La liquidazione equitativa apre le porte alla discrezionalità del giudice

La liquidazione del danno morale ‘ iure proprio ’, sofferto per il decesso di un familiare causato dall’illecito altrui, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito.

Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23871/13, depositata il 21 ottobre scorso. Il caso. Due genitori, in seguito alla perdita del figlio per sinistro stradale, sostenevano che il Tribunale di Roma avesse applicato in maniera erronea le tabelle in uso ai fini della quantificazione del danno morale. La Corte di appello, con una sentenza non notificata, non ravvisava alcun errore. I due, pertanto, ricorrono per cassazione. Apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito. Tuttavia, anche in sede di legittimità, le doglianze non vengono accolte. Infatti – precisa la S.C. - la liquidazione del danno morale ‘ iure proprio ’ sofferto per il decesso di un familiare causato dall’illecito altrui sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito . Carattere equitativo della liquidazione tabelle applicate correttamente. E, nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente esercitato il suo potere equitativo, personalizzando la liquidazione del danno tramite la presa in esame di vari elementi, quali età e composizione familiare e dando perfettamente atto in motivazione dei criteri adottati .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 9 – 21 ottobre 2013, n. 23871 Presidente Finocchiaro – Relatore Giacalone In fatto e in diritto Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione 1. - La sentenza impugnata Corte d'appello di Roma 15/02/2011, non notificata non ravvisava, diversamente da quanto sostenuto dagli allora appellanti odierni ricorrenti , alcun errore nell'applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, in merito al danno morale da questi patito in conseguenza della perdita del figlio. Confermava pertanto la somma liquidata dal giudice di prime cure. Rigettando il secondo motivo di gravame, confermava l'importo liquidato a titolo di danno patrimoniale in prime grado. 2. - Ricorrono per cassazione G M. e P.M. con due motivi di ricorso resiste con controricorso Groupama Assicurazioni già Nuova Tirrena S.p.a. . 3. - Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 e. 1 n. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 1226 c.comma - insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia . La Corte territoriale non avrebbe esposto in modo congruo e corretto, il percorso argomentativo che ha condotto alla qualificazione di tale voce di danno, non rispondendo in tal modo ai criteri di personalizzazione dello stesso - Con il secondo motivo lamentano Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.comma in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. , contestando, senza precise argomentazioni, la quantificazione del danno patrimoniale. 4. - Il ricorso è manifestamente privo di pregio. 4.1. - Il primo motivo di ricorso non coglie nel segno, limitandosi i ricorrenti a censurare la liquidazione del danno morale, equitativamente effettuata dalla Corte di merito. Al riguardo, come questa Corte ha avuto modo di affermare, la liquidazione del danno morale iure proprio sofferto per il decesso di un familiare causato del fatto illecito altrui nella specie per sinistro stradale sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità Cass. n. 23053/2009 . Diversamente da quanto sostenuto con la censura, la Corte territoriale ha correttamente esercitando il suo potere equitativo, personalizzando la liquidazione del danno tramite la presa in esame di vari elementi, quali età e composizione familiare e dando perfettamente atto in motivazione dei criteri adottati. Proprio il carattere equitativo di tale liquidazione rende non condivisibile la censura in merito alla non corretta applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma. 4.2 - Anche il secondo motivo di ricorso è privo di pregio. A prescindere dalla scarna formulazione, che non consente di cogliere la totale ed effettiva portata della censura, è evidente che il ricorrente, nonostante denunci il vizio di violazione di legge , si limita a contestare l'operata quantificazione del danno patrimoniale. Si deve, al riguardo, ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa di qui la funzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall'art. 65 ord. giud. viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa Cass. n. 16698 e 7394 del 2010 4178/07 10316/06 15499/04 . 5. - Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso. La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. La parte ricorrente ha presentato memoria, ponendo in discussione la quantificazione del danno morale operata dai giudici di merito. Le argomentazioni addotte con la memoria non apportano elementi che inficiano i motivi che sono alla base della relazione. La parte contro ricorrente ha presentato memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Ritenuto che a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo visti gli artt. 380-bis e 385 cod. procomma civ P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di Groupama Assicurazioni, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.