Per valutare la mala gestio dell’assicurazione decisivi sono i rapporti extraprocessuali tra assicuratore e assicurato

Il giudice di merito, chiamato a decidere sulla responsabilità oltre il massimale di un assicuratore per c.d. mala gestio , deve indagare sui rapporti extraprocessuali tra questi e l’assicurato che deduca che gli stessi siano rilevanti per dimostrare la mancanza di buona fede nell’esecuzione del contratto.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1607 del 27 gennaio 2014. Il fatto. La Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello proposto del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di una compagnia assicurativa milanese avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che era stato adito dal Comune per ottenere la condanna della società assicuratrice al pagamento della differenza, oltre il massimale di polizza, tra la somma da lui pagata ad un uomo in esecuzione di una sentenza di condanna per risarcimento danni e il massimale di polizza messo a sua disposizione dalla compagnia, quale indennizzo dovuto in forza di un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi ex art. 1917 c.c. Il Tribunale aveva rigettato la domanda dell’attore, ritenendo che non vi fosse stata mala gestio da parte della compagnia di assicurazione né ritardo colpevole nel mettere a disposizione del Comune il massimale di polizza. Il Comune propone ricorso avverso la sentenza di secondo grado. Ambito di configurabilità della mala gestio . Secondo il ricorrente, la Corte di Appello non avrebbe considerato l’allargamento dell’ambito di configurabilità della mala gestio anche al caso in cui l’assicuratore, una volta posto a conoscenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, avesse omesso di avvertire l’assicurato del rischio di dover rispondere in via esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza. In particolare, non sarebbero stati considerati i rapporti extraprocessuali tra Comune e società per accertare l’adempimento, da parte di quest’ultima, degli obblighi nascenti dal contratto secondo buona fede e l’assicurato non sarebbe stato avvertito che le lungaggini processuali ed un esito sfavorevole lo avrebbero costretto a rispondere di una somma notevolmente superiore al massimale previsto. La censura non merita accoglimento, dato che la responsabilità dell’assicuratore della responsabilità civile per violazione del principio di buona fede mala gestio è configurabile quando l’assicuratore si limiti a non negare l’operatività della garanzia e ad adeguare la propria condotta processuale alle difese svolte dal proprio assicurato, dimostrandogli la propria disponibilità a prestare la garanzia dovuta e avvertendolo del rischio di dover rispondere in via esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza. Decisivi per la decisione sono i rapporti extraprocessuali tra assicuratore e assicurato. Il giudice di merito, chiamato a decidere della responsabilità oltre il massimale di un assicuratore per c.d. mala gestio , non si può limitare ad esaminare la condotta processuale di questi e dell'assicurato, ma deve anche indagare sui rapporti extraprocessuali tra essi intercorsi, ove la parte assicurata deduca che gli stessi siano rilevanti per dimostrare la mancanza di buona fede nell’esecuzione del contratto in particolare, soltanto nel contesto di tali rapporti può il giudice di merito attribuire o meno rilevanza al fatto che l’assicuratore non abbia espressamente avvertito l'assicurato dell’obbligo, pur se contrattualmente previsto, della responsabilità esclusiva per i maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza, con apprezzamento in fatto non censurabile in Cassazione se adeguatamente motivato. Nel caso in questione, il giudice di secondo grado ha ottemperato a tali principi, esaminato il comportamento extraprocessuale dell’assicuratore, non potendogli rimproverare di aver violato l’obbligo di diligenza il fatto di non aver avvertito il Comune circa il rischio che, in caso di soccombenza, avrebbe dovuto rispondere ultra massimale tra l’altro, ciò era stato espressamente previsto nel contratto non è rilevante, essendo stati dimostrati i costanti contatti tra assicurato e assicuratore anche in sede extraprocessuale e tali da rendere superfluo tale avvertimento. Alla luce di ciò, il ricorso si intende respinto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 novembre 2013 – 27 gennaio 2014, n. 1607 Presidente Carleo – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 12 marzo 2009, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2322/04. Il Tribunale era stato adito dal Comune con la domanda diretta ad ottenere la condanna della convenuta società assicuratrice al pagamento della differenza, che asseriva dovuta oltre il massimale di polizza, tra la somma di lire 129.395.887, pagata per capitale, rivalutazione, interessi e spese processuali dal Comune al signor I.D., in esecuzione di una sentenza di condanna per risarcimento dei danni emessa a suo carico dalla Corte d'Appello di Messina, e la somma di L. 30.000.000, pari al massimale di polizza messo a sua disposizione dalla compagnia solo dopo la pronuncia della suddetta sentenza e dopo il decorso di oltre tredici anni dall'evento dannoso imputato al Comune incidente stradale verificatosi per mancata segnalazione da parte del Comune del dislivello tra due strade , quale indennizzo dovuto in forza di un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi ex art. 1917 cod. civ 1.1.- Il Tribunale aveva rigettato la domanda dell'attore, ritenendo che non vi fosse stata mala gestio da parte della compagnia di assicurazione né ritardo colpevole nel mettere a disposizione del Comune il massimale di polizza. 2.- Proposto appello da parte del Comune e costituitasi anche in appello la Milano Assicurazioni, la Corte d'Appello ha, come detto, rigettato l'appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. 3.- Avverso la sentenza il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto propone ricorso affidato ad un unico motivo. L'intimata si difende con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello non avrebbe considerato un fatto controverso e decisivo per il giudizio che se attentamente e correttamente analizzato avrebbe di certo condotto, secondo il ricorrente, ad un esito della vertenza favorevole nei suoi confronti. Il ricorrente fa riferimento alla pronuncia di questa Corte Suprema n. 11597 del 22 giugno 2004 che, a suo dire, avrebbe allargato l'ambito di configurabilità della mala gestio anche al caso che l'assicuratore, una volta posto a conoscenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, avesse omesso di avvertire l'assicurato del rischio di dover rispondere in via esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza. Il ricorrente deduce che l'omessa considerazione di questo fatto da parte del primo giudice sarebbe stata già oggetto di apposito motivo d'appello che, però, la Corte territoriale avrebbe trattato con motivazione carente e/o insufficiente e/o contraddittoria, poiché non avrebbe incentrato la propria indagine, come invece avrebbe dovuto fare, sui rapporti, specie extraprocessuali, tra il Comune e la Milano Assicurazioni, al fine di accertare se quest'ultima avesse, o meno, fatto fronte agli obblighi nascenti dal contratto secondo buona fede. In particolare, non avrebbe considerato che la gestione della lite da parte della compagnia di assicurazioni avrebbe comportato una esautorazione imperiosa dei poteri del Comune”, senza che il Comune fosse informato di quel che accadeva in giudizio venendo privato anche della possibilità di raggiungere una soluzione transattiva e senza avvertire l'assicurato che le lungaggini processuali ed un esito sfavorevole lo avrebbero costretto rispondere di un somma notevolmente superiore al massimale previsto. 2.- Il motivo non merita di essere accolto. Il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio espresso nel precedente di cui a Cass. n. 11597/04, su cui il ricorso è fondato, per il quale la responsabilità dell'assicuratore della responsabilità civile per violazione del principio di buona fede mala gestio è configurabile quando l'assicuratore si limiti a non negare l'operatività della garanzia e ad adeguare la propria condotta processuale alle difese svolte dal proprio assicurato, dovendo invece, una volta posto a conoscenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione , attivarsi nei confronti del proprio assicurato, sia dimostrando la propria seria disponibilità a prestare la garanzia dovuta, sia avvertendo l'assicurato del rischio di dover rispondere in via esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza. Tuttavia, la massima va interpretata, alla luce dell'inequivoca motivazione, non certo nel senso preteso dal ricorrente, ma nel senso che il giudice di merito, chiamato a decidere della responsabilità oltre il massimale di un assicuratore per c.d. mala gestio , non si può limitare ad esaminare la condotta processuale di questi e dell'assicurato, ma deve anche indagare sui rapporti extraprocessuali tra essi intercorsi, ove la parte assicurata deduca che gli stessi siano rilevanti per dimostrare la mancanza di buona fede nell'esecuzione del contratto in particolare, soltanto nel contesto di tali rapporti può il giudice di merito attribuire o meno rilevanza al fatto che l'assicuratore non abbia espressamente avvertito l'assicurato dell'obbligo, pur se contrattualmente previsto, della responsabilità esclusiva per i maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza, con apprezzamento in fatto non censurabile in cassazione se adeguatamente motivato. 2.1.- La Corte d'Appello di Milano ha svolto detta indagine ed, avendo dato atto della gestione della lite in senso lato da parte della Milano Assicurazioni, dopo averne esaminato la condotta processuale ritenendola conforme ai principi giurisprudenziali in materia, ha esteso tali principi anche, come richiesto dall'appellante, al comportamento extraprocessuale dell'assicuratore, ritenendo di non poter rimproverare alla compagnia di aver violato l'obbligo di diligenza . per non aver evitato l'insorgere della lite, per non aver definito transattivamente la vertenza e per non aver comunque tempestivamente messo a disposizione del danneggiato I. l'intero massimale di polizza ”. Quanto all'affermazione della Corte territoriale secondo cui sarebbe stato irrilevante accertare se l'assicuratore avesse o meno manifestato espressamente all'assicurato la propria seria disponibilità a prestare la garanzia dovuta o lo avesse o meno espressamente avvertito dei rischio di dover rispondere in via esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza - che costituisce l'oggetto specifico dell'unica censura del ricorso - essa non va certo considerata isolatamente, ma assume il significato suo proprio soltanto se valutata nel contesto motivazionale in cui si inserisce. Ed invero, riguardo alla manifestazione da parte della Milano della disponibilità a prestare la garanzia dovuta, a lungo la sentenza si intrattiene nel dimostrare come, nel caso di specie, questa non fosse richiesta per le ragioni esposte alla pagina 9 cui è sufficiente fare integrale rinvio , sicché la motivazione sul punto non né omessa né insufficiente, né il ricorso evidenzia profili di contraddizione peraltro non riscontrabili dalla sola lettura della detta motivazione . Così come esauriente, logica e completa risulta la motivazione in punto di opinabilità dell'affermazione di responsabilità del Comune nei confronti dell'I. e quindi della mancanza di colpa nel non essere addivenuti, come detto, ad una soluzione transattiva della controversia. Quanto al mancato espresso avvertimento circa il rischio che, in caso di soccombenza, il Comune avrebbe dovuto rispondere ultra massimale, è logica e giuridicamente corretta l'affermazione della Corte territoriale circa la sua irrilevanza, nel caso di specie, in ragione del fatto che la stessa Corte ha ritenuto dimostrati - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - costanti contatti tra assicurato ed assicuratore anche in sede extraprocessuale, quindi ha ritenuto sussistenti un rapporto ed una interlocuzione tali da rendere, appunto, superfluo detto espresso avvertimento. In tale contesto motivazionale assume rilievo la sottolineatura da parte della Corte che l'eventuale responsabilità esclusiva dell'assicurato oltre il massimale di polizza era prevista espressamente dal contratto di assicurazione qualora l'assicurato sia stato posto in grado, nell'esecuzione del contratto, di interloquire con l'assicuratore in merito alla gestione della vertenza, non può non avere colto in tutta la sua portata applicativa la previsione contrattuale di che trattasi, come appunto il giudice di merito ha ritenuto essersi verificato nel caso di specie. Pertanto, il lamentato vizio di motivazione non sussiste ed il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nell'importo complessivo di Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.