Risarcimento extra nel caso di ritardo colpevole dell’assicuratore

In tema di assicurazioni, il danneggiato può richiedere il risarcimento del danno oltre il limite massimale, quando il ritardo sia imputabile colpevolmente all’assicuratore

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12899, depositata il 9 giugno. Il caso. La Corte d’appello di Napoli condannava la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno della cliente, subito in occasione di un sinistro stradale, avvenuto nel ’79. Avverso tale sentenza la donna aveva proposto ricorso per cassazione, al quale è seguito il controricorso della compagnia assicuratrice. La controricorrente censurava la sentenza impugnata per aver rigettato l’eccezione di improcedibilità dell’appello, sollevata in relazione al fatto che l’appellante aveva depositato, all’atto della costituzione, esclusivamente una fotocopia della citazione in appello, contenente la procura alle liti, senza provvedere al deposito dell’originale dell’atto di impugnazione. La Suprema Corte però condivideva la decisione del giudice territoriale, il quale aveva rilevato che il deposito della fotocopia era avvenuto nei tempi previsti e l’appellata non ne aveva contestato la conformità all’originale per tutto il corso del giudizio, sollevando l’eccezione di improcedibilità solo con memoria di replica. Per ciò aveva ritenuto che la copia prodotta potesse tener luogo dell’originale in difetto di tempestivo disconoscimento della controparte. Secondo la Suprema Corte la fotocopia deve aversi per riconosciuta conforme all’originale ove la controparte non l’abbia disconosciuta, in modo formale, nella prima udienza o risposta successiva alla sua produzione. Se l’assicuratore non adempie entro 60 giorni è in mora . Con l’unico motivo del ricorso principale, invece, la cliente lamentava la mancata condanna della compagnia assicuratrice al pagamento degli interessi moratori oltre il limite massimale. La Corte d’appello dichiarava inammissibile la domanda poiché la ricorrente solo nell’udienza di precisazione della conclusioni aveva domandato il pagamento di una somma equa e giusta oltre il massimale per la mala gestio dell’assicurazione. La ricorrente rilevava però che, al contrario, già nell’atto introduttivo vi era stata domanda non solo per il risarcimento dei danni, ma anche degli interessi legali dal giorno dell’evento. La Suprema Corte accoglieva il ricorso principale, alla luce del consolidato orientamento della stessa, secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l’assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato, è direttamente obbligato ad adempiere, nei confronti del danneggiato medesimo, il debito d’indennizzo derivante dal contratto di assicurazione. Una volta che è scaduto il termine di 60 giorni, l’assicuratore è in mora verso il danneggiato, sempre che sia stato posto nelle condizioni di determinarsi in relazione all’ an e al quantum della responsabilità del suo assicurato. In questo caso l’obbligazione verso il danneggiato può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo a titolo di responsabilità per l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria. La domanda di risarcimento oltre i limiti massimali può essere sempre richiesta. Inoltre, per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale non è necessario che il danneggiato proponga già in primo grado nell’ambito dell’azione diretta anche una domanda di responsabilità dell’assicuratore per colpevole ritardo. E’ invece sufficiente che egli, dopo aver costituito in mora l’assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione o formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, comprensiva del massimale di polizza e delle altre somme che possono essere aggiunte al massimale Cass., n. 22883/2007 . Per i suddetti motivi la Corte rigettava il ricorso incidentale, accoglieva il principale e rinviava alla Corte d’appello di Napoli.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 aprile – 9 giugno 2014, n. 12899 Presidente Segreto – Relatore Sestini Svolgimento del processo D.F.A. conveniva i giudizio B.V. , la sua assicuratrice Meridionale s.p.a. in l.c.a. nonché la SI AD s.p.a. quale impresa designata dal FGVS , per sentirli condannare al risarcimento del danno subito in occasione di un sinistro stradale avvenuto in data 30.8.79. Costituitasi in giudizio la sola SIAD, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dall'impresa designata e rigettava la domanda, compensando le spese di lite. La Corte di Appello di Napoli accoglieva il gravame proposto dalla D.F. e riconosceva alla stessa un risarcimento di Euro 40.536,25, ma limitava all'importo del massimale Euro 10.329,14 la condanna nei confronti della Aurora Ass.ni a.p.a. che aveva incorporato l'impresa designata . Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la D.F. , affidandosi ad un unico motivo resiste la Aurora s.p.a. a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo. Motivi della decisione 1. Col ricorso incidentale - il cui esame è pregiudiziale in quanto investe la procedibilità dell'appello - la controricorrente censura la sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata in relazione al fatto che l'appellante aveva depositato - all'atto della costituzione - esclusivamente una fotocopia della citazione in appello contenente la procura alle liti, senza mai provvedere al deposito dell'originale dell'atto di impugnazione. 1.1. Sul punto, la Corte territoriale ha rilevato che il deposito della fotocopia era avvenuto nei termini previsti dall'art. 165 C.P.C., e che l'appellata non ne aveva contestato la conformità all'originale per tutto il corso del giudizio, sollevando l'eccezione di improcedibilità soltanto con memoria di replica ha pertanto ritenuto che - in difetto di tempestivo disconoscimento - la copia prodotta potesse tener luogo dell'originale e che la costituzione dell'appellata risultasse avvenuta tempestivamente e nel rispetto delle previsioni degli artt. 165 e 347 C.P.C 1.2. Tale conclusione va condivisa, atteso che, sebbene la contestazione circa il mancato deposito dell'originale o di una copia conforme equivalga a contestazione della conformità della fotocopia all'originale, è certo – tuttavia - che tale contestazione è soggetta a termini e modalità più precisamente, deve ritenersi che - in difetto di previsione di un distinto regime di disconoscimento della copia fotografica di cui all'art. 2719 c.c. - valgano le previsioni di cui agli artt. 214 e 215 C.P.C., con la conseguenza che la fotocopia deve aversi per riconosciuta conforme all'originale ove la controparte non l'abbia disconosciuta, in modo formale, nella prima udienza o risposta successiva alla sua produzione cfr. Cass. n. 21339/11 Cass. n. 3695/2007 . 2. Con l'unico motivo del ricorso principale, la D.F. si duole - in relazione all'art. 360, n. 3 C.P.C. - della mancata condanna della compagnia assicuratrice - in colpevole ritardo nella liquidazione del danno - al pagamento degli interessi moratori oltre il limite del massimale. 2.1. Al riguardo, la Corte di Appello ha rilevato che l'attrice, dopo aver chiesto la condanna nei limiti dei massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro , soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni ha domandato il pagamento di una somma equa e giusta oltre il massimale per la mala gestio in cui è caduta la . impresa cessionaria ed ha ritenuto che, avendo la convenuta eccepito la novità di tale richiesta, la domanda non risultasse ammissibile. 2.3. Rileva, al contrario, la ricorrente che, già con l'atto introduttivo, aveva domandato non solo il risarcimento dei danni, ma anche interessi legali dal di dell'evento e svalutazione monetaria e che la richiesta di condanna nei limiti dei massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro, prospettata dalla parte istante all'udienza del 22.12.1996, era rappresentativa della volontà di ritenere la richiesta di somme per interessi e rivalutazione necessariamente svincolata ed indipendente dalla voce massimale . 2.4. Risultano infondate le eccezioni di inammissibilità ex art. 366 nn. 3 e 4 C.P.C. sollevate dalla controricorrente, atteso che il ricorso contiene adeguata esposizione del fatto sostanziale e delle vicende processuali ed individua con sufficiente specificità l'oggetto e le ragioni della censura. 2.5. Il motivo merita accoglimento, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte - che merita continuità - secondo cui in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito d'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione. Una volta scaduto il termine di sessanta giorni da detta norma previsto, l'assicuratore è in mora verso il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all' an ed al quantum della responsabilità del suo assicurato. In tal caso l’obbligazione verso il danneggiato dell'assicuratore può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo per mala gestio cosiddetta impropria a titolo di responsabilità per l'inadempimento di un ' obbligazione pecuniaria e, quindi, senza necessità di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, ed oltre questo livello in presenza di allegazione e prova anche tramite presunzioni di un danno maggiore. Inoltre per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale non è necessario che il danneggiato proponga già in primo grado nell'ambito dell'azione diretta anche una domanda di responsabilità dell'assicuratore per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 cod. civ. ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese. Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, la responsabilità dell'assicuratore non può che correlarsi alle conseguenze negative che il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione che è, appunto, quella di pagamento del danno nei limiti del massimale ha provocato e, dunque, agli interessi e al maggior danno anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi conseguito al ritardo nel pagamento del massimale, che solo entro tali precisi limiti può essere, pertanto, superato, restando a carico dell'assicurato il risarcimento del danno ulteriore Cass. n. 22883/2007 cfr. anche Cass. n. 1315/2006 e Cass. n 21744/2006 Cass. n. 10504/2009 . 3. Cassata la sentenza, in relazione al motivo accolto, deve disporsi il rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi di diritto richiamati al punto che precede e che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte, rigettato il ricorso incidentale, accoglie il principale e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Napoli.