Colpa esclusiva di uno dei conducenti? Addio alla presunzione della concorrente responsabilità dell’altro

In materia di circolazione stradale, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

E’ quanto emerga dalla sentenza n. 18340/13 della Corte di Cassazione, depositata il 31 luglio scorso. Il caso. Una automobilista si fermava al segnale di dare precedenza e, una volta accertatasi che nessun veicolo sopraggiungeva, impegnava l’incrocio. All’improvviso, però, veniva urtata e riportava sia danni al veicolo che lesioni personali. Si rivolge così all’autorità giudiziaria per ottenere la condanna dell’altro automobilista, e dell’assicurazione, al risarcimento danni risarcimento che non viene tuttavia riconosciuto né in primo né in secondo grado. A doversi pronunciare sulla questione, dunque, sono i giudici di Cassazione. Nessun concorso di colpa. Nessuno dei motivi di ricorso proposti, tuttavia, viene ritenuto meritevole di accoglimento da parte della Cassazione, la quale ha ritenuto conforme alle norme comportamentali la condotta del convenuto e, inoltre, ha escluso il concorso di colpa a norma dell’art. 2054 c.c. circolazione di veicoli . La colpa esclusiva di uno dei conducenti Infatti – secondo gli Ermellini - i giudici di merito si sono correttamente ispirati al principio di diritto secondo cui, in materia di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno . libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità. In conclusione, la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa – aggiungono i giudici di Cassazione – non deve necessariamente essere fornita in modo diretto , ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 giugno – 31 luglio 2013, numero 18340 Presidente Segreto – Relatore D’Amico Svolgimento del processo B.C. convenne, dinanzi al Giudice di Pace di Ancona, S.P. e la Fondiaria Assicurazioni spa per far accertare che la responsabilità del sinistro per cui è causa era da imputare allo stesso S. e per ottenere la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni che a causa di tale sinistro asseriva di aver subito. Esponeva l'attrice che, mentre era alla guida della propria autovettura, giunta ad un incrocio, si arrestava al segnale che le imponeva di dare la precedenza e che, dopo essersi assicurata che nessun veicolo sopraggiungeva, impegnava l'incrocio. Aggiungeva che, dopo averlo quasi attraversato, veniva improvvisamente urtata sulla fiancata laterale posteriore destra dall'autovettura di proprietà e condotta dal S. il quale procedeva ad elevata velocità. A seguito del sinistro l'attrice riportava danni al veicolo e lesioni personali. I convenuti, costituendosi in giudizio, contestarono sia l'an sia il quantum debeatur della pretesa attrice ed eccepirono che il sinistro si era verificato per colpa della B. la quale non aveva dato la precedenza al S. . Il Giudice di Pace respinse la domanda attrice condannando la B. alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute. Propose appello B.C. sostenendo a l'omessa motivazione dell'impugnata sentenza e la mancata valutazione di prove b la mancata valutazione della presunzione di colpa ex art. art. 2054 c.c Il Tribunale di Ancona ha rigettato l'appello, ritenendo che la B. doveva dare la precedenza che la velocità del S. non era eccessiva, ma moderata, come emergeva dai danni subiti dall'auto della medesima B. e dagli stessi danni fisici simbolici 1% che l'urto era avvenuto nella parte anteriore della portiera di destra e non posteriore che la situazione delle auto parcheggiate era tale da escludere che S. potesse fare alcuna manovra di emergenza, onde l'esclusione anche del concorso di colpa. Propone ricorso per cassazione B.C. con tre motivi. Gli intimati non svolgono attività difensiva. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta Omessa valutazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, numero 5 c.p.c.”. Sostiene B.C. che il Giudice non ha esaminato ed analizzato la perizia redatta e prodotta dalla compagnia assicurativa di controparte e che se il Giudice di secondo grado avesse considerato il suddetto documento, non avrebbe sicuramente ritenuto che il punto di primo impatto fra i veicoli e l'urto sarebbe avvenuto nella fase iniziale della manovra di immissione, presunzione questa che aveva indotto il Giudice stesso ad esaminare la responsabilità del S. . 1.1. Il motivo è inammissibile. Come statuito dalle S.U. di questa Corte numero 28547 del 02/12/2008 in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma del d.lgs. numero 40 del 2006, il novellato art. 366, sesto comma cod. proc. civ., oltre a richiedere la specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369, secondo comma, numero 4 cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. Nella fattispecie non risulta dove e quando sia stata depositata tale perizia di controparte e se la stessa sia stata prodotta in questo giudizio di legittimità, essendo onere della parte ricorrente, che da essa intendeva trarre elementi, estrarre copia della stessa dal fascicolo di controparte, allorché era stato depositato nei giudizi di merito. 2. Con il secondo motivo si denuncia Violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c, in relazione all'art. 360 numero 3 c.p.c.”. La ricorrente censura che nell'impugnata sentenza è totalmente assente il ragionamento logico-induttivo dal quale il giudice di secondo grado è risalito da un fatto noto ad un fatto ignoto ed afferma che non si comprende come il medesimo giudice sia giunto a concludere che l'urto fosse avvenuto nella fase iniziale della manovra di immissione. Né, sempre ad avviso della ricorrente, è dato comprendere come il suddetto giudice abbia potuto ritenere che il S. procedesse a velocità molto moderata, traendo tale conclusione dalla modestissima entità dell'urto e dal fatto che il Ctu avrebbe riscontrato alla B. solamente l'1% di invalidità permanente. 2.2. Il motivo è infondato. Infatti, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici Cass. 2/03/2004, numero 4186 Cass. 25/02/2004, numero 3803 Cass.30/01/2004, numero 1758 Cass. 5/04/2003, numero 5375 . Nella fattispecie la sentenza impugnata p. 7 ha infatti rilevato che la modestissima entità dell'urto desumibile dal fatto che il danno all'autovettura dell'attrice visibile dalle foto consiste in un semplice ripiegamento all'interno della lamiera della carrozzeria e dal fatto che il CTU medico legale nominato nel corso del giudizio ha accertato nella simbolica misura dell'1% gli esiti della lesione asseritamente subite dall'attrice nel sinistro v. relazione del CTU dott. Bu.Lo. in data 3.7.2003 pag. 4 , consente, infine, di ritenere sicuramente molto moderata la velocità tenuta dal veicolo condotto dal convenuto”. Inoltre la sentenza p. 6 rileva che dalle fotografie prodotte risultava che l'urto interessava la portiera anteriore destra e che dalla stessa dichiarazione dell'attrice emergeva che l'incrocio aveva scarsa visibilità per le auto parcheggiate. Le censure quindi mirano ad una rilettura delle risultanze processuali, rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, inammissibile in questa sede di legittimità. 3. Con il terzo motivo si denuncia Violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c.”. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata è viziata anche perché dalla stessa non emerge la prova contraria richiesta dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., prova necessaria per vincere la presunzione di corresponsabilità. Sostiene in particolare B.C. che dalla detta sentenza non risulta accertato né che il S. procedesse a velocità molto moderata, né che la condotta di guida di quest'ultimo fosse conforme alle regole della circolazione e né, infine, che la posizione del suo veicolo sarebbe stata tale da non consentirgli l'arresto prima dell'urto. 3.3. Il motivo è infondato. Avendo la sentenza impugnata escluso che la condotta del convenuto non fosse conforme alle norme comportamentali, correttamente ha anche escluso il concorso di colpa, a norma dell'art. 2054 c.c Peraltro correttamente il Tribunale si è ispirato al principio secondo cui in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente Cass. numero 9550/2009 . Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato mentre in assenza di attività difensiva degli intimati nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione.