L’attore chiede la condanna dei convenuti: salva la terza intervenuta

Al giudice è inibito il potere di emettere una statuizione di condanna nei confronti del terzo e a favore dell’attore, qualora quest’ultimo abbia chiesto la sola condanna degli originari convenuti.

La fattispecie. La Cassazione con la sentenza n. 23153/2013, depositata l’11 ottobre, in materia di locazione, affronta la questione della proposizione della domanda risarcitoria nei confronti dei convenuti, nel caso un cui ci sia una parte intervenuta in causa. Il panificio da s.n.c. diventa s.a.s Quest’ultima - socia del panificio una s.n.c. poi diventata s.a.s. condannato al rilasciare un immobile e a risarcire il conduttore dello stesso - riteneva nulla la sentenza con cui era stata a sua volta condannata al risarcimento danni nei confronti dello stesso, in quanto questi avrebbe svolto domanda risarcitoria nei confronti dei soli convenuti e non anche dell’intervenuta. Condannata in solido anche una socia. La S.C., nel ritenere fondato il ricorso della donna, ha ribadito sent. n. 998/2009 che al giudice , in virtù del principio generale della domanda, è inibito il potere di emettere una statuizione di condanna nei confronti del terzo e a favore dell’attore, qualora l’attore abbia chiesto la sola condanna degli originari convenuti, come nella specie è reso palese dalla richiesta, in principalità, di declaratoria di inammissibilità dell’intervento . Di conseguenza, la condanna solidale della donna al risarcimento dei danni, in favore del ricorrente per cassazione, viene esclusa.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1 – 11 ottobre 2013, n. 23153 Presidente Berruti – Relatore D’Alessandro Svolgimento del processo A A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Genova, ha condannato il Panificio S. Luca s.a.s. di Costa Patrizia & amp C. e Gu Ag. a rilasciare ad esso A. l'immobile in omissis , condannando inoltre il panificio a risarcire, in solido con B.M. , all'A. i danni negli importi pari al canone di locazione dovuto da A. quale conduttore di detto immobile alla locatrice società Alma, dal gennaio 1987 alla data del rilascio dell'immobile”, oltre rivalutazione ed interessi. Resistono con controricorso il Panificio S. Luca, B.A.M. e G B. , proponendo altresì cinque motivi di ricorso incidentale. Resiste pure con controricorso M B. , proponendo due motivi di ricorso incidentale. Gu Ag. non si è costituito. Motivi della decisione 1.- I ricorsi incidentali proposti nell'ambito del ricorso principale iscritto al n. R.G. 9035/10 vanno decisi unitamente a quest'ultimo. 2.- Con il primo motivo il ricorrente principale, sotto il profilo della nullità della sentenza, si duole della omessa pronuncia nei confronti di B.A.M. e di B.G. . 2.1.- Il mezzo è inammissibile. B.A.M. e B.G. sono state chiamate in causa quali socie illimitatamente responsabili della Panificio S. Luca s.n.c., poi trasformata in s.a.s., ma il ricorrente non dice quando tale modifica societaria sarebbe avvenuta, precludendo così al Collegio di conoscere un elemento essenziale ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso. È infatti evidente che l'infondatezza della domanda renderebbe inammissibile la censura di nullità della sentenza. 3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della nullità della sentenza per omessa pronuncia, il ricorrente principale si duole della omessa pronuncia relativa al quantum debeatur. 3.1.- Il secondo motivo è infondato. La Corte di Appello come appare evidente anche dal dispositivo ha ritenuto che il risarcimento del danno andasse liquidato negli importi pari al canone di locazione dovuto da A. quale conduttore di detto immobile alla locatrice società Alda” e dunque in un importo facilmente liquidabile. Non vi è dunque omessa pronuncia ma una pronuncia non gradita, che andava diversamente impugnata. 4.- Con il terzo motivo, sotto il profilo dell'omessa motivazione, il ricorrente principale si duole della mancata ammissione di CTU, volta ad accertare il valore locativo di mercato dell'immobile per cui è causa. 4.1.- Il terzo motivo è infondato. Nella sentenza si afferma infatti che la parte ha solo offerto elementi probatori relativi ad affitto di azienda del tutto ipotetica”, cosicché la invocata CTU, attenendo al quantum, si appalesa inutile. 5.- Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale il Panificio S. luca, A.M B. e G B. si dolgono dell'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui l'A. , nello stipulare la locazione, non aveva agito per conto della società che lo legava al B. . 5.1.- Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, dando atto gli stessi ricorrenti che il vizio non incide sulla decisione. 6.- Con il secondo motivo le ricorrenti incidentali si dolgono, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, di non aver partecipato al giudizio nel quale si sarebbe formato il giudicato di cui alla sentenza n. 2664/03. 6.1.- Il motivo è infondato. L'affermazione secondo cui, nello stipulare la locazione, l'A. non aveva agito per conto della società che lo legava al B. attiene, secondo la sentenza impugnata, al giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte di Appello di Genova in data 22/1-29/4/1992” e non a quello relativo alla sentenza n. 2664/03. 7.- Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si dolgono del rigetto della prova da essi dedotta in quanto non sarebbe relazionabile e funzionale alla tesi sostenuta dalla parte”, affermando che sarebbero in contrasto con il giudicato le affermazioni, contenute nella sentenza di primo grado, secondo cui il contratto di locazione de quo apparteneva alla sfera giuridica della s.d.f. e che alla stessa apparteneva l'azienda di panificazione e che il rapporto di locazione A. - soc. Alma era avvenuto nell'ambito del rapporto societario quale atto di amministrazione”. 7.1.- Il mezzo è inammissibile quanto alla violazione di legge, mancando l'indicazione delle norme di diritto” su cui la censura ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. si fonda, come richiesto dall'art. 366, n. 4, cod. proc. civ 7.2.- È infondato quanto al vizio di motivazione, in quanto l'interpretazione del giudicato appartiene alla competenza del giudice di merito, che ha ritenuto, non incongruamente, contrastanti con il giudicato le affermazioni, contenute nella sentenza di primo grado, su cui la prova si fondava. 8.- Con il quarto motivo i ricorrenti incidentali, sotto i profili della violazione dell'art. 2697 cod. civ. e del vizio di motivazione, si dolgono dell'asserzione secondo cui la loro tesi era incentrata sulla cessione del contratto alla s.d.f 8.1.- Il mezzo è infondato, in quanto sono proprio gli attuali ricorrenti incidentali a parlare di cessione di contratto nel capitolo 5 di prova, riportato, in uno con le conclusioni definitive, nel controricorso. 9.- Con il quinto motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti incidentali si dolgono della affermazione secondo cui non potrebbe la parte provare che la cessione di azienda alla Panificio San Luca comprendeva il rapporto di locazione di cui è causa, a fronte dell'atto di cessione versato in causa, che porta la data del 22 marzo 1984, e risulta intercorso tra C.G. e B.M. , quale legale rappresentante della Panificio San Luca s.n.c. evidentemente, non quale erede del B.C. , che sarebbe deceduto nel 1987 ”, assumendo che nel 1984 legale rappresentante della Panificio San Luca s.n.c. era B.A.M. e non M B. . 9.1.- Il mezzo è inammissibile quanto alla violazione di legge, mancando l'indicazione delle norme di diritto” su cui la censura ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. si fonda, come richiesto dall'art. 366, n. 4, cod. proc. civ 9.2.- È pure inammissibile quanto al vizio di motivazione, in difetto di trascrizione dell'atto di cessione del 1984 e di prova di chi fosse il legale rappresentante della Panificio San Luca s.n.c. nel 1984. 10.- Con i due motivi del proprio ricorso incidentale B.M. si duole, sotto il profilo della nullità della sentenza per ultrapetizione o extrapetizione e del vizio di motivazione, della propria condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell'A. , assumendo che questi avrebbe svolto la domanda risarcitola nei confronti dei soli convenuti e non anche dell'intervenuta M B. , come è confermato altresì dalla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'intervento da quest'ultima spiegato in causa”. 10.1.- I mezzi sono fondati. Questa Corte, nella sentenza n. 998 del 2009, ha infatti stabilito che al giudice, in virtù del principio generale della domanda, è inibito il potere di emettere una statuizione di condanna nei confronti del terzo e a favore dell'attore, qualora l'attore abbia chiesto la sola condanna degli originari convenuti, come nella specie è reso palese dalla richiesta, in principalità, di declaratoria di inammissibilità dell'intervento. 11.- Vanno dunque rigettati il ricorso principale e l'incidentale della Panificio S. Luca, di A.M B. e di B.G. e va accolto, per quanto di ragione, il ricorso incidentale di B.M. . La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione e, decidendo ex art. 384 cod. proc. civ., non essendovi da compiere ulteriori accertamenti di fatto, va esclusa la condanna solidale di M B. al risarcimento dei danni in favore dell'A. . A ragione della soccombenza reciproca, le spese vanno compensate tra l'A. e il panificio S. Luca, A.M B. e B.G. . Il ricorrente principale va invece condannato alle spese nei confronti di M B. , liquidate, quanto ai gradi di merito, in complessivi Euro 6.200 per il primo grado e Euro 7.200 per l'appello, e quanto al giudizio di cassazione, in Euro 2.800, di cui Euro 2.600 per compenso, oltre accessori di legge. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso principale e l'incidentale del panificio S. Luca, di A.M B. e di G B. , compensando le spese. Accoglie, per quanto di ragione, l'incidentale di B.M. , cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo ex art. 384 cod. proc. civ., esclude la condanna solidale di B.M. al risarcimento dei danni in favore dell'A. . Condanna il ricorrente principale alle spese nei confronti di B.M. , liquidate, per il primo grado, in Euro 6.200, di cui Euro 6.000 per compenso, quanto all'appello, in Euro 7.200, di cui Euro 7.000 per compenso e, quanto al giudizio di cassazione, in Euro 2.800, di cui Euro 2.600 per compenso, oltre accessori di legge.