Sa di aver contratto l’epatite, ma si attiva troppo tardi per richiedere le cartelle cliniche all’ospedale

Non rientra nell’ordinaria diligenza richiedere all’ospedale la cartella clinica dopo oltre tre lustri dalla acclarata infezione epatica anche se da diverso virus .

È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22822, depositata il 7 ottobre 2013. Contrazione di un’infezione epatica da trasfusioni che si assumono illecitamente praticate. Una donna - sottoposta a due trasfusioni di sangue in occasione del parto naturale – aveva agito giudizialmente nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la contratta infezione da HCV Epatite C conseguita alle trasfusioni, a suo dire, inutilmente praticatele. L’attrice aveva dichiarato che la malattia le era stata diagnosticata nel 1994, ma che aveva potuto rilevare che le trasfusioni erano state effettuate in difetto dei parametri richiesti dal protocollo medico solo nel 2000, successivamente alla lettura delle cartelle cliniche. La convenuta aveva eccepito la prescrizione, eccezione accolta in sede di merito, con conseguente rigetto della domanda attrice per intervenuta prescrizione del diritto. La Corte d’Appello, infatti aveva fondato la decisione sulle risultanze processuali, secondo cui già nel 1989 la malattia epatica non solo era in atto, ma era stata anche refertata come cronica. Il Giudice di merito, pertanto, aveva concluso che, con l’adozione della normale diligenza , la patologia si sarebbe potuta porre sin da allora in correlazione con il parto e le trasfusioni del 1983. Contro tale sentenza, l’attrice ha proposto ricorso in Cassazione, ribadendo che, sebbene fosse consapevole di avere contratto una malattia a seguito delle emotrasfusioni sin dal ’94, solo nel 2000, era stata, tuttavia, in grado di collegarle a un errore dei medici. Unico evento lesivo lesione del fegato. Per la Suprema Corte la censura è infondata, sulla scorta dell’assorbente rilievo che sin dal 1984 la ricorrente era consapevole di aver contratto l’epatite di tipo B” e che, con valutazione di fatto, la Corte territoriale aveva ritenuto che con l’ordinaria diligenza quella infezione si sarebbe potuta mettere in correlazione con le trasfusioni praticate durante il parto. Piazza Cavour ha, inoltre, dichiarato l’irrilevanza del fatto che solo nel 1994, la vittima aveva saputo di aver contratto anche l’epatite di tipo C, in quanto diversi contagi da più virus presenti in sangue infetto non integrano eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo . Il Collegio, infine, non ha conferito rilievo nemmeno alla data in cui, ricevuta copia della cartella clinica, la ricorrente aveva affermato di aver avuto percezione della ricollegabilità eziologica delle trasfusioni alla impropria determinazione dei medici nel decidere di praticarle, benché – a suo dire – il suo stato non lo richiedesse, per la determinante ragione che la donna non aveva lamentato che la cartella clinica era stata richiesta in epoca significativamente diversa a quella in cui era stata consegnata dall’ospedale . Alla luce di ciò, il ricorso è stato respinto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 settembre - 7 ottobre 2013, n. 22822 Presidente Trifone – Relatore Amatucci Svolgimento del processo 1.- M S. fu sottoposta a due trasfusioni di sangue in occasione del parto naturale avvenuto il omissis nell'ospedale omissis . Nel maggio del 2001 agì giudizialmente, in una al marito ed alle figlie, nei confronti della suddetta Azienda ospedaliera, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la contratta infezione da HCV, conseguita alle trasfusioni che affermò inutilmente praticatele. Dichiarò che la malattia le era stata diagnosticata a seguito di biopsia nel ., ma che ella aveva potuto rilevare che le trasfusioni erano state effettuate in difetto dei parametri richiesti dal protocollo medico solo nel ., successivamente alla lettura delle cartelle cliniche. L'Azienda convenuta resistette, tra l'altro eccependo la prescrizione, e chiamò in garanzia le società assicuratrici Ras, Assitalia ed Unipol. Le prime due società si costituirono e a loro volta resistettero. Con sentenza n. 718 del 2004 il Tribunale di Milano rigettò la domanda per intervenuta prescrizione del diritto e compensò le spese. 2.- Con sentenza n. 2538 del 2007, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello degli attori in primo grado, nonché quello dell'Azienda ospedaliera in punto di spese, che ha compensato anche per il secondo grado. 3.- Avverso detta sentenza ricorre per cassazione S.M. , affidandosi ad un unico motivo, cui resistono con distinti controricorsi l'azienda ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo e la Allianz s.p.a. già Ras s.p.a. , che hanno depositato anche memorie illustrative. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1.- La Corte d'appello ha fondato la decisione sui rilievi che, dalle osservazioni del consulente di parte attrice Dott. Gu. , risultava che nel . non soltanto la malattia epatica era in atto ma era anche refertata quale cronica e che, inoltre, nella relazione della Dott.ssa C. del omissis , si dava atto del fatto che la S. era già risultata positiva per HBC nelle analisi del . e del Ha concluso che, dunque, con l'adozione della normale diligenza richiesta dalla Corte di cassazione, la patologia si sarebbe potuta porre sin da allora in correlazione con il parto e le trasfusioni del 2.- Di tanto si duole la ricorrente, censurando la sentenza per falsa applicazione degli artt. 2935, 2946 e 2947, comma 1, cod. civ. in ordine all'individuazione della data di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medica in caso di malattia lungolatente contagio da sangue infetto . Sostiene che, benché ella fosse consapevole sin dal . di aver contratto una malattia a seguito delle emotrasfusioni del ., solo nel . era stata tuttavia in grado di collegarle ad un errore dei medici, che gliele avevano inutilmente somministrate, sicché nel . il termine decennale di prescrizione da responsabilità contrattuale non era assolutamente decorso. 2.1.- La censura è infondata sulla scorta dell'assorbente rilievo che deve ritenersi acquisita la circostanza che sin dal . la ricorrente fu consapevole di aver contratto l'epatite di tipo B e che con valutazione di fatto, non censurata sotto il profilo del vizio della motivazione, la Corte d'appello ha ritenuto che con l'ordinaria diligenza quella infezione si sarebbe potuta mettere in correlazione con le trasfusioni praticate durante il parto del Né rileva che solo a seguito della biopsia del 1994 la vittima affermi di avere avuto contezza di aver contratto anche un'epatite di tipo C . La Corte d'appello ne ha indicato la ragione nella considerazione - espressa a pagina 9, penultimo capoverso, della sentenza, dalla quale la ricorrente prescinde - che ai fini della decorrenza del termine prescrizionale si deve guardare al danno inteso come processo morboso patologico che trova eziologica insorgenza nel fatto preteso illecito generatore, restando irrilevanti eventuali sviluppi successivi del processo patologico Cass. 20.11.1997, n. 11583 e Cass. 13.12.1998, n. 15202 ”. Cass., sez. un., n. 576/2008 ha d'altronde chiarito che in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV epatite B , HIV AIDS e HCV epatite C , contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica essenzialmente del fegato . Il principio è stato costantemente ribadito dalla uniforme giurisprudenza successiva così, ex coeteris, da Cass., n. 17685/2011 , la quale ha affermato che diversi contagi da più virus presenti in sangue infetto non integrano eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo . La circostanza che tali enunciazioni concernessero casi nei quali era evocata la responsabilità del Ministero ora della salute per non avere adeguatamente vigilato sulla sicurezza del sangue e per non avere adottato le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, mentre nel caso in scrutinio è addotta la responsabilità dell'azienda ospedaliera per avere il personale medico praticato trasfusioni inutili anche in soggetto anemico, non altera i termini della questione. Anche qui, infatti, della contrazione di un'infezione epatica da trasfusioni che si assumevano illecitamente praticate, il soggetto che le aveva ricevute era consapevole da poco meno di diciassette anni quando si determinò al primo atto di costituzione in mora il 29.1.2001 . Neppure è possibile conferire rilievo alla data in cui, ricevuta copia della la cartella clinica, la ricorrente afferma di aver avuto percezione della ricollegabilità eziologica delle trasfusioni alla impropria determinazione dei medici nel decidere di praticarle, benché a suo dire il suo stato non lo richiedesse e, dunque, ad un atto che solo nel 2000 fu suscettibile di essere da lei individuato come inadempimento. Tanto per la determinante ragione che non si afferma che la cartella clinica era stata richiesta in epoca significativamente diversa da quella in cui era stata consegnata dall'ospedale e che la Corte d'appello ha implicitamente ritenuto che non rientri nell'ordinaria diligenza il domandarla dopo oltre tre lustri dalla acclarata infezione epatica anche se da diverso virus, come sopra chiarito . 3.- Il ricorso è respinto. Le spese seguono stavolta la soccombenza. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che, per ciascuna delle controricorrenti, liquida in Euro 5.200,00, di cui 5.000,00, per compensi, oltre agli accessori di legge.