Prima l’incarico presso l’INAIL, poi presso il S.S.N.: la vita è fatta di scelte e bisogna accettarne le conseguenze

L’incompatibilità del rapporto di lavoro con altri rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato e con altri rapporti di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale S.N.N. , stabilita dall’art. 4, comma 7, l. n. 412/1991, va intesa in relazione anche ai rapporti di lavoro con soggetti diversi dal S.N.N.

È quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8883 del 16 aprile 2014. Il fatto. Un uomo conveniva in giudizio la USL di Brindisi, in quanto – a suo dire – lo aveva illegittimamente costretto ad abbandonare l’incarico specialistico presso l’INAIL, dato che l’attività libero professionale di specialistica interna lì prestata risultava incompatibile con il rapporto unico previsto dalla l. n. 412/1991. Chiedeva, perciò, il risarcimento dei danni subiti per la perdita degli emolumenti e delle retribuzioni sino al limite dell’età pensionabile. A seguito di una vicenda processuale lunga e complessa, la Corte d’Appello di Lecce osservava che il medico, a seguito della scelta del tempo pieno in favore della USL, non aveva alcun diritto a proseguire l’incarico ambulatoriale presso l’INAIL, stante il superamento del monte ore di cui all’art. 3, d.P.R. 316/1990. Il medico ricorre in Cassazione. Invocato il principio dell’unicità del rapporto di lavoro con il S.S.N. In particolare, l’uomo invoca il principio dell’unicità del rapporto di lavoro con il S.S.N. in base al quale egli ben poteva svolgere l’attività di medico dipendente del S.S.N. e di medico specialista presso l’INAIL, prescindendo dall’orario di lavoro presso la USL, non sussistendo alcuna incompatibilità. Non si può superare il monte ore previsto. Il ricorso è infondato a tal proposito, il Giudice amministrativo ha escluso la sussistenza di una causa di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7, l. n. 412/1991 tra la prestazione libero professionale e il rapporto di impiego. Tuttavia, data la scelta del ricorrente di svolgere l’attività di medico a tempo pieno alla dipendenze della USL, viene meno anche il titolo per svolgere attività medica ambulatoriale presso l’INAIL, stante il divieto di superare il monte ore previsto per il personale, ex art. 3, d.P.R. n. 316/1990. Portata onnicomprensiva della norma. Del tutto legittimo è, quindi, il rigetto della domanda di risarcimento danni, anche alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l’incompatibilità del rapporto di lavoro con altri rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato e con altri rapporti di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale S.N.N. , stabilita dall’art. 4, comma 7, l. n. 412/1991, va intesa in relazione anche ai rapporti di lavoro con soggetti diversi dal S.N.N. Il ricorso va, dunque, respinto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 febbraio – 16 aprile 2014, n. 8883 Presidente Goldoni – Relatore Nuzzo Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 2.6.1998 D.P. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, la USL BR/X e la USL BR/X di Brindisi per sentire dichiarare che le stesse lo avevano illegittimamente costretto ad abbandonare, a far data dal 1.3.1993, l'incarico specialistico presso l'INAIL e per sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti per la perdita degli emolumenti sin dal marzo 1993 nonché per la perdita delle retribuzioni dal giugno 1998 sino al limite dell'età pensionabile, con interessi e svalutazione monetaria. Esponeva l'attore di essere dipendente, con la qualifica di dirigente medico, della divisione di otorinolaringoiatria dell'azienda ospedaliera omissis che sin dal 30.5.1979 aveva svolto anche attività libero professionale presso l'INAIL di Brindisi dal 1.1.1993 aveva optato per il rapporto di lavoro a tempo pieno, come previsto al punto 7 dell'articolo 4 L. 412 del 30.12.1991 con provvedimento del 17.2.1993, la USL BR/4 gli aveva comunicato che l'attività libero professionale di specialistica interna da lui prestata presso l'INAIL di Brindisi era incompatibile con il rapporto unico previsto dalla L. cit., diffidandolo ad eliminare tale situazione di incompatibilità entro gg. 15, pena, in caso contrario, la decadenza dall'impiego, ai sensi del combinato disposto degli articolo 55 del D.P.R. 761/79 e 563 del D.P.R. 3/57 per non incorrere nella sanzione minacciata,aveva rinunciato al rapporto libero professionale con l'INAIL, proponendo, avverso detto provvedimento 17.2.1993, ricorso al Tar di Lecce che, con sentenza del 15.9.1994, aveva accolto il ricorso rilevando l'insussistenza della incompatibilità fra l'incarico ambulatoriale presso l'INAIL e il rapporto di lavoro dipendente con il S.S.N., posto che il rapporto con l'INAIL non era di lavoro dipendente ed era estraneo al sevizio sanitario nazionale tale sentenza, impugnata dalla USL BR/X, era stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 3.4.1998. Si costituivano in giudizio le USL convenute e l'INAIL che eccepiva la sua estraneità alla causa. Il G.U. del Tribunale adito, con ordinanza 7.11.2002, ex articolo 186 quater c.p.c. dichiarava che l'Amministrazione convenuta aveva illegittimamente costretto il D. ad abbandonare, a decorrere dal 1.3.93, l'incarico libero professionale presso l'INAIL di Brindisi e condannava la ASL BR/X, in liquidazione, al risarcimento dei danni per la perdita degli emolumenti dal mese di marzo 1993 al 31.12.1994, liquidata nella complessiva somma di Euro 27.262,87, oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso tale provvedimento proponeva appello il D. resistevano la ASL BR/X e la ASL BR/X, in liquidazione coatta, le quali in via incidentale chiedevano la condanna del D. alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado ed il pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, nonché l'accoglimento della domanda di garanzia proposta nei confronti dell'INAIL e, in subordinerà declaratoria di prescrizione dell'azione risarcitoria per decorso del termine quinquennale dal provvedimento del 17.2.1994. Si costituiva pure L'INAIL eccependo la inammissibilità dell'appello incidentale della USL BR/X, per essere stato proposto oltre il termine di 20 giorni dalla prima dell'udienza del 30.7.2005, indicata dal D. nell'atto di appello. Con sentenza depositata il 5.5.2008 la Corte d'Appello di Lecce, in accoglimento degli appelli proposti dalla ASL BR/X e dalla USL BR/X, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda del D. e dichiarava compensate tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Osservava la Corte territoriale che il D. , a seguito della scelta del tempo pieno in favore della UsL, non aveva alcun diritto a proseguire nell'incarico ambulatoriale presso l'INAIL, stante il superamento del monte ore di cui all'articolo 3 di cui al D.P.R. 316/90, sicché doveva ritenersi che il provvedimento 17.2.1993 non era in rapporto causale con la mancata percezione degli emolumenti a seguito della rinuncia all'incarico INAIL. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso D.P. , formulando un unico motivo seguito dal quesito di diritto. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato la USL BR/X in liquidazione cotta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore a seguito del decesso del difensore, Avv. Oronzo Rampinola resistente si è costituita con il nuovo difensore Avv. Gabriele Rampino, richiamandosi alle precedenti conclusioni. Il ricorrente e la USL BR/4 hanno presentato memoria difensiva. Resiste con controricorso anche L'INAIL. Motivi della decisione Il ricorrente principale deduce violazione dell'articolo 4, co. 7, della L. n. 412/91 e falsa applicazione dell'articolo 3 del D.P.R.316/90, in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c. la Corte di merito aveva erroneamente applicato quest'ultima norma nei confronti del D. come se questi avesse avuto un duplice rapporto con il S.S.N., non considerando che l'attività libero professionale svolta dal D. presso l'INAIL, riguardava un istituto non appartenente al S.S.N. ed aveva specifici compiti istituzionali del tutto estranei al S.S.N. peraltro, secondo la nuova disciplina introdotta dall'articolo 4, comma settimo, della L. 412/1991, il D. poteva svolgere, contestualmente, l'attività di medico dipendente del S.S.N. e di medico specialista presso l'INAIL, prescindendo dall'orario di lavoro presso la USL BR/4, posto che detta norma aveva introdotto il principio della unicità del rapporto di lavoro con il S.S.N. aveva,peraltro, errato la Corte leccese nello statuire che da detta sentenza del Tar di Lecce, confermata dal Consiglio di Stato, derivasse la causa di incompatibilità oggetto di causa, affermando che tale questione era rimasta estranea alla motivazione dell'atto impugnato in sede amministrativa. Con il ricorso incidentale condizionato la USL BR/4 lamenta a violazione dell'articolo 2043 c.c. e degli articolo 106 e 112 c.p.c. con riferimento all'omesso esame delle doglianze ritenute dalla Corte di appello assorbite dall'accoglimento del motivo principale inerente l'an debeatur in particolare, l'INAIL era da ritenersi responsabile e legittimato passivo per i danni derivanti dalla mancata ricostituzione del rapporto libero professionale con il D. b violazione degli articolo 2947 c.c. e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla USL in ordine all'azione di risarcimento danni, in quanto proposta dal D. oltre il quinquennio di provvedimento poi impugnato in sede amministrativa. Il ricorso principale è infondato. Va, innanzitutto, chiarito che correttamente il giudice amministrativo ha escluso la sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'articolo 4 comma settimo della L. 412/91, rilevando l'illegittimità del provvedimento della USL che aveva affermato, in via generale, l’incompatibilità tra la prestazione libero professionale ed il rapporto di impiego. Detta pronuncia é, però, priva di rilevanza rispetto alla sentenza impugnata che ha fondato la decisione sul fatto che, a decorrere dalla entrata in vigore del D.P.R. n. 316/90, il D. , quale medico a tempo pieno alle dipendenze della USL Br/X, non aveva titolo per svolgere alcuna attività libero professionale ed, in particolare, quella di medico ambulatoriale presso l'INAIL, stante il divieto, per il medico a tempo pieno dipendente della USL, di superare in qualsiasi modo l'impegno orario monte ore previsto per il personale, ex articolo 3 del D.P.R. n. 316/90. In ordine a tale diversa questione il giudice amministrativo non si è pronunciato, come già rilevato dalla Corte di merito che, al riguardo, ha pure correttamente evidenziato che la pretesa risarcitoria avanzata dal D. era infondata, atteso che in presenza di un'ipotesi di incompatibilità diversa superamento del monte ore di cui al cit. articolo 3 da quella posta a base del provvedimento 17.2.1993, il D. non avrebbe potuto comunque proseguire nel suo incarico ambulatoriale presso l'INAIL. Sulla base di tale motivazione, immune da vizi logici e giuridici, del tutto legittima è, quindi, la statuizione sul rigetto della domanda di risarcimento danni per la mancata percezione, da parte del D. , degli emolumenti, a seguito della sua rinuncia all'incarico INAIL ed alla scelta del tempo pieno presso la USL. Trattasi, del resto, di decisione in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'incompatibilità del rapporto di lavoro con altri rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale , stabilita dall'articolo 4, comma 7, della L. n. 412 del 1991, va intesa in relazione anche ai rapporti di lavoro con soggetti diversi dal S.S.N., risultando altrimenti la norma superflua, atteso che l'incompatibilità nell'ambito del solo S.S.N. è già stabilita dall'articolo 4 del D.P.R. n. 270/2000 Cass. n. 15789/2010 . Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente in base al criterio della soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in Euro 4.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.