Perde il lavoro dirigenziale all'estero: non è liquidabile la perdita di chance lavorativa relativa al TFR e trattamento pensionistico se manca la prova

Il trattamento estero ha solo in parte natura retributiva computabile ai fini del TFR e del trattamento pensionistico , mentre, per una parte, ha natura indennitaria come tale non computabile ai suddetti fini .

Facendo applicazione di questo principio la Terza Sezione, nella sentenza n. 17076/14, depositata il 28 luglio 2014, ha respinto la domanda della persona che, a causa delle gravi conseguenze riportate in un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto senza colpa, aveva perso un incarico dirigenziale all'estero. Il caso. Dopo l'accoglimento di parte delle domande in primo grado, il danneggiato ha ricorso prima in appello e poi in cassazione per vedersi riconosciuto il danno da perdita di chance lavorativa relativamente agli asseriti mancati e maggiori introiti che sarebbero conseguiti, quale conseguenza del predetto incarico all'estero, relativamente a trattamento di fine rapporto e trattamento pensionistico. La Corte d'Appello, dopo aver dato credito alla testimonianza del datore di lavoro per quel che concerne la circostanza dell'accordo, raggiunto tra azienda e dipendente-danneggiato prima dell'accadimento del sinistro, per un incarico dirigenziale all'estero poi mai concretatosi a causa della lunga e difficile riabilitazione, ha negato la voce di danno sopraddetta per mancanza di adeguata prova”. A dire della Corte d'Appello, infatti, non poteva dirsi tale il sommario conteggio prodotto dalla difesa del danneggiato, che non conteneva alcuna specificazione delle componenti retributive e indennitarie del complessivo trattamento economico correlato al nuovo incarico all'estero”, né poteva all'uopo sopperire la testimonianza del datore di lavoro che sul punto non aveva fornito indicazioni. Inoltre la Corte d'Appello aveva anche rigettato l'appello relativamente alla liquidazione di un maggior lasso di tempo richiesto in dieci o anche vent'anni ritenendo un periodo di cinque anni una misura congrua per un incarico estero, vista la tendenziale temporaneità delle posizioni dirigenziali estere. La perdita di chance non può che essere liquidata equitativamente. La terza Sezione conferma integralmente la sentenza della Corte d'Appello che peraltro, su tali punti, aveva a sua volta confermato la sentenza di primo grado . Anzitutto, relativamente alla durata, ricorda la Corte che trattandosi di perdita di chance lavorativa, la liquidazione di tale perdita è 'necessariamente equitativa' Cass. n. 10111/2008 . Da ciò deriva che, ove adeguatamente motivata, tale liquidazione è, in quanto equitativa, insindacabile. E ha ritenuto adeguatamente motivata la liquidazione di un periodo di cinque anni per i motivi, sopra riportati, indicati dalla Corte d'Appello. La duplice natura indennitaria e retributiva del trattamento estero. Quanto al mancato riconoscimento del TFR e del trattamento pensionistico, ricordata la distinzione di natura del trattamento estero che in parte ha natura indennitaria in ragione della necessità di compensare i maggiori disagi ed oneri conseguenti a vivere in un paese straniero e solo in parte natura retributiva e in quanto tale computabile ai fini del calcolo pensionistico e di trattamento di fine rapporto , la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice d'appello di rigettare tale domanda per carenza di prova. Spetta al danneggiato fornire al giudice in maniera precisa la quantificazione, cosa che nella vicenda de quo non è occorsa. Non è invece sufficiente la produzione in giudizio di un mero conteggio sommario, non contenente alcuna specificazione delle componenti retributive ed indennitarie del complessivo trattamento economico correlato al nuovo incarico all'estero .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 maggio – 28 luglio 2014, n. 17076 Presidente Berruti – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto 1.- F.F. conveniva in giudizio la Toro Assicurazioni S.p.A. e C.G. , proprietario e conducente del veicolo assicurato presso detta compagnia, per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorsogli in OMISSIS . L'adito Tribunale di Novara, con sentenza dell'ottobre 2004, accertava che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva del convenuto C. e condannava la Toro Assicurazioni e lo stesso C. , in solido tra loro, al pagamento, in favore del F. , della somma di Euro 154.782,22, oltre accessori, tenuto conto dell'acconto di lire 200 milioni già versato all'attore, in corso di giudizio, dalla compagnia assicuratrice. 2. - Avverso tale decisione veniva interposto appello principale da F.F. in punto di liquidazione del danno morale e del danno da perdita di chance lavorativa, nonché di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali ed appello incidentale da parte della Toro Assicurazioni S.p.A. in punto di responsabilità del sinistro e di liquidazione del danno da perdita di chance . 2.1. - La Corte di appello di Torino, con sentenza resa pubblica il 5 settembre 2007, respingeva l'appello incidentale della Toro Assicurazioni ed accoglieva solo parzialmente quello principale del F. , condannando in solido i convenuti C. e Toro Assicurazioni al pagamento dell'ulteriore importo di Euro 7.066,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno morale confermava nel resto la pronuncia di primo grado. 2.2. - In particolare, per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale rigettava entrambe le impugnazioni sul danno da perdita di chance lavorativa, che il Tribunale aveva liquidato in favore del F. nell'importo di Euro 147.267,68. 2.2.1. - Il giudice di secondo grado - nel respingere l'appello incidentale là dove contestava l'esistenza stessa del tipo di danno - riteneva ammissibile la deposizione testimoniale di R.F. , datore di lavoro del F. , e da essa traeva la prova del raggiunto accordo, nel luglio 1998, per l'assunzione del F. presso la costituenda divisione egiziana della Foxboro S.p.A. con l'incarico di direttore generale, la cui successiva mancata accettazione era dipesa dalla difficile e lenta riabilitazione cui il F. fu costretto a sottoporsi, in conseguenza dell'incidente de quo , fino al settembre 1999 . 2.2.2. - In ordine alla misura della liquidazione indicata dal Tribunale, la Corte territoriale - rigettando le contrapposte doglianze sul punto - osservava che, in forza di una valutazione tipicamente equitativa basata su criteri presuntivi e probabilistici , era da reputarsi congrua la individuazione di un lasso temporale di cinque anni quale periodo di mantenimento del nuovo incarico lavorativo in Egitto, nonostante l'affermazione del teste R. circa la tendenziale illimitatezza della durata dell'incarico stesso , trattandosi di incarichi in Paese straniero e, dunque, generalmente temporanei ed inseriti nel complessivo percorso professionale di crescita all'interno delle posizioni dirigenziali di gruppi multinazionali . Peraltro, la durata quinquennale dell'incarico risultava congrua, mentre, considerata la normale durata di incarichi di tal genere all'interno del complessivo e variegato percorso di carriera dei dirigenti d'azienda , appariva eccessivo il periodo decennale - ed a maggior ragione quello ventennale - suggerito dalla difesa del F. . 2.2.3. - Inoltre, mentre era da disattendere la tesi della Toro circa l'erronea omessa considerazione, nel computo della liquidazione del danno, di eventuali aumenti e/o premi economici ottenuti in Italia dal F. nei cinque anni successivi al settembre 1999, basandosi sulla indimostrata affermazione circa l'immutabilità nel tempo della retribuzione concordata per l'impiego al Cairo del pari infondata era anche la doglianza del F. circa la mancata considerazione dei maggiori introiti che sarebbero conseguiti, in conseguenza dell'incarico in Egitto, in termini di TFR e trattamento pensionistico , non essendo stata al riguardo fornita una adeguata prova . Tale, infatti, non poteva essere costituita dal sommario conteggio prodotto dal F. , in particolar modo considerando che il maggior importo percepito per l'incarico in Egitto quale trattamento estero ha, come è noto, solo in parte natura retributiva computabile ai fini del TFR e del trattamento pensionistico mentre, per una parte, ha natura indennitaria come tale non computabile ai suddetti fini diretta a compensare i maggiori oneri economici connessi alla permanenza nel paese straniero” ed i relativi disagi. Peraltro, il conteggio prodotto in atti, neppure confermato in istruttoria dal suo estensore in qualità di teste , non conteneva alcuna specificazione delle componenti retributive e indennitarie del complessivo trattamento economico correlato al nuovo incarico all'estero - né indicazioni in tal senso erano state fornite dal teste R. -, sicché era rimasta ignota la misura della componente retributiva dei maggiori emolumenti che sarebbero stati erogati per l'attività all'estero . 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre F.F. , affidando le sorti dell'impugnazione ad otto motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Toro Assicurazioni S.p.A., mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimato C.G. . Considerato in diritto 1.- Con il primo mezzo viene denunciata, ai sensi all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La motivazione della sentenza relativa al riconoscimento, in favore di esso F. , del danno da perdita di chance lavorativa limitatamente ad un quinquennio dell'incarico di direttore generale delle Foxboro S.p.A. in Egitto, non potuto accettare a seguito del sinistro per cui è causa, sarebbe contraddittoria. Da un lato, infatti, il giudice del merito avrebbe riconosciuto tale danno sulla scorta delle dichiarazioni del teste R. - il quale aveva affermato l'esistenza di un vero e proprio accordo sull'incarico egiziano - dall'altro, in sede di quantificazione, lo stesso giudice non avrebbe tenuto conto dell'affermazione del medesimo teste R. circa la tendenziale illimitatezza della durata dell'incarico, individuando in un quinquennio il periodo di mantenimento del nuovo incarico, in forza di considerazioni che non appartengono neppure al notorio e sono del tutto sfornite di prova . Il motivo è corredato dalla seguente sintesi introdurre a livello motivazionale, come anzidetto, a fronte di una prova assolutamente precisa circa l'avvenuto conclusione di un rapporto di lavoro subordinato con conseguente sua stabilità, che tuttavia causa l'incidente non si è poi potuto in concreto eseguire, un argomento, quale quello della durata al più quinquennale del rapporto lavorativo assumendo, assolutamente sfornito di prova alcuna e non appartenente neppure al notorio, neppure in ambito liquidazione equitativa del danno, determina la conseguente arbitrarietà della decisione per l'assenza di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico che ha sorretto la decisione . 2. - Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. La Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 1226, 2056 e 2697 cod. civ. in quanto avrebbe ritenuto di procedere alla liquidazione equitativa del danno da perdita di chance lavorativa pur non sussistendone i presupposti, ossia l'impossibilità o la estrema difficoltà di fornire la prova. Nel caso all'esame, infatti, una prova vi era e questa emergeva dalla dichiarazione del teste R. , che aveva indicato un periodo lavorativo illimitato, come era nella natura dell'accordo . Viene, pertanto, formulato il seguente quesito di diritto Il giudizio di equità sopperisce all'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno, ma non può essere utilizzato laddove venga fornita relativa prova sia sul quantum, sia sulla durata del rapporto contrattuale stesso la cui mancata esecuzione è fonte del danno, dovendosi in tal caso attenersi alle emergenze processuali, se precise, nel dimostrare il quantum stesso . 2.1.- I motivi primo e secondo, che possono essere congiuntamente scrutinati in quanto strettamente connessi, sono comunque infondati, anche a prescindere dal sopravvenuto difetto di attualità che lo stesso ricorrente genericamente adduce nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ La motivazione della sentenza impugnata resiste, infatti, alle censure di errores in iudxcando e di contraddittorietà ed assenza di congruità del ragionamento seguito dal giudice del merito, la cui articolazione su di un duplice piano non sembra esser stata, nella sua effettiva portata, colta appieno dal ricorrente. La Corte territoriale - armonicamente rispetto al principio per cui la perdita di chance, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa, costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo anche se non nel suo ammontare consistente non in un lucro cessante, ben si nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale tra le altre, Cass., 25 maggio 2007, n. 12243 - ha valorizzato la testimonianza del R. in punto di sussistenza effettiva dell'attribuzione al F. di un incarico dirigenziale in Egitto, quale elemento decisivo di prova dell' an dabeatur e, dunque, dell'esistenza del danno risarcibile. Una volta provata l'esistenza del danno da perdita di chance, per la sua liquidazione - al cui ambito è da ricondurre, nel caso di specie, l'individuazione di un periodo solo quinquennale di mantenimento dell'incarico all'estero - il giudice di appello ha proceduto in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l'esercizio del potere discrezionale conferito dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. presuppone che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare Cass., 19 dicembre 2011, n. 27447 . E, difatti, trattandosi di perdita di chance lavorativa, la liquidazione di tale perdita è necessariamente equitativa cfr. Cass., 17 aprile 2008, n. 10111 , con l'ulteriore conseguenza - comune alla liquidazione equitativa in sé - che essa è insindacabile in sede di legittimità, purché adeguatamente motivata tra le tante, Cass., 14 ottobre 2013, n. 23233 Cass. n. 10111 del 2008, cit. in precedenza Cass., 16 giugno 1990, n. 6056 . Nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il percorso logico che l'ha condotta a circoscrivere in un quinquennio il periodo presumibile di incarico in Egitto del F. cfr. p. 2.1.2.2. del Ritenuto in fatto , inferendo, in modo non illogico, né contraddittorio, dalle caratteristiche del rapporto lavorativo tipo, elementi presuntivi non affatto smentiti dalle affermazioni del teste R. , il quale non aveva indicato una durata predeterminata dell'incarico, ma soltanto una sua tendenziale illimitatezza, come tale ritenuta non congrua dal giudice di appello in rapporto alla natura stessa dell'incarico di dirigente generale di società multinazionale inviato all'estero. 3.- Con il terzo motivo è prospettata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui non considera, ai fini della liquidazione del danno, l'incidenza sul TFR e sul trattamento pensionistico dei maggiori introiti non conseguiti per l'impossibilità di svolgere l'incarico in Egitto. E, infatti, se da un lato si è riconosciuta una perdita di chance lavorativa anche se per un periodo di tempo limitato pari a 5 anni , non può parimenti negarsi che la maggiorazione di retribuzione non abbia inciso anche sul trattamento pensionistico e sul TFR di esso ricorrente. La Corte territoriale sarebbe pervenuta a tale conclusione sulla base dell'erroneo presupposto che lo stesso F. aveva affermato che i maggiori emolumenti erogati per l'attività lavorativa svolta all'estero avessero una componente fondamentale e quasi assorbente, rappresentata dall'indennità di trasferta, mentre la difesa dell'appellante si era limitata a censurare la decisione del Tribunale di Novara affermando che non tutto il maggior reddito poteva qualificarsi come indennità di trasferta . Viene formulato il seguente quesito non può da un lato riconoscersi un danno da perdita di chance retributive e dall'altro non riconoscere la corrispondente perdita di livello di TFR e di trattamento pensionistico . 4.- Con il quarto motivo è denunciata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Quanto dedotto con l'atto di appello p. 15 Non tutto il maggior reddito infatti poteva qualificarsi come indennità di trasferta non avrebbe potuto essere interpretato dal giudice del merito p. 24 della sentenza lo stesso F. riconosce che una parte del maggior reddito costituisce indennità di trasferta , nel senso di ritenere pacifica l'esistenza dell'indennità di trasferta, giacché il fatto non era concordemente allegato dalla difesa dell'appellante e, dunque, non poteva essere ritenuto fonte di ammissione, nemmeno implicita . Viene formulato il seguente quesito di diritto Non può ritenersi pacifico, perché non ammesso nemmeno implicitamente, ma posto solo in termini di logica argomentativa, un fatto di cui è totalmente sfornita la prova, con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c. . 4.1.- I motivi, terzo e quarto, da scrutinare congiuntamente, sono inammissibili anche a prescindere dall'inidonea formulazione dei quesiti sopra trascritti che rispettivamente li assistono la cui astrattezza emerge in modo palese alla sola loro lettura . Essi, infatti, non colgono la ratio decidendi , della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale respinto la pretesa di maggiore liquidazione del danno da perdita di chance lavorativa - basata sull'asserito favorevole incremento che sarebbe derivato dall'incidenza dei maggiori introiti, correlati allo svolgimento dell'incarico all'estero, sul TFR e sul trattamento pensionistico - non in virtù delle affermazioni relative all'indennità di trasferta contenute nell'atto di appello che vengono utilizzate solo come mero obiter , ad ulteriore e non affatto decisivo conforto della decisione sul punto , bensì in forza di altri e diversi elementi, dai quali ha tratto il convincimento che il F. non avesse fornito al riguardo adeguata prova , pur essendone onerato ai sensi dell'art. 2697 cod. civ Muovendo dalla inferenza, riconducibile proprio ad un dato esperienziale comune, per cui nel trattamento economico per lo svolgimento di attività lavorativa all'estero convergono emolumenti di natura diversa, in ragione della necessità di compensare non solo la prestazione in sé, ma anche i maggiori oneri economici ed i disagi connessi alla permanenza nel paese straniero, la Corte di appello di Torino ha, difatti, osservato che l'appellante non aveva indicato le componenti retributive computabili ai fini del TFR e del trattamento pensionistico e quelle indennitarie non computabili ai suddetti fini del complessivo trattamento economico correlato al nuovo incarico in Egitto. La rilevata carenza probatoria - non superata né dal sommario conteggio prodotto in atti, né dalla testimonianza R. neppure essendo stata dedotta prova sullo specifico punto p. 23 della sentenza , né integrabile in questa sede con i riferimenti al C.C.N.L. Industria presenti tra l'altro, solo nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - ha, quindi, rappresentato l'effettiva ragione giustificativa della decisione negativa sulla pretesa svolta dal F. . Peraltro, le osservazioni svolte nella anzidetta memoria illustrativa in ordine alla supposta lesione del principio - che viene ricondotto a matrice convenzionale internazionale CEDU - a stipendi inferiori conseguono pensioni inferiori , risultano eccentriche rispetto alla statuizione assunta dalla Corte di merito, incentrata tutta su un difetto di prova, che non tocca affatto la problematica di principio in questione. 5.- Con il quinto motivo è dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo e controverso della controversia. La Corte territoriale avrebbe arbitrariamente e con motivazione incongrua ritenuto non utilizzabile la retribuzione all'estero al fine del calcolo del TFR e della pensione, in quanto avente, per lo più, natura indennitaria. Al contrario, il teste R. avrebbe parlato di retribuzione annua di dollari 110.000, senza operare alcun distinguo. È formulato il seguente quesito di diritto in presenza di motivazione incongrua e contraddittoria porta a concludere che non si possa contrapporre ad una prova certa circa l'ammontare annuo di una retribuzione, altro elemento non provato in alcun modo e relativo alla parte indennitaria della retribuzione, cosi eliminando ogni valenza dell'intera retribuzione ai fini pensionistici o di TFR, nel calcolo risarcitorio . 6.- Con il sesto motivo è prospettata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La motivazione con cui il giudice del merito ha negato il riconoscimento del TFR e del trattamento pensionistico muoverebbe dall'errato presupposto che il maggior importo percepito dal F. , se si fosse recato in Egitto, sarebbe stato attribuito a titolo di trattamento estero, avente, per lo più, natura indennitaria. Invero, nella sua deposizione, il teste R. avrebbe parlato solo di retribuzione pari a 110.000 dollari americani annui. Il giudice, poi, non si sarebbe nemmeno rappresentato la possibilità che l'aumento dello stipendio potesse essere imputato alla progressione di carriera dell'attore, che si apprestava a dirigere l'unica filiale dell'intera nazione, e non essere pararnetrato ad una mera indennità di trasferta. È formulato il seguente quesito la sentenza non è correttamente motivata perché ha presupposto una parte indennitaria della retribuzione, attribuibile ad una voce trattamento estero, mai emersa in corso di causa, né desumibile dall'insieme delle prove tutti gli atti e dagli atti stessi ed anzi smentita dalle prove testimoniale stesse”. 6.1.- Il quinto ed il sesto motivo, da scrutinare congiuntamente per la loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento. La stessa circostanza costituita dalla mancata specificazione, ad opera del teste R. , della componente indennitaria e di quella retributiva dell'ammontare complessivo del maggior introito, che il ricorrente eleva a motivo di censura dell'opzione espressa dal giudice nel senso di rifiutare l'incidenza della maggiorazione della retribuzione sul calcolo del TFR, oltre che sul trattamento pensionistico, rappresenta, invero, il deficiente substrato probatorio dal quale la Corte territoriale muove per escludere che la pretesa del ricorrente potesse trovare accoglimento. Infatti, come già rilevato, dopo aver premesso che il trattamento estero ha solo in parte natura retributiva computabile ai fini del TFR e del trattamento pensionistico , mentre, per una parte, ha natura indennitaria come tale non computabile ai suddetti fini , il giudice dr appello ha rilevato che in punto di specificazione delle componenti retributive e indennitarie del complessivo trattamento economico correlato al nuovo incarico all'estero non era stata fornita adeguata prova da parte del F. , nemmeno tramite la deposizione testimoniale del R. , dalla quale non emergevano indicazioni relative all'entità delle componenti del trattamento economico. Per il resto, i motivi si palesano volti a suggerire, in modo inammissibile, una diversa lettura delle risultanze processuali, giungendo ad un esito diverso da quello conseguito dal giudice del merito, al quale tuttavia spetta esclusivamente il relativo potere di delibazione. 7.- Con il settimo motivo è denunciata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione rispetto ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La Corte territoriale avrebbe negato l'incidenza dei maggiori introiti sul TFR e sul trattamento pensionistico per mancata conferma del conteggio a firma dr. B. di cui al documento n. 3 prodotto da esso F. , omettendo di considerare che come già rilevato con la memoria depositata il 17 maggio 2002 la prova testimoniale sarebbe stata richiesta solo ove la controparte avesse contestato il documento il che non si era mai verificato. È formulato il seguente quesito la motivazione corretta avrebbe dovuto essere, atteso che il documento è incontestato, va posto a base del conteggio dei danni di cui si richiede la liquidazione . 8.- Con l'ottavo motivo erroneamente indicato come 7 è dedotta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il giudice del merito avrebbe ritenuto il conteggio B. non idoneo a provare i danni relativi al mancato introito di TFR e trattamento pensionistico per mancata specificazione delle parti indennitarie e di quelle retributive del trattamento economico. Invero, ciò il conteggio non doveva farlo, posto che non si è mai parlato di voce trattamento estero”. È formulato il seguente quesito La motivazione avrebbe al contrario dovuto valorizzare il documento in quanto il distinguo preteso tra la natura indennitaria e retributiva non doveva essere posto a base della motivazione . 8.1.- Il settimo e l'ottavo motivo, congiuntamente scrutinabili per la loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento. Posto che l'affermazione della Corte territoriale sulla mancata conferma in sede testimoniale del conteggio B. costituisce solo un obiter non incidente sulla effettiva portata della ratio decidendi , quest'ultima va ravvisata nella inidoneità del conteggio, in quanto sommario , a dare contezze della distinzione tra voci retributive e voci indennitarie del trattamento estero che avrebbe dovuto percepire il F. in Egitto, in forza delle quali apprezzare, poi, gli eventuali maggiori introiti a titolo di TFR e di trattamento pensionistico. Sicché, le residue censure del ricorrente non colgono nel segno, posto che seppure nel conteggio anzidetto non si fosse fatta menzione di un trattamento estero , tale - in virtù di un convincimento motivato, plausibile ed aderente alla realtà stessa dello specifico rapporto lavorativo, né scalfito nella sua intrinseca portata - è stato ritenuto dalla Corte territoriale il maggior importo che avrebbe il F. percepito per l'incarico dirigenziale in Egitto. 9. - Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente, in quanto soccombente, condannato al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Nulla è da disporsi in punto di spese processuali nei confronti dell'intimato che non ha svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente Toro Assicurazioni S.p.A., in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.