La mancata comunicazione dei dati ai fini dell'eventuale integrazione del premio nella parte variabile non comporta automaticamente la sospensione della garanzia assicurativa

Capita frequentemente che le compagnie assicurative oppongano all'assicurato la mancata comunicazione, da parte dello stesso, delle eventuali variazioni dei dati rilevanti ai fini della regolazione del premio.

E' questo anche il caso deciso dalla Terza sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28472/13 depositata il 19 dicembre 2013. Va detto, peraltro, che questa volta a riconoscere la legittimità della sospensione della garanzia, ai sensi dell'art. 1901 c.c., era stata addirittura la Corte Territoriale, dopo che invece il Tribunale aveva rigettato tale eccezione. Il caso. Il casus belli è un infortunio capitato a una donna a seguito della caduta sulla scala di una scuola comunale. Nel giudizio di responsabilità civile che ne consegue, il comune aveva chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione, la quale aveva opposto la sospensione della garanzia assicurativa dato che il comune aveva omesso di comunicare nei termini contrattualmente pattuiti, i dati variabili per la regolazione del premio annuo. Se il giudice di prime cure non aveva accolto tale difesa, era invece stata fatta propria dalla Corte d'Appello, che aveva ritenuto inoperante la garanzia. Sul ricorso del comune si giunge infine all'attenzione della Terza Sezione Civile, che accoglie il ricorso del comune, ricordando come costituisca principio oramai consolidato che, nei contratti di assicurazioni a premio variabile, l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore le variazioni dei dati rilevanti ai fini dell'integrazione del premio costituente oggetto di un'obbligazione civile diversa da quella indicata nell'art. 1901 c.c., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto per tutte, si veda SS.UU. n. 4631/2007 . Nessuna sospensione automatica della garanzia assicurativa. Insomma può darsi, dice la Cassazione, che tale mancata comunicazione costituisca un inadempimento contrattuale così rilevante tale da giustificare la sospensione dell'operatività della polizza, ma non certo aprioristicamente e in via automatica. Si tratterà, invece, di accertare caso per caso, da un lato se si siano effettivamente verificate delle variazioni, e dall'altro se quand'anche si fossero verificate se siano di tal rilevanza da avere modificato il rapporto di adeguatezza tra il premio in quota fissa già pagato e il rischio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 novembre - 19 dicembre 2013, n. 28472 Presidente Russo – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo 1.- Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 1991 G.I. ha convenuto davanti al Tribunale di Perugia il Comune di Montone, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta sulla scala di una scuola comunale incidente occorso il 27 ottobre 1990. Il Comune ha resistito, contestando la responsabilità. Ha comunque chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la sua assicuratrice, s.p.a. Assitalia, e la soc. coop. a r.l. Asse Costruzioni, a cui erano stati affidati lavori di manutenzione della scuola. Assitalia ha eccepito la sospensione della garanzia assicurativa poiché il Comune aveva omesso di comunicare, nel termine contrattuale convenuto, i dati variabili per la regolazione del premio annuo, trattandosi di polizza a premio variabile. Asse Costruzioni hanno contestato la sua responsabilità e, nelle more del giudizio, è stata dichiarata fallita. Con sentenza n. 939/2003 il Tribunale ha condannato il Comune a pagare all'attrice la somma di Euro 64.715,00 in risarcimento dei danni, ed ha condannato Assitalia a rimborsare al Comune il medesimo importo. Proposto appello principale da Assitalia e incidentale dal Comune di Montone e dal Fallimento della soc. Asse Costruzioni, a cui ha resistito la G. , la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna del Comune al risarcimento dei danni ed ha assolto Assitalia, ritenendo inoperante la garanzia assicurativa e condannando il Comune a restituire alla società la somma di Euro 74.277,75 oltre interessi, pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, ed a rimborsarle le spese processuali dell'intero giudizio. Il Comune ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, a cui hanno resistito con separati controricorsi Assitalia ed il Fallimento Asse Costruzioni. Con relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2010, il Consigliere relatore ha proposto l'accoglimento del primo motivo di ricorso. Assitalia ha depositato memoria. All'udienza del 2 dicembre 2010, fissata per la decisione in Camera di consiglio, il Collegio ha rinviato la causa alla pubblica udienza, che è stata fissata per la data odierna. Motivi della decisione 1.- La Corte di appello ha motivato il rigetto della domanda di rivalsa proposta dal Comune contro Assitalia ritenendo accertato in fatto per quanto interessa in questa sede che a la polizza di assicurazione stipulata dal Comune di Montone con Assitalia il 7 settembre 1988 era a premio variabile, soggetto a regolazione annuale sulla base della comunicazione da parte dell'assicurato degli elementi di rischio soggetti a variazione annuale. Il premio doveva essere corrisposto in via anticipata e provvisoria nell'importo indicato in polizza e doveva essere regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute nel medesimo periodo, quanto agli elementi presi a base del conteggio del premio iniziale, fermo restando l'importo minimo pattuito b a tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun periodo annuo assicurativo, il Comune era tenuto a comunicare alla compagnia assicuratrice i dati rilevanti ai fini delle variazioni e, decorsi quindici giorni dalla comunicazione, si sarebbe proceduto al conguaglio del premio, rispetto alla somma anticipata c il Comune di Montone ha omesso di inviare le suddette comunicazioni sia alla fine del primo periodo assicurativo dicembre 1989 , sia alla fine del periodo successivo dicembre 1990 . Solo il 10 gennaio 1991, successivamente al verificarsi del sinistro, ha comunicato i dati relativi alla regolazione del premio per l'annualità 1990, con pagamento dell'appendice di conguaglio il 22 aprile 1991 d a norma della clausola n. 3 della polizza e dell'art. 1901 cod. civ. la copertura assicurativa era da ritenere sospesa dal 15 gennaio 1990 - quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la comunicazione dei dati variabili - alla data del pagamento poiché, per i periodi di mancata regolazione del premio, la società non è tenuta a prestare la garanzia assicurativa e erroneamente il Tribunale ha posto a fondamento della sua decisione di condanna della compagnia assicuratrice la circostanza che questa non aveva comunicato disdetta del contratto a seguito della mancata comunicazione, poiché l'art. 1901 cod. civ. fa salva la facoltà dell'assicuratore di risolvere il contratto, ma non esclude che - ove di tale facoltà non si avvalga - può far valere la sospensione della garanzia, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ 2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 1901, 1455 e 1460 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., richiamando il principio enunciato dalla Corte di cassazione a Sezioni unite con sentenza 11 gennaio - 28 febbraio 2007 n. 4631, secondo cui nei contratti di assicurazione a premio variabile l’inottemperanza dell'assicurato all'obbligo di effettuare le comunicazioni richieste per i conguagli dei premi non costituisce di per sé sola inadempimento soggetto alle disposizioni dell'art. 1901 cod. civ. circa la sospensione automatica della copertura assicurativa, ma è comportamento da valutarsi in base ai principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che richiedono si tenga conto dell'importanza dell'inadempimento, oltre che del comportamento e della buona o mala fede delle parti nell'esecuzione del contratto e di ogni altra circostanza. Assume pertanto che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto automaticamente sospesa la copertura assicurativa. 2.- Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 1460 e 1455 cod. civ., nonché contraddittoria ed erronea motivazione quanto alla sussistenza di un inadempimento del Comune sufficientemente grave da giustificare la sospensione della garanzia. 3.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono fondati nei termini che seguono. 3.1.- È principio ormai consolidato che, nei contratti di assicurazione a premio variabile, analoghi a quello di specie, l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore le variazioni dei dati rilevanti ai fini dell'integrazione del premio costituisce oggetto di un'obbligazione civile diversa da quelle indicate nell'art. 1901 cod. civ., il cui inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, cosi come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto cfr. Cass. civ. Sez. 3, 18 febbraio 2005 n. 3370 Cass. civ. S.U. 28 febbraio 2007 n. 4631 Cass. civ., Sez. 3, 11 giugno 2010 n. 14065 Cass. civ. Sez. 6/3, ord. 13 dicembre 2011 n. 26783 . Nella specie, cioè, non si imputa all'assicurato il mancato pagamento del premio nella sua parte fissa, ma solo la mancata comunicazione delle variazioni eventualmente intervenute, tali da giustificare l’integrazione del premio medesimo, nella sua parte variabile. Si tratta allora di accertare in primo luogo se siano effettivamente intervenute, nel periodo considerato, variazioni suscettibili di comunicazione in secondo luogo se esse siano state cosi rilevanti da avere comportato un'alterazione del rapporto di adeguatezza fra rischio e premio, di tale entità da giustificare la totale sospensione della garanzia, per effetto dell'eccezione di inadempimento, o se invece l'eccezione sia da considerare proposta in violazione dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto. La Corte di appello, per contro, ha erroneamente emesso la sua decisione con specifico riferimento al disposto dell'art. 1901 cod. civ., e sulla base del mero accertamento dell'omessa comunicazione delle variazioni, senza svolgere alcuna indagine circa l'effettiva sussistenza di variazioni dei dati rilevanti, nel periodo considerato, e circa la loro idoneità ad alterare il rapporto di adeguatezza fra entità dei rischi assicurati ed entità dei premi, in termini sufficientemente gravi da giustificare la sospensione della garanzia. In mancanza di tali presupposti, com'è noto, la proposizione dell'eccezione di inadempimento che giustifica la sospensione della garanzia sarebbe da ritenere contraria a buona fede. Va soggiunto che è irrilevante la circostanza che apposita clausola contrattuale richiami l'applicazione dell'art. 1901 cod. civ. anche in relazione alla mancata comunicazione delle variazioni. Tale clausola infatti è da ritenere nulla ai sensi dell'art. 1932 cod. civ., a norma del quale una serie di disposizioni in tema di assicurazione, fra cui l'art. 1901 cod. civ., non possono essere derogate dalle parti se non in senso più favorevole all'assicurato cfr. sul tema, con riferimento a fattispecie parzialmente diversa, Cass. civ. Sez. 3, 3 settembre 2007 n. 18525 . I rilievi della resistente, secondo cui il dispositivo della sentenza impugnata dovrebbe essere comunque confermato, poiché il Comune avrebbe del tutto omesso il pagamento dei premi, si fondano su presupposti di fatto che non risultano in alcun modo accertati nelle competenti sedi di merito. La Corte di appello ha rilevato il mancato pagamento della parte variabile del premio, a causa della mancata comunicazione delle variazioni, ma non il mancato pagamento della parte fissa. 4.- In accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati con caratteri in rilievo , e con congrua e logica motivazione. 4.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.