Indennizzo negato, ma i giudici avrebbero dovuto leggere il retro del “documento contabile”

Se i giudici di merito avessero considerato l’attestazione posta sul retro del documento contabile”, non sarebbero incorsi nell’errore di ritenere l’attore inadempiente al pagamento della polizza.

E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15918/14, depositata oggi. Chiavi in mano, ma l’auto non c’è più. È quello che è successo il 24 gennaio 1990 ad un automobilista che non ha più trovato la sua auto, oggetto di furto. Dovrebbe scattare l’indennizzo da parte della compagnia assicurativa, per un importo pari a 15 milioni di lire, almeno secondo contratto. Ma non è andata esattamente così. Il caso. Secondo quanto emerso nei giudizi di merito, non vi era copertura assicurativa, a causa del mancato pagamento del premio. L’automobilista, infatti, avrebbe dovuto provare tale copertura. Onere probatorio non assolto, anzi risultava che il contratto di assicurazione fosse scaduto in data antecedente al furto 29 dicembre 1989 . Inoltre erano risultati inutili il foglio di cassa” e il duplicato della polizza con frazionamento semestrale presentati in giudizio. A parere dei giudici, se il danneggiato avesse corrisposto il pagamento del secondo semestre, avrebbe potuto produrre tale duplicato. I giudici di merito non hanno considerato i documenti nella loro completezza. L’attore, quindi, al fine di ottenere i 15 milioni di lire, presenta ricorso per cassazione. Ed è proprio in questa sede che vengono riconosciuti gli errori dei giudici di merito, i quali avrebbero dovuto considerare, oltre al duplicato della polizza prodotto, anche il documento contabile allegato allo stesso, contenente la quietanza di pagamento della seconda rata fino al giugno 1990 , documento peraltro - sottolinea la S.C. – già prodotto in copia in primo grado e che sul retro attestava l’avvenuta spedizione, in data 30 dicembre 1989, del premio inerente al secondo semestre. In sostanza – a parere degli Ermellini – se la Corte avesse considerato tale attestazione, non sarebbe potuta incorrere nell’errore di ritenere che l’attore avrebbe potuto produrre il duplicato della quietanza . L’esito della vicenda sarebbe stato diverso? I documenti citati dalla Cassazione, di conseguenza, appaiono decisivi per mutare l’esito della domanda attorea , riguardando la copertura assicurativa per il periodo di interesse. Spetterà, dunque, al giudice del rinvio riesaminare la vicenda e decidere anche in merito alle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 maggio – 11 luglio 2014, n. 15918 Presidente Russo – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. F.B., nel novembre 1990, convenne in giudizio la Compagnia Italiana di Assicurazioni Ambrosiana poi Bayerische Spa, poi Ergo Spa e, premesso di aver subito il furto della propria autovettura in data, come rettificata nel corso dei giudizio , 24 gennaio 1990, chiese il pagamento dell'indennizzo dovuto in forza del contratto di assicurazione, per un importo pari a 15 milioni di lire, oltre accessori. L'assicurazione, costituita in giudizio, sostenne la mancanza di copertura assicurativa per il mancato pagamento dei premio. Il Tribunale di Palmi rigettò la domanda. Ritenne non assolto l'onere probatorio a carico dell'attore, risultando dalla documentazione prodotta che il contratto era scaduto il 29 dicembre 1989, quindi in data antecedente al furto, nonché che nessuna efficacia probatoria poteva avere il foglio cassa dell'Agenzia B. del 30 dicembre 1989, ex art. 2707 cod. civ., trattandosi di atto proveniente dallo stesso attore, privo di data certa opponibile e di incerto contenuto. La Corte di appello di Reggio Calabria rigettò l'impugnazione dei B. sentenza del 19 luglio 2007 . 2. Avverso la suddetta sentenza, B. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Ergo spa. Motivi della decisione 1. Secondo la Corte di merito, correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto il foglio cassa come proveniente dall'attore, atteso che questi era un sub-agente dell'assicurazione, sulla base di quanto risultante dalla dicitura in alto a destra dello stesso foglio e contrariamente a quanto l'attore si era dimenticato di specificare. Inoltre, ha aggiunto la Corte, il duplicato della polizza, prodotta come consentito dai rito applicabile ratione temporis dallo stesso appellante, conferma la mancanza del pagamento relativo al semestre 30 dicembre 1989/29 giugno 1990. Infatti, a fronte di un frazionamento semestrale del premio, è prodotta la quietanza di pagamento sino al dicembre 1989, mentre se avesse corrisposto il pagamento avrebbe potuto produrre il duplicato del secondo semestre. 2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce omessa valutazione e motivazione in ordine al punto decisivo dell'avvenuto pagamento dei premio, in riferimento all'omesso esame di punti decisivi relativi al foglio cassa e al soggetto che ricevette il premio, con travisamento delle risultanze probatorie e conseguente erronea applicazione dell'art. 2707 cod. civ., unitamente alla violazione dell'art. 360 n. 5 cod. procomma civ. Si assume che la Corte di merito sarebbe pervenuta ad una falsa applicazione dell'art. 2707 cod. civ. sulla base dell'assunto della provenienza dei foglio cassa dallo stesso attore, quale sub-agente dell'assicurazione, desunto dalla dicitura agenzia B. in altro a destra del foglio, senza avvedersi che, come risultante dal retro dei foglio, l'agenzia era intestata a tale S.B., persona diversa dall'attore F. B 3. Con il secondo motivo si deduce omessa valutazione e motivazione in ordine alla prova decisiva della 'ricevuta contabile dei pagamento dei premio, con conseguente travisamento in ordine alla non esistenza della copertura assicurativa per mancanza di pagamento dei premio e violazione degli artt. 2704-2709 cod. civ., unitamente alla violazione dell'art. 360 n. 5 cod. procomma civ. Si assume che se la Corte avesse considerato, oltre al duplicato della polizza prodotto in appello, attestante l'assicurazione annuale e il pagamento della prima rata, anche il documento contabile allegato alla stessa, contenente la quietanza di pagamento della seconda rata fino al giugno 1990, documento peraltro già prodotto in copia in primo grado, e nel retro dei quale l'agenzia Finass, che rappresentava anche l'Ambrosiana, aveva attestato che il sub-agente B.S. le aveva spedito il premio del secondo semestre il 30 dicembre 1989, non sarebbe potuto incorrere nell'errore di ritenere che l'attore avrebbe potuto produrre il duplicato della quietanza. 4. In entrambi i motivi il richiamo dei documenti è rispettoso dell'art. 366 n. 6 cod. procomma civ. essi sono, oltre che esaurientemente descritti nel ricorso, anche richiamati con indicazioni precise rispetto alla loro collocazione negli atti processuali e sono allegati in copia al ricorso. 4.1. Entrambe le censure vanno accolte. La Corte di merito si è pronunciata su un documento, il foglio cassa , valutandolo irrilevante rispetto al fatto controverso del pagamento della seconda rata del premio assicurativo, senza considerare e motivare in ordine a quanto attestato sul retro, contrastante con l'assunto della stessa Corte in ordine alla provenienza dei documento da parte dell'attore, atteso che, sul retro, l'agenzia risulta intestata a tale S.B., persona diversa dall'attore F.B. Inoltre, ha ritenuto non provato il fatto controverso senza esaminare il documento, ricevuta contabile , docomma 10, appello attestante il pagamento della seconda rata, prodotto in appello e già prodotto in copia in primo grado, con attestazione di ricevimento dei premio da parte della Finass docomma 20, primo grado , che rappresentava anche l'Ambrosiana. La Corte di appello è incorsa, pertanto, in un grave difetto di omessa motivazione e valutazione rispetto ai due documenti suddetti, che non ha considerato nella loro completezza e che appaiono decisivi per mutare l'esito della domanda attorea, riguardando, entrambi, la copertura assicurativa per il periodo di interesse. 5. In conclusione, in accoglimento dei due motivi di ricorso, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che deciderà la controversia esaminando i documenti nella loro completezza e deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.