Sì al decorso della prescrizione dal momento della pubblicazione della decisione AGCM

In tema di pratica anticoncorrenziale, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui l’illecito e il conseguente danno si manifestano verso l’esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconducibili in quanto tali.

É quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26685 del 28 novembre 2013. Pratica concordata anticoncorrenziale. Con la sentenza n. 26685 depositata il 28 novembre 2013, la terza sezione civile della Corte di Cassazione interviene sul tema delle pratiche concordate anticoncorrenziali che tante polemiche hanno sollevato con riferimento all’attività delle società assicuratrici. In particolare, nel caso di specie si discute del provvedimento adottato nel 2000 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato che aveva inflitto sanzioni a numerose società assicuratrici per aver realizzato un’intesa orizzontale, sotto forma ,per l’appunto, di pratica concordata, consistente nello scambio di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti con riferimento alle polizze RCA. La questione sorge dalla constatazione che tale pratica ha comportato nel corso di un preciso periodo di riferimento sei anni un notevole incremento dei premi assicurativi , sia rispetto ai livelli raggiunti nel periodo precedente sia a quelli in media praticati a livello europeo che, già all’epoca dei fatti risultavano inferiore del 20 % rispetto a quelli italiani. Risarcimento danni chiesto dall’assicurato. Nel 2005 un soggetto, avendo stipulato nel periodo incriminato” varie polizze assicurative RCA con la stessa assicurazione, conveniva quest’ultima davanti al giudice di merito per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni. La resistenza in giudizio della società convenuta si fonda essenzialmente sull’eccezione di prescrizione che viene accolta dai giudici della Corte di appello territoriale. Da qui il ricorso in Cassazione per violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. nonché l’art. 12 delle cc.dd. preleggi, sul rilievo che il termine di prescrizione - come erroneamente affermato dal giudice di merito – non può farsi decorrere da una data anteriore a quella in cui l’assicurato ha avuto notizia dell’intesa illecita e dei suoi effetti sull’aumento dei premi. A sostegno della propria tesi, la parte ricorrente richiama anche i principi enunciati dalla stessa Corte di Cassazione in relazione ad altre fattispecie come quella in esame e ad altre relative a danni lungolatenti”, come per il contagio da trasfusioni di sangue, secondo cui il termine di prescrizione comincia a decorrere non dalla data dell’accadimento naturale dal quale è derivato, ma dal momento in cui tale accadimento è stato percepito come comportamento illecito. Decorso della prescrizione. Gli Ermellini non possono che accogliere il ricorso dichiarando la fondatezza dei motivi indicati dal ricorrente. Infatti, i giudici di Piazza Cavour sono costretti a ribadire ancora una volta i principi già enunciati in precedenti decisioni, riaffermando – così si legge in sentenza – che il testo degli artt. 2947 e 2935 c.c. deve essere letto e interpretato nel senso che, per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno, è indispensabile che il danneggiato sia adeguatamente informato non solo dell’esistenza del danno stesso, bensì anche dei fatti che ne determinino l’ingiustizia, non potendo altrimenti riscontrarsi nel suo comportamento l’atteggiamento di inerzia, che giustifica il correre della prescrizione. Si può, pertanto, affermare, con i giudici del Palazzaccio, che la prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie l’illecito, né da quello in cui il fatto del terzo determini ontologicamente il danno all’altrui diritto, ma dal momento in cui l’illecito e il conseguente danno si manifestano verso l’esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconducibili in quanto tali. Nel caso di specie – precisa la Cassazione – tale conoscenza non si può ritenere acquisita prima del deposito del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM nei confronti delle assicurazioni. Ciò in quanto soltanto questo provvedimento ha reso pubblico gli estremi di un’intesa illecita, atta a determinare gli effetti negativi insiti nella violazione delle regole anticoncorrenziali. In buona sostanza, nel caso in esame, secondo la Cassazione, quello che ricorre non è tanto l’ignoranza da parte dei danneggiati della mera qualificazione del fatto come illecito, quanto l’ignoranza dell’esistenza stessa del fatto, almeno fino all’accertamento della pratica illecita da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Intervento necessario dell’AGCM. Come avrebbe potuto la massa degli assicurati, anche facendo uso della più accurata diligenza, conoscere l’accordo esistente fra le compagnie assicuratrici per lo scambio sistematico di informazioni, e che tale scambio aveva ad oggetto anche dati sensibili, così da pregiudicare le regole della concorrenza? Ciò è risultato possibile solo attraverso la lunga opera istruttoria dell’Autorità a ciò preposta che è riuscita ad individuare tale pratica concordata anticoncorrenziale. Prova ne sia – concludono gli Ermellini – che nel caso in questione lo stesso attore ha posto a fondamento della propria domanda di risarcimento non una personale conoscenza del comportamento anticoncorrenziale, ma quanto accertato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con il provvedimento in questione. Da qui l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di appello territoriale, in diversa composizione, per la decisione della controversia applicando il seguente principio di diritto Qualora l’azione di risarcimento dei danni proposta da chi si dichiari danneggiato dalla violazione delle regole della concorrenza sia fondata esclusivamente sulla base dei fatti accertati dall’AGCM con il Provvedimento n. 8546/2000, la prescrizione del diritto al risarcimento comincia a decorrere da data non anteriore a quella della pubblicazione del suddetto Provvedimento. La prescrizione, infatti , non può farsi decorrere da una data anteriore a quella in cui si è verificata la fattispecie posta a base della domanda giudiziale .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 ottobre – 28 novembre 2013, n. 26685 Presidente Berruti – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo Con Provvedimento 28 luglio 2000 n. 8546 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM ha inflitto sanzioni a numerose società assicuratrici, fra cui la s.p.a. Lloyd Adriatico Assicurazioni, per avere posto in essere un'intesa orizzontale, nella forma di una pratica concordata, consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti, in relazione alle polizze di assicurazione contro la responsabilità civile automobilistica. Ha rilevato che detta pratica ha comportato un notevole incremento dei premi, nel periodo interessato dal comportamento illecito anni 1994 - 2000 , con riferimento sia al livello in vigore prima del 1994, anteriormente alla liberalizzazione delle tariffe sia alla media dei premi sul mercato Europeo, che è risultata inferiore di circa il 20% rispetto alla media dei premi praticati in Italia. Con atto di citazione notificato il 20 aprile 2005 M.A. , avendo stipulato varie polizze di assicurazione r.c.a. con la Lloyd Adriatico fra il 1994 ed il 1998, ha convenuto la società davanti alla Corte di appello di Napoli chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 33 legge 10 ottobre 1990 n. 287, danni che ha quantificato in complessivi Euro 9.682,00, pari al venti per cento delle somme pagate per le polizze in corso nel suddetto periodo. La convenuta ha resistito alla domanda, eccependo anche la prescrizione del diritto azionato, per essere decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ. dalle date dei singoli pagamenti. Con sentenza n. 213, depositata il 26 gennaio 2007, la Corte di appello ha respinto la domanda attrice, accogliendo l'eccezione di prescrizione. Con atto notificato il 22-26 febbraio 2008 il M. propone ricorso per cassazione. Resiste la s.p.a. Allianz, subentrata al Lloyd Adriatico a seguito di cessione di azienda, con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione 1.- La Corte di appello ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento dei danni, con la motivazione che il termine di cui all'art. 2947, applicabile al caso di specie, deve farsi decorrere dalla data in cui in cui sono avvenuti i pagamenti dei premi di polizza, poiché la mancata conoscenza dell'illecito concorrenziale, prima della pubblicazione del Provvedimento dell'Autorità garante, è da considerare mero impedimento di fatto all'esercizio del diritto, non contemplato dall'art. 2935 cod. civ. fra le cause che consentono la dilazione della decorrenza del termine. La norma infatti, disponendo che la prescrizione comincia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, fa esclusivo riferimento agli impedimenti giuridici al suddetto esercizio. 2.- Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 2935 e 2947 cod. civ., 12 disp. sulla legge in generale, sul rilievo che il termine di prescrizione non può farsi decorrere da una data anteriore a quella in cui l'assicurato ha avuto notizia dell'illecita intesa e dei suoi effetti sull'aumento dei premi, e che ciò è avvenuto non prima della pubblicazione del Provvedimento n. 8546 del 2000 dell'AGCM. Richiama a supporto i principi enunciati da questa Corte a Sezioni unite, con sentenza 2 febbraio 2007 n. 2305, in relazione alla fattispecie in esame e ad altre relative ai danni c.d. lungolatenti contagio da trasfusioni di sangue, ecc. , secondo cui il termine di prescrizione comincia a decorrere non dalla data dell'accadimento naturale dal quale è derivato, ma dal momento in cui tale accadimento è stato percepito come comportamento illecito, idoneo a causare un danno ingiusto, perché conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo Cass. civ. 21 febbraio 2003 n. 2645 ed altre . 3.- Il motivo è fondato. 3.1.- Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione della resistente di inammissibilità del motivo ai sensi degli art. 366 n. 6 e 366bis cod. proc. civ La prima norma non viene in considerazione, poiché il ricorso concerne esclusivamente una questione di diritto, attinente all’interpretazione della norma dell'art. 2935 cod. civ. non si fonda sul contenuto di specifici atti o documenti di cui fosse necessaria l'acquisizione al giudizio e che non siano stati prodotti. Quanto alla formulazione dei quesiti di cui all'art. 366bis, nella specie risulta chiaramente enunciata la questione sottoposta all'esame della Corte di cassazione, con riferimento all'azione di risarcimento dei danni. La circostanza che alcun quesito sia formulato con riguardo all'azione di restituzione delle somme di denaro pagate in eccesso è irrilevante, considerato che detta azione non ha costituito oggetto né della sentenza impugnata, né di specifiche censure contenute nel motivo di ricorso per cassazione. Né si può dire che il quesito abbia sottoposto alla Corte di cassazione la soluzione di una questione di fatto e non di diritto circa la decorrenza della prescrizione nonostante la formulazione non perfetta, si evince chiaramente dal quesito quale sia il principio di diritto che si chiede alla Corte di cassazione di affermare. 3.2.- Quanto al merito del motivo di ricorso, erroneamente la Corte di appello ha fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data del pagamento dei premi, anziché dalla data in cui si può ritenere acquisita dal pubblico e dagli assicurati la conoscenza dell'illecito comportamento delle compagnie assicuratrici, quindi la consapevolezza di avere pagato a titolo di premi assicurativi somme superiori a quelle che avrebbero potuto essere richieste, se l'illecito non fosse stato commesso. Questa Corte ha più volte ribadito - con riferimento ad analoga fattispecie Cass. civ. Sez. 3, 2 febbraio 2007 n. 2305 e numerose altre - che il testo degli art. 2947 e 2935 cod. civ. deve essere letto ed interpretato nel senso che, per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno, è indispensabile che il danneggiato sia adeguatamente informato non solo dell'esistenza del danno stesso, bensì anche dei fatti che ne determinino l' ingiustizia , non potendo altrimenti riscontrarsi nel suo comportamento l'atteggiamento di inerzia, che giustifica il correre della prescrizione. Si è deciso, cioè, che la prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l'agente compie l'illecito, né da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui l'illecito ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili in quanto tali cioè quale comportamento illecito e quale danno ingiusto Cass. 9 maggio 2000, n. 5913 Cass. 28 luglio 2000, n. 9927 Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645 . Nel caso in esame una tale conoscenza non può ritenersi acquisita in data anteriore a quella in cui l'AGCM ha depositato il provvedimento sanzionatorio a carico delle compagnie assicuratrici, poiché solo tale provvedimento ha reso pubblicamente noti gli estremi di un'intesa illecita, idonea a determinare i negativi effetti insiti nella violazione delle regole della concorrenza. Il richiamo della sentenza impugnata ad un preteso impedimento di mero fatto all'esercizio del diritto non è in termini e travisa il significato e le finalità della norma di cui all'art. 2935 cod. civ La Corte di merito ha erroneamente assimilato la fattispecie in esame ai casi in cui il fatto costitutivo in cui si concretizza un illecito sia certo e sia conosciuto, ma ne sia incerta la qualificazione come illecito suscettibile di generare il diritto tutelato dall'azione proposta in giudizio nella specie, diritto al risarcimento dei danni . È noto che l'incertezza interpretativa è normalmente inidonea a giustificare l'inerzia del titolare del diritto, quindi la dilazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, dovendo la parte interessata assumere il rischio della qualificazione dei fatti posti a fondamento della sua domanda, sulla base della corretta interpretazione dei principi che regolano la materia. Nel caso in esame non si tratta di questo, ma di alcunché di gran lunga più grave, poiché non ricorre l'ignoranza da parte dei danneggiati della mera qualificazione del fatto come illecito bensì l'ignoranza della stessa esistenza del fatto, nella sua realtà fenomenica. Prima degli accertamenti dell'AGCM la grande massa degli utenti dei servizi assicurativi non era, né avrebbe potuto essere a conoscenza, neppure facendo uso della più accurata diligenza, del fatto che fra le compagnie assicuratrici era in corso un accordo per lo scambio sistematico di informazioni, e che tale scambio aveva per oggetto anche dati sensibili, sì da pregiudicare le regole della concorrenza, trattandosi di accordi coperti fra le compagnie, dei quali l'AGCM ha potuto accertare l'esistenza e l'illiceità solo a seguito di una lunga e accurata istruttoria, resa possibile dal suo diritto di accesso - interdetto al cittadino qualunque - anche alle notizie e ai documenti più riservati delle imprese indagate. Proprio in considerazione di ciò l'ordinamento ha sentito la necessità di affidare la tutela del mercato e la difesa delle regole della concorrenza ad un'apposita autorità amministrativa, dotata di penetranti poteri di indagine. La situazione di inconsapevolezza degli utenti non è quindi accidentale o di fatto , ma istituzionale e congenita al modo di atteggiarsi dei rapporti di mercato in determinati settori, nell'ambito dei quali il rispetto delle regole della concorrenza non può essere garantita - per mancanza di adeguate informazioni - dai poteri di autodifesa insiti nelle scelte dei consumatori. Ad analoga soluzione si perviene anche sulla base di un dato formale se si considera cioè che l'attore ha posto a base della domanda risarcitoria non la sua privata e personale conoscenza dei fatti costitutivi dell'illecito concorrenziale, ma il Provvedimento dell'AGCM che tali fatti ha pubblicamente accertato e reso noti. Se l'attore avesse agito in giudizio sulla base della sua personale conoscenza del comportamento anticoncorrenziale, si potrebbe effettivamente dire che i fatti suscettibili di qualificazione come illeciti gli erano noti e che da tali fatti doveva farsi decorrere la prescrizione. Nel caso in esame, per contro, l'attore ha posto a fondamento della sua domanda solo ciò che l'AGCM ha accertato con il Provvedimento n. 8546/2000. Dalla data della pubblicazione del provvedimento corrispondente a quella della sua conoscenza legale - deve quindi farsi decorrere la prescrizione. 4.- La sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinché decida la controversia applicando il seguente principio di diritto Qualora l'azione di risarcimento dei danni proposta da chi si dichiari danneggiato dalla violazione delle regole della concorrenza sia fondata esclusivamente sulla base dei fatti accertati dall'AGCM con il Provvedimento n. 8546/2000, la prescrizione del diritto al risarcimento comincia a decorrere da data non anteriore a quella della pubblicazione del suddetto Provvedimento. La prescrizione, infatti, non può farsi decorrere da una data anteriore a quella in cui si è verificata la fattispecie posta a base della domanda giudiziale . Le ulteriori questioni trattate dalla resistente nella memoria di replica risultano assorbite, non avendo costituito oggetto di decisione ad opera della sentenza impugnata. 5.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.