l'attenzione dei guidatori sull'esistenza di lavori in corso per il rifacimento della carreggiata e sull'impossibilità di eseguire manovre di sorpasso che l'incidente si era verificato qualche decina di metri dopo la confluenza della complanare nel tratto di strada statale a doppia carreggiata, oggetto di allargamento. Nella resistenza dei convenuti, che eccepivano la responsabilità esclusiva del P. per aver compiuto una pericolosa manovra di sorpasso ad alta velocità, invadendo la corsia di marcia del dell'autobus., il Tribunale di Matera ha rigettato la domanda formulata nei confronti dell'Anas ed accolto per quanto di ragione la domanda proposta nei confronti dei convenuti V. ed Axa, dichiarando che il sinistro era da ascriversi per il 98% a colpa di P.L. e per il 2% a colpa del V. , con condanna degli stessi al pagamento della complessiva somma di Euro 3.635,17 oltre accessori ha dichiarato improponibile ex l'articolo 22 della legge 990/69 la domanda formulata da Pr.Al. nei confronti della Axa e del V. . La Corte di appello di Potenza, con sentenza depositata il 13-7-2007, ha confermato la decisione di primo grado in relazione all'accertamento della misura della responsabilità, accogliendo l'appello dei congiunti di P.L. solo limitatamente al quantum del danno non patrimoniale, riliquidato in Euro 3.144,68 per ognuno degli appellanti. Propongono ricorso P.A. e D.G.D. , illustrato da successiva memoria. Resiste l’Anas. Non presentano difese gli altri intimati. Motivi della decisione 1. Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell'articolo 2050 e/o 2051 c.c. e dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c I ricorrenti deducono che il motivo è volto esclusivamente a censurare la statuizione di rigetto della domanda formulata nei confronti dell’Anas, non investendo in alcun modo l'attribuzione della responsabilità nella misura del 2% a carico del proprietario dell'autobus. Sostengono che erroneamente la Corte di appello ha escluso la responsabilità dell'Anas nella produzione dell'evento mortale, non tenendo conto della presunzione che grava in capo al proprietario, e custode della strada e della relativa inversione dell'onere della prova. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo ai fini della decisione. Il ricorrente denunzia contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza, laddove la Corte di merito ha ritenuto che il P. al momento dell'incidente era consapevole di circolare su un tratto di strada interessato da lavori a due corsie, una per ogni senso di marcia, facendo derivare tale presunzione dalla circostanza che la complanare percorsa Ih precedenza dal P. era a due corsie di marcia divise da una linea continua di mezzeria che segnalava il divieto di sorpasso. 3. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'articolo 84, 5 comma del regolamento di esecuzione del codice della strada e violazione degli articoli 2050 del 2051 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c Assumono i ricorrenti che l'Anas ha violato la previsione dall'articolo 84 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che prevede che se è utilizzato un segnale per indicare un pericolo su un tratto di strada di lunghezza definita e se in tale tratto di strada vi sono inserzioni, il segnale di pencolo deve essere ripetuto dopo ogni inserzione. 4. Con il quarto motivo si denunzia violazione dell'articolo 2.1 del Codice della strada e degli articoli 31, 34 e 84 comma 5 del regolamento di esecuzione del codice della strada. I ricorrenti ripropongono la censura formulata con l'atto di appello per aver i giudici di merito omesso di rilevare la violazione dell'obbligo di apposizione di birilli o coni delineatori sulla mezzeria tra le due corsie transitabili della statale, onde scongiurare totalmente il rischio che le opposte traiettorie degli autoveicoli potessero accidentalmente interferire fra di loro. 5.1 quattro motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico - giuridica che li lega in quanto censurano, sotto vari profili, la statuizione della Corte di appello che, nel rapporto fra. P.L. e l'Anas, ha ritenuto efficacia causale esclusiva alla condotta di quest'ultimo nel verificarsi dello scontro, omettendo ogni vantazione in relazione all'apporto causale delle condizioni della strada e delle insufficienti segnalazioni di sicurezza adottate dall'Anas. 6. I motivi sono fondati. La Corte d'appello ha descritto il fatto storico esponendo che P.L. viaggiava alla guida di una vettura della polizia sulla strada statale ionica 106, in direzione Reggio Calabria, e che la strada era interessata dai lavori in corso, per l'allargamento della carreggiata, bitumatura e rifacimento della sede stradale giunta alla progressiva chilometrica 425 + 900 del Comune di Policoro, l'auto della polizia di Stato è entrata in collisione frontale con l'autobus Fiat Iveco di proprietà di V.O. l'incidente si verificava qualche decina di metri dopo la confluenza della complanare nel tratto di strada statale a doppia carreggiata oggetto di allargamento la circolazione nel tratto di strada in parola si svolgeva a doppio senso di marcia esclusivamente nella carreggiata di destra direzione - Reggio Calabria - essendo quella di sinistra - direzione Taranto - chiusaci traffico. 7. Valutando il motivo di appello con cui gli attuali ricorrenti hanno censurato la ripartizione delle responsabilità fra P.L. e l'Anas, in considerazione del concorso colposo di quest'ultima sensi dell'articolo 2051 c.c., e la incidenza causale della carente segnalazione da parte dell'Anas nelle scelte di guida effettuate dal P. prima dell'incidente, la Corte d'appello ha affermato di condividere l'orientamento del, tribunale che ha rigettato la domanda rivolta nei confronti dell'Anas, sul rilievo che era stata ampiamente provata la presenza di cartelli relativi al divieto di sorpasso ed al limite di velocità che i carabinieri, all'atto del sopralluogo, avevano constatato il buono stato di manutenzione dell'asfalto, la presenza della striscia continua per segnalare il tratto rettilineo a doppio senso di circolazione e la segnaletica verticale indicante sia il divieto di sorpasso, sia il limite di velocità di 40 km/h, limite che era stato superato dal P. , il quale viaggiava a 115 km/h. 8.La Corte di merito ha affermato che dalla documentazione fotografica in atti emerge che il P. , all'atto di immettersi sulla strada statale OMISSIS , con direzione OMISSIS , proveniva da una strada complanare a quella statale. Ritiene decisiva la considerazione che detta complanare era a sua volta a doppio senso di circolazione ed aveva anch'essa una striscia continua di mezzeria ad indicare che era vietata l'intrusione nell'opposta corsia. 9. La Corte ha concluso che,non potendo escludersi che il segnale di doppio senso di circolazione,ove anch'esso occorresse, fosse stato posto a monte dell'inserzione della strada complanare della strada statale, deve affermarsi che il P. aveva avuto, mentre percorreva già la complanare, perfetta consapevolezza che si sarebbe immesso su un tratto di strada interessato dai lavori,che detto percorso anche per questo era due corsie, una per ogni senso di marcia, e che non solo occorreva mantenere una velocità particolarmente moderata,ma anche che non era consentito eseguire manovre di sorpasso di guisa. Di conseguenza la Corte di merito ha ribadito che nessun contributo causale alla verificazione del sinistro può essere ascritto all'ente pubblico. 10. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha ribadito che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la propria responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale così, più di repente, le sentenze 19 maggio 2011, n. 11016, e 5 febbraio 2013, n. 2660 . 11. D'altra parte, il rapporto di custodia è stato identificato come una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa che sia tale da consentirne il potere di governo”, ossia la possibilità di esercitare un controllo tale da eliminare le situazioni di pericolo insorte e da escludere i terzi dal contatto con la cosa Cass. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779 , ove essa sia fonte di pericolo. 12. Nonostante il carattere oggettivo di tale responsabilità, la quale è esclusa soltanto dalla prova del caso fortuito, la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità dei custode v. sentenza n. 15779 del 2006 cit. . Si è detto, infatti, che il dovere di segnalare il pericolo, che costituisce normale obbligo gravante sul custode, si arresta in presenza di un uso improprio, anomalo e del tutto imprevedibile della cosa, la cui pericolosità sia talmente evidente da integrare essa stessa gli estremi del caso fortuito v. la sentenza 19 febbraio 2008, n. 4279, nonché la sentenza 4 dicembre 2012, n. 21727 . 13. In relazione al problema specifico dell'obbligo di custodia connesso all'esistenza di un cantiere stradale, la Corte ha affermato che in caso di perdurante apertura al pubblico traffico di un'area interessata da lavori in corso, permane l'obbligo di custodia dell'ente pubblico proprietario del tratto stradale, con la conseguenza che è tale ente ad essere tenuto, in via esclusiva, ad apporre adeguata segnaletica stradale, trattandosi di adempimento non riconducibile agli obblighi dell'impresa appaltatrice, in assenza di prova che il comune abbia, nell'ambito del contratto di appalto, trasferito all'impresa l'obbligo di una corretta ed efficace installazione della segnaletica in questione. Nella specie, in un sinistro stradale mortale, nel quale una delle auto aveva imboccato un tratto di strada con divieto d'accesso non idoneamente segnalato, intercettando così l'altro mezzo coinvolto nello scontro, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del Comune per non aver provveduto alla segnalazione adeguata della non percorribilità del tratto in questione. Cass., Sentenza n. 19129 del 20/09/2011 . 14. Come denunciato dai ricorrenti, la motivazione sul punto della Corte d'appello è illogica contraddittoria ed assunta in violazione delle leggi e dei regolamenti. I giudici di merito hanno ritenuto che la condotta di guida del P. , che aveva invaso l'opposta corsia di marcia a velocità elevatissima, andando a scontrarsi con ti camion che procedeva nella propria corsia di marcia, fosse da sola idonea a determinare lo scontro ed a superare la1 presunzione di responsabilità gravante sul custode. 15. Hanno affermato che il P. , provenendo da una strada complanare a due corsie di marcia, separate da una linea continua, immessosi in una strada statale a quattro corsie di marcia, per il solo fatto che la complanare era a due corsie di marcia con una striscia continua, era avvertito che anche la strada statale nella quale si era immesso era a due corsie di marcia con lo stesso divieto di sorpasso, in quanto interessata da lavori in corso. 16. Tale motivazione è del tutto illogica e contrastante anche con le norme vigenti in materia di sicurezza stradale, che prevedono che i cartelli relativi alle norme di guida da tenersi in ipotesi di pericolo, devono ripetersi ad ogni nuova inserzione stradale. Il guidatore non deve presumere, ma deve avere chiare indicazioni sulla condotta di guida da seguire soprattutto quando la situazione è particolarmente pericolosa, come nel caso in cui da una strada complanare a sole due corsie di marcia ci si mette in una strada più grande, a quattro corsie di marcia, che a causa dei lavori che interessano una parte della carreggiata, si è di fatto ridotta a sole due corsie di marcia. 17. Non vi è alcun elemento idoneo a far ritenere che il P. , dalle indicazioni stradali presenti sulla complanare fosse tenuto a presumere che la strada statale in cui si era immesso fosse interessata da lavori in corso e che per tale motivo era stata ridotta a sole due corsie, una per ogni senso di marcia. Il sillogismo utilizzato dalla Corte di merito è contrario alla logica, perché il presupposto da cui parte non giustifica in alcun modo la conclusione a cui giunge. 18. Inoltre, in ipotesi di istituzione provvisoria di un doppio senso di circolazione su una sola carreggiata in strada in precedenza a doppia carreggiata, situazione ad elevatissimo rischio, tale situazione deve essere evidenziata da coni o delineatori flessibili, onde rendere percepibile la non percorribilità della corsia preclusa. 19. In una situazione dei luoghi caratterizzata da particolare pericolo per la circolazione, la motivazione della sentenza che ritiene irrilevante la circostanza che non è stato accertato che il segnale di doppio senso di circolazione fosse stato posto a monte dell'inserzione della strada complanare nella strada statale e che non ha fatto alcun riferimento alla presenza di coni o delineatori, risulta insufficiente a giustificare la valutazione effettuata che pone a carico del P. una condotta causale efficiente esclusiva nella causazione dello scontro mortale, ritenendo idonei i cartelli e le segnalazioni istallate dall'Anas. 20. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione che si atterrà ai principi sopra espressi e provvederà anche alla liquidazione delle spese di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.