Incidente stradale: il reato allunga i termini

Qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge penale, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica il termine più lungo di prescrizione cinque anni , ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c Tuttavia, il giudice civile deve accertare incidenter tantum , e con gli strumenti probatori tipici del processo civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7526, depositata il 1° aprile 2014. Il caso. La Corte d’appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto prescritto il diritto al risarcimento dei danni, in seguito ad incidente stradale, per decorrenza del termine breve due anni , previsto dall’art. 2947 c.c La domanda era stata proposta dalla persona danneggiata, che aveva subito delle lesioni colpose gravi invalidità temporanea di tre mesi con esiti permanenti tra 7 e 8 punti di percentuale tabellare . Archiviazione del reato e mancanza di querela. Il danneggiato ricorreva in Cassazione, chiedendo ai giudici di legittimità di accertare se, nell’ipotesi di procedimento penale instaurato d’ufficio, in caso di successiva pronuncia del decreto di archiviazione del reato per mancanza di querela, il diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dalla data del provvedimento di archiviazione. Infatti, sarebbe da tale data che il danneggiato sarebbe certo che l’azione penale non verrà esercitata e, quindi, sarebbe suo onere attivarsi, in sede civile, per ottenere il risarcimento del danno. Prescrizione più lunga. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che i giudici d’appello non avevano tenuto in considerazione la sentenza n. 27337/2008 delle Sezioni Unite, secondo cui, qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge penale, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica il termine più lungo di prescrizione cinque anni , ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c Tuttavia, il giudice civile deve accertare incidenter tantum , e con gli strumenti probatori tipici del processo civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Tale termine decorre dalla data del fatto dannoso, in relazione alla conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato. Nel caso di specie caso di specie integrava il reato di lesioni colpose gravi, per cui, anche in mancanza di querela, andava applicato il maggior termine di prescrizione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 gennaio – 1° aprile 2014, n. 7526 Presidente Russo – Relatore Petti Svolgimento del processo l. La CORTE di appello di BRESCIA con sentenza depositata il 21 marzo 2000, e soggetta al regime dei quesiti ha rigettato l'appello principale di A.T. e l'appello incidentale proposto dall'assicurazione Zurigo unitamente al danneggiante assicurato G.V., confermando la sentenza del tribunale di BERGAMO del 23 settembre 2003 che aveva ritenuto prescritto il diritto al risarcimento dei danni per decorrenza del termine breve di cui allo articolo 2947 del codice civile. La CORTE BRESCIANA riteneva di aderire ai dicta delle SU civili nella nota sentenza 5121 del 2002, senza però considerare il successivo arresto delle stesse SU nella nota sentenza del 18 dicembre 2008, n. 27337, secondo cui qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge penale, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, alla azione risarcitoria si applica la eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato ai sensi dello articolo 2947 terzo comma c.p.c., purchè il giudice civile accerti incidenter tamntum e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del processo civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. E precisa che detto termine decorre dalla data del fatto dannoso in relazione alla conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato. Sulla base della adesione al primo arresto, la Corte rigettava l'appello principale, senza peraltro rilevare che la fattispecie integrava il reato di lesioni colpose gravi, in relazione alla dedotta e non contestata invalidità temporanea di tre mesi con esiti permanenti tra il 7 e 8 punti di percentuale tabellare, onde anche in mancanza di querela, andava applicato il maggior termine quinquennale di prescrizione. Lo appello incidentale era poi rigettato sul rilievo che la compensazione delle spese del primo grado era stata disposta tenendo conto e del contrasto giurisprudenziale sulla prescrizione e della fondatezza della domanda sulla base delle risultanze della istruttoria svolta. La corte tuttavia poneva le spese di secondo grado a carico dello appellante. 2. Contro la decisione ricorre A.T. deducendo unico motivo di ricorso, nel quale deduce error in iudicando, proponendo il seguente quesito a differenza del caso in cui il procedimento penale, per vedere perseguito lo autore del fatto reato non sia mai stato instaurato per mancanza di querela, nella diversa ipotesi di procedimento penale instaurato di ufficio, in caso di successiva pronuncia del decreto di archiviazione del fatto reato per mancanza di querela, il diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dalla data del provvedimento di archiviazione in quanto è da tale data che il danneggiato è ormai certo che la azione penale non verrà esercitata e quindi è suo onere attivarsi, esclusivamente in sede civile, per ottenere il risarcimento del danno in termini appare lo arresto di SU 2 ottobre 1998 n. 9782. Il ricorrente ha prodotto memoria. RESITONO le controparti con controricorso. Il procuratore generale ha concluso chiedendo lo accoglimento del ricorso. Motivi della decisione Il ricorso merita accoglimento, vuoi in relazione al dies a quo del fatto illecito, avvenuto il 29 gennaio 1989, ed alla sua qualità di fatto reato per lesioni colpose gravi con termine di prescrizione quinquennale, in base al quale la citazione del 3 marzo 1992 è proposta in termini, non rilevando la mancanza di querela ai fini della esistenza dello illecito civile, come rimarcato nell'arresto evolutivo delle SU 2008 N 27335, vuoi in relazione alla peculiare fattispecie dedotta come motivo di ricorso in relazione al provvedimento di archiviazione, preso con decreto del 19 ottobre 1993, che è successivo alla stessa citazione, come hanno precisato le SU 1998 N. 9782. e v. anche Cass. III 15.4.2012 n. 7543 . La cassazione è con rinvio, non potendo allo stato degli atti, questa Corte procedere ad un esame del merito che presuppone la verifica di un complesso apporto probatorio e tecnico. Il giudice del rinvio resta vincolato sulla tempestività della azione promossa e dovrà riesaminare il merito della domanda nel contraddittorio tra tutte le parti. Le spese di questo grado saranno liquidate in sede di rinvio alla CORTE di appello di Brescia in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.