Efficacia riflessa del giudicato nei confronti del F.G.V.S.: non sempre è possibile

Presupposto imprescindibile per l’operatività del principio dell’efficacia riflessa, nei confronti dell’assicuratore, del giudicato di condanna intervenuto nella controversia promossa dal danneggiato nei confronti del conducente o del proprietario del veicolo investitore convenuto in giudizio, è l’accertamento della carenza di copertura assicurativa della vettura del danneggiante.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17093, depositata il 28 luglio 2014. Il caso. Il gdp condannava il danneggiante al risarcimento dei danni provocati a seguito di un sinistro stradale. Successivamente, il danneggiato conveniva in giudizio l’unica erede del danneggiante e l’assicurazione, quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada d’ora in avanti F.G.V.S. , per ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni liquidati dalla precedente sentenza. Sia il gdp, che il Tribunale rigettavano tale domanda. Il danneggiato proponeva ricorso per cassazione. Il principio dell’efficacia riflessa del giudicato. In particolare, il Tribunale ha escluso che la sentenza del gdp che condannava il danneggiante al risarcimento dei danni in favore del danneggiato, potesse esplicare efficacia riflessa nei confronti dell’impresa designata dal F.G.V.S., in quanto il primo giudicato non conteneva l’accertamento che il veicolo fosse sprovvisto di copertura assicurativa, costituente il presupposto indispensabile per affermare l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti della compagnia assicuratrice. Nel caso di specie, si controverte giustappunto sull’operatività del principio dell’efficacia riflessa, nei confronti dell’assicuratore, del giudicato di condanna intervenuto nella controversia promossa dal danneggiato nei confronti del conducente o del proprietario del veicolo investitore convenuto in giudizio ex art. 2054 c.c. Cass., n. 4241/13 e n. 10017/13 . Carenza di copertura assicurativa. La sentenza del gdp non contiene, tuttavia, un’affermazione espressa della carenza di copertura assicurativa della vettura del danneggiante. Pertanto, la deduzione presuntiva proposta dal ricorrente risulta quindi infondata, in quanto non risulta viziata la decisione del gdp che ha ritenuto non adeguatamente provata la circostanza della mancanza di qualsiasi copertura assicurativa. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 giugno – 28 luglio 2014, n. 17093 Presidente Segreto– Relatore Sestini Svolgimento del processo Con sentenza n. 1144/04, il Giudice di Pace di Pozzuoli condannava A.E. al risarcimento dei danni provocati a R.M. a seguito di un sinistro stradale avvenuto in Napoli il 6.8.2001. Con successivo atto di citazione, il medesimo M. conveniva in giudizio R.A.D.L. in qualità di unica erede dell'E. e la Assicurazioni Generali s.p.a. quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S. per ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni liquidati dalla precedente sentenza. Il Giudice di Pace di Pozzuoli rigettava la domanda con sentenza che veniva confermata dal Tribunale di Napoli, Sez. Dist. di Pozzuoli. Ricorre per cassazione il M., affidandosi a due motivi resiste, a mezzo di controricorso, la Assicurazioni Generali s.p.a., mentre l'intimata D.L. non svolge attività difensiva. Sia il M. che la controricorrente hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Napoli ha escluso che la sentenza n. 1144/04 che ha condannato l'E. al risarcimento dei danni in favore del M. possa esplicare efficacia riflessa nei confronti dell'impresa designata dal F.G.V.S., in quanto il primo giudicato non contiene l'accertamento che il veicolo fosse sprovvisto di copertura assicurativa, costituente presupposto indispensabile per affermare l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti della compagnia assicuratrice ha osservato, infatti, che l'unico elemento di prova, relativamente alla carenza della copertura assicurativa, fornito al riguardo dall'appellante è costituito proprio dalla sentenza del giudice di pace di Pozzuoli n. 1144/04, passata in giudicato , dalla quale si evince solo che il veicolo danneggiante, al momento del sinistro, non fosse assicurato con la compagnia RAS Ass.ni , ma non anche che il veicolo fosse carente di qualunque copertura assicurativa ha aggiunto che nessun accertamento circa la mancanza della copertura assicurativa è contenuto nella sentenza n. 1144/04, né elementi probatori in tal senso possono acquisirsi dalle risultanze delle prove espletate in detto giudizio, quali emergono dalla predetta sentenza, trattandosi comunque di prove che avrebbero potuto avere l'efficacia di meri indizi, come mezzi istruttori espletati nel corso di altri giudizi . 2. Il M. deduce -come primo motivo nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 116 C.P.C., 2700 c.c. e 2727 c.c. erronea interpretazione del giudicato art. 360 n. 3 C.P.C nonché -come secondo motivo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione art. 360, n. 5 C.P.C. col primo, si duole che il giudice di appello non abbia tenuto conto dell'intero contenuto della sentenza del giudice di Pace di Pozzuoli n. 1144/04 dalla quale si deduce non solo che l'auto di parte convenuta non era assicurata con la RAS Ass.ni s.p.a., ma anche che tale auto al momento del sinistro esponeva contrassegno assicurativo della RAS s.p.a , evidenziando come sulla base di tali elementi dovesse presumersi che l'auto del convenuto non era assicurata col secondo motivo, censura la sentenza impugnata perché, dopo aver indicato i mezzi di prova tramite i quali l'attore avrebbe potuto dimostrare la carenza di copertura assicurativa, non ha considerato che dalla sentenza n. 1144/04 emergeva l'esistenza di prove decisive risultanti dalle dichiarazioni dei testi escussi oltreché dalla dichiarazione confessoria dell'E 3. I due motivi -che si esaminano congiuntamente in quanto concernono il medesimo profilo della prova della carenza della copertura assicurativa sono entrambi infondati. 3.1. Premesso che è pacifico il principio dell'efficacia riflessa -nei confronti dell'assicuratore del giudicato di condanna intervenuto nella controversia promossa dal danneggiato nei confronti del conducente o del proprietario del veicolo investitore convenuto in giudizio ex art. 2054 c.c. ex multis, Cass. n. 4241/2013, Cass. n. 10017/13 , si controverte sull'operatività di tale principio nel caso di specie, in cui l'accoglimento della domanda nei confronti dell'impresa designata dal F.G.V.S. non può prescindere dall'accertamento del presupposto della carenza di copertura assicurativa del veicolo investitore. 3.2. Considerato che -per quanto emerge dall'estratto trascritto dal ricorrente a pag. 5 del ricorso la sentenza n. 1144/04 non contiene un'affermazione espressa della carenza di copertura assicurativa della vettura dell'E. bensì di inesistenza della copertura da parte della RAS , le censure mosse dal ricorrente attengono -a ben vedere al percorso argomentativo attraverso il quale il Tribunale è pervenuto ad escludere che il M. abbia fornito la prova dell'esistenza della situazione di totale scopertura assicurativa che avrebbe determinato il sorgere dell'obbligo risarcitorio a carico dell'impresa designata più specificamente, il ricorrente contesta al giudice di appello di non aver desunto -sulla base di un'inferenza di tipo presuntivo la conclusione della carenza di qualunque copertura assicurativa dal fatto che, pur esponendo un contrassegno della RAS, l'E. non fosse risultato assicurato presso tale compagnia. 3.3. Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi come la deduzione presuntiva proposta dal M. non risultasse necessitata sulla base delle risultanze istruttorie e come, pertanto, non risulti viziata la decisione che -sulla base di un opposto apprezzamento degli elementi risultanti dalla sentenza n. 1144/04 abbia ritenuto non adeguatamente provata la circostanza della mancanza di qualsiasi copertura assicurativa. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il M. a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi , oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.