Operazione inutile, l’uomo non è una macchina e la sua esistenza deve essere calcolata

Non è prevista l’autonoma categoria del danno esistenziale”, e, di conseguenza, non si può procedere ad una sua autonoma liquidazione. Tuttavia, bisogna tener conto dei danni inclusi nell’ambito di tale categoria per determinare l’unica somma destinata a risarcire tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale concretamente sofferti dalla vittima. Ciò deve avvenire mediante un’adeguata personalizzazione della somma complessivamente dovuta in risarcimento, rispetto a quella che risulterebbe dalla mera applicazione delle tabelle di liquidazione dei danni biologici e morali.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8142, depositata l’8 aprile 2014. Il caso. Una donna conveniva, davanti al Tribunale di Napoli, un’azienda ospedaliera, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un intervento chirurgico per ernia del disco, il quale non aveva modificato la lombalgia preesistente. Di conseguenza, la era stata costretta a sottoporsi ad ulteriori interventi senza, però, che la patologia venisse eliminata. La Corte d’appello di Napoli aumentava la somma, stabilita dai giudici di primo grado, dovuta a titolo di risarcimento. La donna ricorreva in Cassazione, lamentando violazione di norme di diritto e mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento del danno non patrimoniale di natura estetica, relazionale ed esistenziale”. Personalizzazione del danno. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione sottolineava che, riguardo al danno non patrimoniale, di cui il profilo estetico, relazionale e, sussistendone i presupposti, esistenziale, sono solo momenti e forme descrittive , i giudici di merito non avevano operato, anche al fine di escluderne la ricorrenza, la necessaria personalizzazione, in relazione agli aspetti del caso concreto. Non era, infatti, sufficiente affermare che si trattasse di pregiudizi risarciti all’interno del danno biologico. Secondo la Cassazione, il giudice di merito deve tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’eventuale incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, sempre all’interno del danno non patrimoniale. Danno esistenziale” da inglobare. Riguardo al danno c.d. esistenziale, i giudici di legittimità ricordavano che, nell’ordinamento italiano, non è prevista l’autonoma categoria di tale tipo di danno, e, di conseguenza, non si può procedere ad una sua autonoma liquidazione. Tuttavia, bisogna tener conto dei danni inclusi nell’ambito di tale categoria per determinare l’unica somma destinata a risarcire tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale concretamente sofferti dalla vittima. Ciò deve avvenire mediante un’adeguata personalizzazione della somma complessivamente dovuta in risarcimento, rispetto a quella che risulterebbe dalla mera applicazione delle tabelle di liquidazione dei danni biologici e morali. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 gennaio – 8 aprile 2014, n. 8142 Presidente Massera – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo D.M.M. convenne, davanti al tribunale di Napoli, l'Azienda ospedaliera A. Cardarelli, la ASL NA X e la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un intervento chirurgico per ernia del disco che non aveva modificato la preesistente lombalgia, così da essere costretta a sottoporsi a successivi interventi senza, però, che la patologia fosse eliminata. Il tribunale, con sentenza del 25.10.2003, ritenuta provata la responsabilità dei medici che avevano effettuato il primo intervento chirurgico sulla D.M. , accolse parzialmente la domanda e dichiarò la responsabilità dell'Azienda ospedaliera A. Cardarelli che condannò al pagamento della somma di Euro 131.387,50. Rigettò, invece, la domanda nei confronti della ASL Na X e della Regione Campania. Propose appello la D.M. contestando il quantum debeatur. La Corte d'Appello, con sentenza del 21.4.2009, accolse parzialmente l'appello rideterminando in Euro 163.223,98 la somma dovuta a titolo di risarcimento danni. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a sedici motivi illustrati da memoria D.M.M. . Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione con l'applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I. Secondo l'art. 366-bis c.p.c. - introdotto dall'art. 6 del decreto - i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall'art. 360, n. 1 , 2 , 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5 , l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Segnatamente, nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi omologo del quesito di diritto , che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità S.U. 1.10.2007 n. 20603 Cass. 18.7.2007 n. 16002 . Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l'enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l'inammissibilità - a norma dell'art. 366 bis c.p.c. - del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo . La funzione propria del quesito di diritto - quindi - è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare da ultimo Cass.7.4.2009 n. 8463 v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433 . Inoltre, l'art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta - ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360, primo comma, c.p.c, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura - come già detto - deve, all'esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione e formalità espressiva va funzionalizzata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., all'enunciazione del principio di diritto, ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza. Nell'ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata , è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso c.d. Momento di sintesi - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556 v. anche Cass. 18.11.2011 n. 24255 . Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c, ed in particolare degli artt. 1223, 1224, 2043, 2059, 2056, 1226, 2691, 2121, 2129 c.c. e artt. 2, 3, 4, 13, 29, 30, 31, 32, 35, 111, 6 co., Cost., nonché degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, 4 co., c.p.c. e 118, co. 1, disp. att. c.p.c, nonché dei principi generali dell'ordinamento e della giurisprudenza in materia di salutazione e liquidazione all’attualità del danno non patrimoniale di natura biologica permanente . Con il secondo motivo si denuncia illogica motivazione sulla mancata liquidazione all’attualità della pronuncia del danno non patrimoniale di natura biologica permanente . Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c, ed in particolare degli artt. 1223, 1224, 2043, 2059, 2056, 1226, 2691, 2121, 2129 c.c. e artt. 2, 3, 4, 13, 29, 30, 32, 35, 111, 6 co., Cost., nonché degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, 4 co., c.p.c. e 118, co. 1, disp. att. c.p.c., nonché dei principi generali dell'ordinamento e della giurisprudenza in materia di valutazione e liquidazione all'attualità del danno non patrimoniale di natura biologica temporanea . Con il quarto motivo si denuncia omessa motivazione sulla mancata personalizzazione del danno non patrimoniale di natura temporanea e, comunque illogica motivazione sulla mancata liquidazione all'attualità del medesimo . Tutti e quattro i motivi attengono ad un presunto errore commesso dalla Corte di merito nell'avere affermato di liquidare i relativi danni all'attualità, ma di avere poi applicato le tabelle di Milano aggiornate al 2008, mentre la decisione è del 2009. I motivi sono, quindi, esaminati congiuntamente. Essi non sono fondati. La Corte di merito ha correttamente precisato che nel presente giudizio saranno adottate le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2008, onde nulla sarà dovuto per la rivalutazione delle somme sulle quali saranno però calcolati gli interessi compensativi, al tasso legale progressivamente vigente sulle somme devalutate fino alla data del fatto e quindi progressivamente rivalutate per ciascun anno fino alla data della presente sentenza a decorrere dalla quale saranno dovuti sul totale gli interessi corrispettivi fino al saldo . Su tale base, ha liquidato le somme dovute valutate all'attualità . Ora, la ricorrente non allega, né prova che le tabelle del 2008 non siano state ancora vigenti al momento della sentenza 2009 , limitandosi ad effettuare un conteggio relativo all'indice del costo della vita. In sostanza, quindi, non vi è prova che le tabelle applicate siano state modificate da altre successivamente pubblicate, non essendo, peraltro, necessario l'adeguamento quotidiano delle stesse. La motivazione adottata è, quindi, corretta, né alcuna violazione è imputabile alla Corte di merito. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ed in particolare degli artt. 1223, 1224, 2043, 2059, 2056, 1226, 2697, 2121, 2129 c.c. e artt. 2, 3, 4, 13, 29, 30, 31, 32, 35, 111, 6 co., Cost., nonché degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, 4 co., c.p.c. e 118, co. 1, disp. att. c.p.c., nonché dei principi generali dell'ordinamento e della giurisprudenza in materia di accertamento, riconoscimento, valutazione, personalizzazione e liquidazione all'attualità, secondo equità circostanziata, del danno non patrimoniale di natura estetica, relazionale ed esistenziale e, comunque, del danno biologico c.d. pluridimensionale . Con il sesto motivo si denuncia apparente e quindi omessa o, in subordine, insufficiente ed illogica motivazione sul mancato riconoscimento del danno non patrimoniale di natura estetica, relazionale ed esistenziale . I due motivi quinto e sesto che prospettano, sotto diversi profili, la medesima censura, sono esaminati unitariamente. Essi sono fondati per le ragioni e nei termini che seguono. Mentre la motivazione adottata dalla Corte di merito relativamente al danno patrimoniale è corretta in considerazione dell'affermato difetto di prova rigorosa di una concreta riduzione del reddito conseguente alle menomazioni subite altrettanto non può dirsi con riferimento al danno non patrimoniale. In ordine a tale categoria di danno, - di cui il profilo estetico, relazionale e, sussistendone i presupposti esistenziale, sono solo momenti e forme descrittive S.U. n. 26972 del 2008 -, la Corte di merito ha omesso di operare - anche al fine di escluderne la ricorrenza - la necessaria personalizzazione in relazione agli aspetti del caso concreto, non essendo sufficiente a tal fine affermare che si tratti di pregiudizi che sono risarciti all'interno del danno biologico . Il giudice del merito, infatti, deve tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'eventuale incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di c.d. personalizzazione della liquidazione sempre all'interno del danno non patrimoniale S.U. citata . Quanto al danno c.d. esistenziale, vale ribadire che, nel nostro ordinamento, non è ammissibile l'autonoma categoria del danno esistenziale , né è consentito procedere ad autonoma liquidazione delle suddette conseguenze pregiudizievoli, ma dei danni inclusi nell'ambito di tale categoria va tenuto conto nel determinare l'unica somma destinata a risarcire tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale concretamente patiti dalla vittima, tramite adeguata personalizzazione della somma complessivamente dovuta in risarcimento, rispetto a quella che risulterebbe dalla mera applicazione delle tabelle di liquidazione dei danni biologici e morali. Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ed in particolare degli artt. 1223, 1224, 2043, 2059, 2056, 1226, 2697, 2121, 2129 c.c. e artt. 2, 3, 4, 13, 29, 30, 31, 32, 35, 111, 6 co., Cost., nonché degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, 4 co., c.p.c. e 118, co. 1, disp. att. c.p.c., nonché dei principi generali dell'ordinamento e della giurisprudenza in materia di accertamento, riconoscimento, valutazione, personalizzazione e liquidazione all’attualità, secondo equità circostanziata, del danno non patrimoniale di natura morale . Con l'ottavo motivo si denuncia insufficiente ed illogica motivazione sul mancato riconoscimento o, comunque, sulla mancata valutazione, personalizzazione e liquidazione all'attualità del danno non patrimoniale di natura morale . Il settimo ed ottavo motivo, relativi, sotto diversi profili, alla medesima questione, sono esaminati congiuntamente. Essi non sono fondati. La Corte di merito, sul punto, ha correttamente rilevato che, in difetto di appello incidentale in ordine al riconoscimento, sia del danno morale, sia di quello biologico, da parte del primo giudice, doveva confermarsi la statuizione di primo grado che riconosceva alla D.M. , a titolo di danno morale, la somma di Euro 30.300,00 ritenendolo, comunque, una maggiorazione del danno biologico concessa per ottenere un'adeguata personalizzazione del danno biologico, tenuto conto delle effettive sofferenze fisiche e psichiche patite dalla D.M. . Trattasi di un' equa valutazione, priva di errori giuridici, che tiene conto proprio della specificità del caso, e, quindi, in ogni caso, personalizza il danno. Con il nono motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ed in particolare degli artt. 1223, 1224, 2043, 2056, 1226, 2697, 2121, 2129 c.c. e artt. 2, 3, 4, 111, 6 co., Cost., nonché degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, 4 co., c.p.c. e 118, co. 1, disp. att. c.p.c., nonché dei principi generali dell'ordinamento e della giurisprudenza in materia di accertamento, riconoscimento, valutazione, personalizzazione e liquidazione all’attualità, secondo equità circostanziata, del danno patrimoniale da compromissione dalla, capacità lavorativa specifica . Con il decimo motivo si denuncia omessa o, in subordine, insufficiente ed illogica motivazione sulla mancata valutazione, personalizzazione e liquidazione all’attualità del danno da compromissione della capacità lavorativa specifica . Il nono e decimo motivo, esaminati congiuntamente, non sono fondati. La Corte di merito, accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di appello, l'aggravamento della invalidità permanente nella percentuale del 28% , ha rideterminato la somma liquidata dal primo giudice in Euro 46.260,00 che deve intendersi - per le ragioni già esposte in precedenza - all'attualità. Trattasi di valutazione di merito ancorata alle conclusioni della consulenza tecnica che, evidentemente, ha tenuto conto degli accertamenti operati in quella sede. I motivi, al di là delle censure proposte, tendono ad una nuova rivalutazione del fatto, non consentita in questa sede a fronte di una corretta motivazione. Con l'undicesimo motivo si denuncia violazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., dei principi del giusto processo e dell'effettività del diritto di difesa artt. 24 e 111, 6 co., Cost. , nonché dei principi sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.c. , sull'adeguata motivazione art. 132 n. 4 c.p.c. e 118, co 1, disp. att. c.p.c. e sulla disponibilità delle prove art. 115 c.p.c , in ordine alla liquidazione delle spese di 1 grado . Con il dodicesimo motivo si denuncia omessa - o, in subordine, insufficiente - e, in ogni caso illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in ordine alla liquidazione delle spese processuali di 1 grado. Con il tredicesimo motivo si denuncia violazione, ex art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c., dei principi del giusto processo art. 111 Cost. e dell'effettività del diritto di difesa art. 24 Cost. , nonché del principio della soccombenza artt. 91, 1 co., e 92, 2 co. - ante legge di riforma 2009, c.p.c. , in ordine alle spese di lite di 2 grado . Con il quattordicesimo motivo si denuncia omessa - o, in subordine, insufficiente - e, in ogni caso illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese processuali di 2 grado . Con il quindicesimo motivo si denuncia violazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., dei principi del giusto processo e dell'effettività del diritto di difesa artt. 24 e 111, 6 co., Cost. , nonché dei principi sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.c. , sull'adeguata motivazione art. 132 n. 4 c.p.c. e 118, co 1, disp. att. c.p.c. , sulla disponibilità delle prove art. 115 c.p.c , sull'inderogabilità dei minimi previsti dalle tariffe professionali per i diritti e gli onorari di procuratore ed avvocato art. 24 L. n. 194/42, L. 1501/57, D.M. n. 121/04 , in ordine alla liquidazione delle spese di lite di 2 grado . Con il sedicesimo motivo si denuncia omessa - o, in subordine, insufficiente - e, in ogni caso illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in ordine alla liquidazione delle spese processuali di 2 grado . Tali motivi dall'undicesimo al sedicesimo , che riguardano profili legati al regolamento delle spese dei gradi di merito, restano assorbiti dalle conclusioni in precedenza raggiunte. Il giudice del rinvio sarà, infatti, tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio v. anche Cass. 22.5.2006 n. 11936 Cass. 17.11.2000 n. 14892 . Conclusivamente, sono rigettati il primo, secondo, terzo, quarto, settimo, ottavo, nono e decimo motivo. Sono accolti il quinto ed il sesto e sono dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza è cassata in relazione e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte rigetta il primo, secondo, terzo, quarto, settimo, ottavo, nono e decimo motivo. Accoglie il quinto ed il sesto. Dichiara assorbiti gli ulteriori motivi. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.