Parcheggio sui binari, veicolo preso in pieno: passaggio a livello non segnalato ma automobilista responsabile

Respinte definitivamente le domande risarcitorie avanzate dal proprietario dell’automobile. Decisiva la constatazione della consapevolezza della presenza del passaggio a livello. Ciò conduce a ritenere il comportamento imprudente dell’automobilista come causa principale dello scontro veicolo-treno.

Manovra davvero azzardata, ai confini con la follia! Perché di certo non si può parlare di ragionevolezza quando si ‘parcheggia’ l’automobile sui binari ferroviari, all’altezza di un passaggio a livello. Assolutamente improponibile, quindi, la richiesta di risarcimento avanzata dall’automobilista l’imprudenza da lui compiuta è sicuramente preponderante rispetto all’elemento – da lui richiamato a proprio a favore – della mancanza di segnalazioni del passaggio a livello. Cassazione, ordinanza n. 1468, Sesta sezione Civile, depositata oggi Centrata . Nessuna possibile ‘via di fuga’ il treno, che arriva in velocità, centra in pieno l’automobile, che, assolutamente a sorpresa, è bella e parcheggiata sui binari, all’altezza di un passaggio a livello incustodito. Impatto inevitabile, quindi, con conseguenze facilmente immaginabili per la vettura A lamentarsi, incredibilmente, è l’automobilista, che addirittura arriva a proporre una domanda risarcitoria per i danni subiti dal suo veicolo. Ma tale richiesta viene respinta in maniera netta dai giudici di merito. Decisiva la constatazione che è stata la condotta imprudente dell’automobilista a provocare il sinistro , ossia l’ investimento, da parte di un treno, dell’automobile nei pressi di un passaggio a livello privo di custodia . E irrilevante viene valutata la mancanza di segnalazioni del passaggio a livello, mancanza che, richiamata dall’automobilista, non esclude la consapevolezza della presenza del passaggio a livello . Di conseguenza, fermandosi con la propria auto nella zona dei binari , l’uomo aveva violato la elementare norma di diligenza che impone a chiunque di non effettuare soste o fermate in tale zona . Consapevolezza . Nonostante la doppia decisione dei giudici di merito, la battaglia giudiziaria prosegue anche nel contesto della Cassazione. Lì, difatti, l’automobilista propone ricorso, ribadendo la propria richiesta risarcitoria , e poggiandola sua due elementi primo, la inconsapevolezza di trovarsi nella sede di un passaggio a livello al momento del sinistro , soprattutto alla luce della mancanza di segnalazioni ad hoc e della presenza della catena protettiva del passaggio a livello al momento del transito del veicolo secondo, il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento . Ma queste obiezioni vengono ritenute assolutamente non plausibili dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali condividono il pilastro fondamentale delle decisioni di primo e di secondo grado la consapevolezza da parte dell’automobilista della presenza dell’attraversamento ferroviario . Rispetto a questo elemento è irrilevante stabilire se egli abbia anche divelto la catena protettiva del passaggio a livello, oppure se l’abbia oltrepassata trovandola già abbassata . Di conseguenza, una volta acclarata la consapevolezza dell’automobilista, è logico ascrivere unicamente al suo comportamento imprudente e negligente la responsabilità del sinistro . Ciò esclude la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia , perché si può legittimamente parlare di caso fortuito , includendo in questa categoria il comportamento azzardato della persona danneggiata .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 7 novembre 2013 – 24 gennaio 2014, n. 1468 Presidente Segreto – Relatore Giacalone In fatto e in diritto Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione 1. - La sentenza impugnata Corte d’appello di Brescia 09/07/2012, non notificata , confermando quella di primo grado, attribuiva alla condotta imprudente dell’allora appellante odierno ricorrente , sotto il profilo del nesso eziologico, il sinistro di causa investimento da parte di un treno dell’auto di quest’ultimo nei pressi di un passaggio a livello privo di custodia. Nonostante la mancanza di segnalazioni, dalle prove espletate, i Giudici di merito accertavano pacificamente la consapevolezza, che l’A.A., diversamente da quanto lui sosteneva, della presenza del passaggio a livello, con la conseguenza che, fermandosi con la propria auto nella zona dei binari, violava la elementare norma di diligenza che impone a chiunque di non effettuare soste o fermate in tale zona. La riconducibilità del fatto dannoso alla condotta dello stesso danneggiato, comportava di conseguenza il rigetto delle domande risarcitorie, sia sotto il profilo dell’art. 2043, sia sotto il profilo della invocata responsabilità oggettiva, atteso che il fatto del danneggiato integra gli estremi del caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c 2. - Ricorre per cassazione A.A.L. sulla base di tre motivi di ricorso resistono con controricorso Ferrovie Nord S.p.A. già Ferrovie nord Milano esercizio S.p.a. e Unipol Assicurazioni S.p.A Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3. - Con il I motivo di ricorso il ricorrente lamenta insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in ordine alla ritenuta consapevolezza del sig. A.A. di trovarsi nella sede di un passaggio a livello al momento del sinistro - Con il motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in ordine alla ritenuta idoneità e sufficienza della condotta del sig. A.A. ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento . La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l’odierno ricorrente avrebbe correttamente adempiuto i propri oneri probatori di cui alla norma pretesa violata , rilevando il rapporto di custodia in capo alle Controparti e provando sia il danno subito, sia il nesso causale tra danno esinistro subito sul passaggio a livello - Con il III motivo di ricorso lamenta omessa motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., e violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in ordine alla ritenuta irrilevanza dell’accertamento della catena protettiva del passaggio a livello de quo al momento del transito del veicolo del sign. A.A. . 4. - Il ricorso è manifestamente privo di pregio. 4.1 - I tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente essendo tutti finalizzati a contestare la ricostruzione della responsabilità in ordine al sinistro di causa, non colgono nel segno. I Giudici di merito, con motivazione completa ed adeguata hanno accertato la consapevolezza dell’odierno ricorrente di trovarsi presso la sede di un passaggio a livello ritenuto privo di rilievo stabilire se quest’ultimo abbia anche divelto la catena protettiva del passaggio a livello oppure se l’abbia oltrepassata trovandola già abbassata, essendo accertata consapevolezza di questo circa la presenza dell’attraversamento ferroviario. La motivazione a sostegno della decisione resiste pertanto alle richiamate censure, a maggior ragione per il fatto che il ricorrente, almeno nelle parti di esse in cui deduce vizi motivazionali, rimette in discussione apprezzamenti riservati al giudice di merito, che quando, come nel caso di specie sorretti da adeguata motivazione, sono insindacabili in questa sede. La consapevolezza in capo all’odierno ricorrente dell’esistenza del passaggio a livello ha portato i Giudici di merito ad ascrivere unicamente al comportamento imprudente e negligente di questo la responsabilità del sinistro, anche sotto il profilo della invocata responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c E ciò in armonia con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato tra le tante Cass. n. 4476/2012 8229/2010 22807 e 993/2009 . Le censure sono perciò tutte prive di pregio. 5. - Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso. La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. La parte ricorrente ha presentato memoria riproponendo le argomentazioni di cui al ricorso. La memoria non inficia i motivi in fatto e in diritto posti a base della relazione. Ritenuto che a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la Unipol e le Ferrovie Nord Milano esercizio s.p.a. nulla per le spese nei confronti degli altri intimati, non avendo questi svolto attività difensiva in questa sede. visti gli artt. 380-bis e 385 cod. procomma civ P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore di ciascuna parte costituita, in Euro 2700,00 di cui Euro 2500,00= per compensi, oltre accessori di legge.